Art. 27. Disposizioni in materia previdenziale 1. In materia di sgravi contributivi, fermi restando gli ambiti territoriali ed i relativi periodi e misure delle agevolazioni come gia' disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalita' previste dal citato decreto ministeriale. Per i nuovi assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle medesime regioni e' prorogato lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206. 2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che continua ad essere disciplinata per tale periodo dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.250 miliardi si provvede: a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663; b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita' per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, e' ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.