Art. 21.
   Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale

  1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991,
n.  257,  resta  fermo  per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di
apposite   quote   del   Fondo  sanitario  nazionale  per  finanziare
l'integrazione  di  225  miliardi  di  lire  agli stanziamenti di cui
all'articolo  6,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come
modificati  dall'articolo  4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412.