Art. 23. Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 1. E' posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.