Art. 24.
                   Mutui per il pagamento a saldo
                 delle passivita' degli enti locali
  1.  All'articolo  89,  comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio
1995,  n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di
pagamento  definitivo  in misura parziale dei debiti l'ente locale e'
autorizzato  ad  assumere  un  mutuo  a  proprio  carico con la Cassa
depositi  e  prestiti  per  il  pagamento  a  saldo  delle passivita'
rilevate.  A  tal  fine, entro otto giorni dalla data di notifica del
decreto   ministeriale  di  approvazione  del  piano  di  estinzione,
l'organo    consiliare   adotta   apposita   deliberazione,   dandone
comunicazione  all'organo straordinario di liquidazione, che provvede
al  pagamento  delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del
mutuo  contratto  dall'ente.  La  Cassa  depositi e prestiti eroga la
relativa   somma   sul   conto   esistente  intestato  all'organo  di
liquidazione.  Analogo  mutuo puo' essere assunto in alternativa alla
vendita di immobili.".