Art. 22.
        Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli
  1.  Il  comune  di  Napoli  e'  autorizzato  ad  utilizzare, fino a
concorrenza   dell'importo   di   lire   25   miliardi,   le  residue
disponibilita'  delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il
risanamento  e  la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14
maggio  1981,  n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio
su  edifici  e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del
sindaco  in  presenza  di  condizioni di dissesto del sottosuolo o di
rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce
dichiarazione  di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli
interventi.