Art. 28. Vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato 1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonche' per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale, in un numero massimo di 20 unita' appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI-VII-VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche. 2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 339, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attivita' di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.