Art. 23.
Cessazione dell'intervento  di  cui  all'articolo  7,  comma 14 della
                   legge 22 dicembre 1986, n. 910

  1.  E'  posto  termine  alla realizzazione dell'intervento relativo
alla  costruzione  dei  locali  da  adibire a scuola della Guardia di
finanza  di  cui  al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con
pagamento  delle  prestazioni  effettivamente  rese alla stessa data,
oltre al rimborso delle spese sostenute.