Art. 27.
                Disposizioni in materia previdenziale
  1.  In  materia  di  sgravi contributivi, fermi restando gli ambiti
territoriali  ed  i relativi periodi e misure delle agevolazioni come
gia'  disciplinati  dal  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 194 del 20 agosto 1994, a decorrere dal periodo di paga
in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si
applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia
e  Sardegna  nella  misura  del  sei per cento secondo i criteri e le
modalita'  previste  dal  citato  decreto  ministeriale.  Per i nuovi
assunti  ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data
del  30  novembre 1996, nel predetto periodo e nelle medesime regioni
e'  prorogato  lo  sgravio  totale  di  cui all'articolo 2 del citato
decreto  ministeriale  5  agosto 1994. La presente disposizione trova
applicazione  anche  per  i  territori  di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge  29  marzo  1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.
  2.  L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti
dall'articolo  49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui
all'articolo  1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n.
88  del  1989  e  fino  al  31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di
iscrizione  all'Istituto  nazionale  di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), che continua ad essere disciplinata per
tale periodo dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1,  valutati  in lire 2.250
miliardi si provvede:
    a)  quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
    b)  quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita' per
l'anno   1997   del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla    legge    19   luglio   1993,   n.   236.   Conseguentemente:
l'autorizzazione  di  spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1,
comma  4,  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 1996, n. 608, e' ridotta per
lire  300  miliardi;  il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso
anno  per  lire  300  miliardi.  A tal fine il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti,  nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1
del   decreto-legge   23   ottobre  1996,  n.  548,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  641.  Le somme
derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro del tesoro, ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
  4.  Agli  oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi
per  l'anno  1997,  in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45
miliardi  a  decorrere  dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle
risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  3,  lettera b), intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.