Art. 19.
        Indennita' di anzianita' per i dipendenti di imprese
          gia' sottoposte ad amministrazione straordinaria
  1.  Le  indennita'  di  anzianita'  spettanti  ai  dipendenti delle
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai
sensi  del  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n. 26, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e successive
modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a
decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che
dispone  la  continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute
ai   dipendenti  delle  imprese  che,  pur  non  avendo  ottenuto  la
continuazione   dell'esercizio  dell'impresa,  facciano  parte  dello
stesso  gruppo,  sono  considerate,  per il loro intero importo, come
debiti  contratti  per  la  continuazione dell'esercizio dell'impresa
agli  effetti  dell'articolo  111,  n.  1, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 257.
  2.  Nelle  procedure di amministrazione straordinaria in corso sono
fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.