Art. 28.
            Vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato
  1.  Per  gli  adempimenti  connessi  agli interventi previsti dalla
legge  26  febbraio  1992,  n.  211, nonche' per l'espletamento delle
funzioni  di  vigilanza  sulla  societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.,
cosi'  come  previsto  dall'articolo  1,  comma 13, lettera c), della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'  consentita al Ministero dei
trasporti e della navigazione l'assunzione di personale, in un numero
massimo  di  20 unita' appartenenti all'area tecnica delle qualifiche
funzionali  VI-VII-VIII,  senza  l'aumento  delle  vigenti  dotazioni
organiche.
  2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' conferire, ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
339,  incarichi  di  studi  ad  esperti  per  specifiche  esigenze di
supporto  tecnico-scientifico connesse all'attivita' di vigilanza del
Ministero  dei  trasporti e della navigazione sulla societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a.
  3.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del presente articolo
fanno  carico  alle  somme  di  cui  all'articolo 17 del contratto di
programma  tra  il  Ministero  dei trasporti e della navigazione e la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie
dello  Stato  S.p.a.  all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  ad  appositi
capitoli  da  istituire  nello  stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione.