Art. 3
                       (Obiettivi e strumenti)
1.   Il   sistema  delle  relazioni  sindacali,  nel  rispetto  della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita' delle amministrazioni e
dei sindacati, e' strutturato in modo  coerente  con  l'obiettivo  di
contemperare   l'interesse  dei  dipendenti  al  miglioramento  delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con  l'esigenza di
migliorare   e   mantenere   elevate   la  qualita',  l'efficienza  e
l'efficacia dell'attivita' e dei servizi istituzionali, in  relazione
ai fini pubblici ai quali le  Amministrazioni sono preordinate.
2.  La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di
un   sistema   di   relazioni   sindacali   stabile,   basato   sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione
nei  casi  e  nelle  forme  previste,  improntato  alla correttezza e
trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione
dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali -  sempre
nel  rispetto,  in  caso  di  conflitto,  della  garanzia dei servizi
essenziali di cui alla legge 1 giugno 1990, n.  146  -  in  grado  di
favorire  la  collaborazione  tra le parti per il perseguimento delle
finalita' individuate dalle leggi, dai  contratti  collettivi  e  dai
protocolli tra Governo e parti sociali.
3.  In coerenza con il comma 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali
si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) la contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale ed
a quello decentrato  sulle  materie,  con  i  tempi  e  le  procedure
indicati,  rispettivamente,  dagli  artt.  2,  4  e  5  del  presente
contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena
e  corretta  applicazione  dei  contratti  collettivi   nazionali   e
decentrati  e'  garantita  dalle parti anche mediante le procedure di
risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.  14.
In  coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa
si svolge in conformita' alle convenienze e ai distinti  ruoli  delle
parti.
b)  l'esame   che si svolge nelle materie per le quali la legge ed il
presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art.  10 del
D.Lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8  del  presente  contratto,  previa
informazione  ai  soggetti  sindacali di cui all'art. 13. In appositi
incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo  le
procedure indicate nell'art. 8.
c) la consultazione,che si svolge sulle materie per le quali la legge
o  il presente contratto la prevedono. In tali casi senza particolari
formalita'   l'amministrazione,   previa    adeguata    informazione,
acquisisce il parere dei soggetti sindacali;
d)  l'informazione,  che,  quando  lo richieda la legge o il presente
contratto, viene  fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali
secondo criteri di trasparenza, compiutezza, contestualita' ed uguali
modalita' per tutti i soggetti di cui all'art. 13, al fine di rendere
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli  del  sistema
delle  relazioni sindacali.   L'informazione e'  fornita con la forma
scritta ed in tempo utile.  Per le informazioni su materie  riservate
ai  sensi  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e nei casi di urgenza
possono essere adottate modalita' e forme diverse;
e) le procedure di conciliazione e  mediazione  dei  conflitti  e  di
risoluzione  delle  controversie interpretative, che sono finalizzate
al raffreddamento  dei conflitti medesimi  secondo le disposizioni di
cui all'art. 14.