Art. 22. Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli 1. Il comune di Napoli e' autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilita' delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli interventi.