Art. 26.
       Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia
  1.  A  valere  sulle  somme  destinate  alle  finalita'  di  cui al
decreto-legge  24  luglio  1992,  n.  350,  convertito dalla legge 24
settembre  1992,  n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo  ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia,
l'importo  di  lire  15  miliardi  e'  destinato  a  fronteggiare  le
inderogabili  esigenze  di  assistenza ai medesimi sfollati, ospitati
nei centri di accoglienza governativi.