Art. 4
       (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del
                  contratto collettivo decentrato)
1.  La  richiesta  di  apertura  delle  trattative per il rinnovo del
contratto collettivo decentrato e' comunicata almeno tre  mesi  prima
della scadenza del precedente contratto.
2.  Durante  tale  periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto decentrato, le parti non  assumono  iniziative  unilaterali
ne' procedono ad azioni conflittuali.
3. Le amministrazioni provvedono a costituire la delegazione di parte
pubblica  abilitata  alla  trattativa  ed  alla stipula dei contratti
decentrati entro 15 giorni dalla data  in  cui  ha  avuto  conoscenza
della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma
2,  nonche'  a  convocare entro i successivi 15 giorni la delegazione
sindacale di cui all'art. 6, per l'avvio del negoziato.
4. La contrattazione decentrata deve  riferirsi  solo  agli  istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
5.  Il    contratto  decentrato    si  attua  entro  30  giorni dalla
stipulazione, che  si  intende  avvenuta  con  la  sottoscrizione,  a
seguito  del perfezionamento   delle procedure previste dall'articolo
51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993.  I  contratti  decentrati
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure
di verifica della loro attuazione.
Essi   conservano  la  loro  efficacia  sino  alla  stipulazione  dei
successivi contratti decentrati.