Art. 9.
              Trasferimento dei fondi agli enti locali
  1.  Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese
di   febbraio   gli  ordinativi  diretti  cumulativi  concernenti  il
trasferimento  ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504.  Gli  importi indicati nei
predetti  ordinativi  sono  accreditati  nelle  contabilita' speciali
aperte  presso  le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e
sono  utilizzabili  dagli  enti  interessati dopo l'esaurimento delle
disponibilita'  liquide  esistenti  al  31  dicembre  1996  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.  Entro  lo  stesso  mese  di febbraio, il Ministero dell'interno
comunica  a  ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata
dei  fondi  di  cui  al  comma  1,  lettere  a), b) e c) e al comma 4
dell'articolo  34  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
spettante  alle  province,  alle  comunita'  montane  e ai comuni con
popolazione  non  inferiore  ai  5.000  abitanti, gia' intestatari di
contabilita'  speciali  alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di
tesoreria,  su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento,
ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso
la  stessa  siano  ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento
delle  disponibilita'  rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma
indicata  nella  comunicazione  di  cui  al  presente comma nel conto
infruttifero  dell'ente,  scritturandola  in  contropartita  al conto
sospeso "collettivi".
 3.  Entro  i  mesi  di  maggio  e ottobre, il Ministero dell'interno
comunica  ad  ogni  sezione  di tesoreria, rispettivamente, l'importo
della  seconda  e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma
1,  lettere  a),  b)  e  c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle
comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria
unica.  La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e
previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali
aperte  presso  la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al
20  per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero,
per  i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al
sistema  di  tesoreria  unica,  al  20  per  cento  dell'importo  del
trasferimento  di  cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle
predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei
trasferimenti e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata.
  4.  Il  Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di
tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire
non prima delle scadenze sotto indicate:
     a)  fondo  per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi
dell'articolo  28,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  504,  e  successive modificazioni, per il 40 per
cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio
1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
     b)  fondo  nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai
sensi  del  comma  3  dell'articolo  34  del  decreto  legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
     c)  contributo  per  finanziare  l'onere  degli incrementi degli
stipendi  ai  segretari  comunali  scaturenti  dall'applicazione  del
contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro,  relativo  al comparto
ministeri,  sottoscritto  in  data  16  maggio  1995 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997.
  5.  Le  anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto
del  comma  4,  da  scritturare  in  contropartita  al  conto sospeso
"collettivi",  sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base
delle  comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti
agli  enti  interessati  alle  scadenze previste dalle vigenti leggi,
dietro  richiesta  dell'ente  interessato e previo accertamento delle
disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al
comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e
4,  due  o  piu'  assegnazioni,  la  somma  da  anticipare  e' quella
cronologicamente  precedente;  nel  caso  di  rate  aventi  la stessa
scadenza,  la  somma  da  anticipare  prioritariamente  e'  quella di
importo   inferiore.   Prima   di   procedere   alla  concessione  di
anticipazioni,  la  sezione  di  tesoreria  e'  tenuta  ad estinguere
eventuali  titoli  di  spesa  giacenti  presso  la  stessa secondo le
modalita' previste dal comma 10.
  6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al
comma  3,  sono  esclusi  gli enti che entro il 15 settembre 1997 non
abbiano   presentato  al  Ministero  dell'interno  la  certificazione
relativa  al  bilancio  preventivo  1997  e al conto consuntivo 1995.
Detti  enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad
avvenuta presentazione di dette certificazioni.
  7.  Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello
di  riferimento,  la  sezione  di  tesoreria  trasmette  al Ministero
dell'interno   un   elenco   contenente   l'indicazione   degli  enti
beneficiari  delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti a
ciascuno  di  essi,  della  data  di  accreditamento e della relativa
causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del
capo  della  sezione  per  il ripianamento delle somme scritturate al
conto  sospeso  "collettivi".  Per  l'ultimo  trimestre  del  1997 la
segnalazione  e'  effettuata  entro il 18 novembre con riferimento al
periodo  1  ottobre-14  novembre  1997,  per  consentire al Ministero
dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso
"collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997.
  8.  Dalla  disciplina  prevista  dall'articolo  3, comma 214, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  sono  esclusi i titoli di spesa
concernenti  il  pagamento  di  servizi  resi  dall'ente beneficiario
all'amministrazione  emittente  e quelli d'importo non superiore a L.
500.000.  Il  predetto  limite  d'importo  puo' essere modificato con
decreto del Ministro del tesoro.
  9.  Nel  caso  in  cui  siano  giacenti  per il pagamento presso la
tesoreria  dello  Stato  due  o  piu' titoli di spesa a favore di uno
stesso  ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o
conto  corrente,  al verificarsi della condizione di cui all'articolo
3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa
sono  estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite
del  20  per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata
sono estinti per ordine crescente di importo.
  10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  abrogano  tutte  le
precedenti norme con esse non compatibili.