Art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione decentrata) 1. Il sistema di contrattazione collettiva e' strutturato su due livelli: a) il contratto collettivo nazionale di comparto; b) il contratto collettivo decentrato presso ciascuna Amministrazione 2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui al comma 3, in conformita' ai criteri ed alle procedure indicati nell'art. 4 garantendo il rispetto delle disponibilita' economiche fissate a livello nazionale, comprese le risorse di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto, 1990, n. 319. 3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) i sistemi di incentivazione della produttivita' collettiva, dell'efficienza e per il miglioramento della qualita' dell'attivita' e dei servizi istituzionali, nell'ambito dei progetti e delle altre iniziative definiti da ciascuna Amministrazione, con riferimento ai criteri generali per: - la definizione della percentuale di risorse da destinare ad incentivazione in relazione ai progetti e ai programmi; - la scelta dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorita' organizzative e di servizio delle strutture; - le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno attuate nei modi e nei tempi previsti dall'art. 43, comma 4, del presente contratto; - la corrispondente attribuzione dei fondi di produttivita' ai gruppi e ai singoli, secondo le regole selettive previste dall'art. 43 del presente contratto; b) la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate o comportanti esposizione a rischi; c) implicazioni in ordine alla qualita' del lavoro ed alla professionalita' dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi; d) adattamento alle esigenze specifiche degli atenei delle tipologie di orario definite dall'art. 20, comma 3, con esclusione della articolazione degli orari oggetto di esame ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a); e) criteri generali per la determinazione dell'indennita' di posizione di cui all'art. 47, comma 2; f) criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti; g) criteri generali per la istituzione e gestione delle attivita' socio-assistenziali per il personale; h) criteri di priorita' per le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; i) linee di indirizzo e programmazione di massima per l'attivita' di formazione aggiornamento e qualificazione professionale; l) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalita', delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonche' per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili. m) le misure dirette a favorire le pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. 4. L'erogazione dei trattamenti incentivanti e' strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il miglioramento della qualita', efficacia ed efficienza dell'attivita' e dei servizi istituzionali, ed e' quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti. 5. I contratti decentrati non possono comportare, ne' direttamente ne' indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.