Art. 26. Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia 1. A valere sulle somme destinate alle finalita' di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi e' destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.