Art. 8.
       Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  conseguimento degli obiettivi di
contenimento   della   spesa   pubblica  stabiliti  con  la  nota  di
aggiornamento  al  documento  di programmazione economico-finanziaria
per   il  triennio  1997-99,  cosi'  come  deliberati,  con  apposite
risoluzioni,  dalle  Camere,  gli  impegni  e i pagamenti delle spese
dello   Stato   e  degli  enti  soggetti  all'obbligo  di  tenere  le
disponibilita'  liquide  in conti correnti e in contabilita' speciali
presso  la  Tesoreria  dello Stato sono disciplinati sulla base delle
disposizioni di cui ai commi successivi.
  2.  Per  il  1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei
fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo'
essere  esercitata  limitatamente  alle spese relative agli stipendi,
assegni,  pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
alle  competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento
dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle
poste  correttive  e  compensative  delle  entrate,  ai trasferimenti
connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da
accordi  ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi
per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno  ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese
la  facolta'  di  impegnare  e'  consentita  per ciascun bimestre nel
limite  del  10% dello stanziamentio annuo. Per effettive, motivate e
documentate  esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati,
puo'  autorizzare  l'assunzione  di  impegni  di  spesa  eccedenti  i
predetti  limiti  nell'ambito  delle  disponibilita'  di bilancio, se
coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti
correnti  e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello
Stato,  fatta  eccezione  per  le regioni, i comuni, le provincie, le
comunita'  montane  ed  i  consorzi tra enti locali territoriali, gli
enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984,
n.  720,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, gli enti del
Servizio  sanitario  nazionale,  l'Ente  Poste limitatamente ai conti
riguardanti  le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti
intestati  all'Unione  europea  o  quelli  riguardanti  interventi di
politica   comunitaria,   non  possono  effettuare  prelevamenti  dai
rispettivi   conti  superiori  al  90%  dell'importo  cumulativamente
prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del
tesoro,  su  richiesta  dei soggetti interessati, con propri decreti,
per effettive, motivate e documentate esigenze, puo' disporre deroghe
ai vincoli di cui al presente comma.
  4.  I  soggetti  interessati,  prima  di  emettere  disposizioni di
pagamento,  devono  accertare  l'esistenza  della  disponibilita'  di
cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
  5.  Il  Governo,  nell'ambito  della  Conferenza  Stato-regioni,  e
d'intesa  con l'ANCI e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti
dei  pagamenti  delle  regioni e degli enti locali e degli altri enti
non  compresi  nel  comma  3,  allo  scopo di verificare che essi non
eccedano  mensilmente,  in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996,
incrementati   del  tasso  d'inflazione  programmato.  Qualora  dalle
verifiche  mensili, le prime delle quali avra' luogo entro il mese di
febbraio  1997,  con  riferimento  alle  risultanze  degli  incassi e
pagamenti  degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti
significativi,  il  Governo  predispone  tutte  le  misure,  anche di
carattere  legislativo,  necessarie  a  ricondurre  i flussi di spesa
entro  i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali
in materia di autonomie.