Art. 5
                     (Livelli di contrattazione:
          materie e limiti della contrattazione decentrata)
1. Il sistema di contrattazione  collettiva  e'  strutturato  su  due
livelli:
 a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
 b)    il    contratto    collettivo   decentrato   presso   ciascuna
Amministrazione
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di
cui al comma 3, in conformita' ai criteri ed alle  procedure indicati
nell'art. 4 garantendo il rispetto  delle  disponibilita'  economiche
fissate  a livello nazionale, comprese le risorse di cui all'art. 13,
commi 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto, 1990, n. 319.
3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a)  i  sistemi  di  incentivazione  della  produttivita'  collettiva,
dell'efficienza  e per il miglioramento della qualita' dell'attivita'
e dei servizi istituzionali, nell'ambito dei progetti e  delle  altre
iniziative  definiti  da ciascuna Amministrazione, con riferimento ai
criteri generali per:
- la  definizione  della  percentuale  di  risorse  da  destinare  ad
incentivazione in relazione ai progetti e ai programmi;
-  la  scelta  dei  dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo
funzionale  alle  priorita'  organizzative  e   di   servizio   delle
strutture;
-  le  verifiche  da  espletare per la valutazione dei risultati, che
saranno attuate nei modi e nei tempi  previsti dall'art. 43, comma 4,
del presente contratto;
- la corrispondente attribuzione dei fondi di produttivita' ai gruppi
e ai singoli, secondo le regole selettive previste dall'art.  43  del
presente contratto;
b)  la  quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei
trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento  di  attivita'
particolarmente disagiate o comportanti esposizione a rischi;
c)   implicazioni   in  ordine  alla  qualita'  del  lavoro  ed  alla
professionalita' dei  dipendenti  in  conseguenza  delle  innovazioni
organizzative e tecnologiche e della domanda di servizi;
d)  adattamento alle esigenze specifiche degli atenei delle tipologie
di orario definite  dall'art.  20,  comma  3,  con  esclusione  della
articolazione  degli  orari  oggetto  di esame ai sensi dell'art.  8,
comma 1, lett. a);
e)  criteri  generali  per  la  determinazione   dell'indennita'   di
posizione di cui all'art. 47, comma 2;
f) criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art.
42,  comma  2,  lett.  a)  tra   le strutture individuate dai singoli
ordinamenti;
g) criteri generali per la istituzione  e  gestione  delle  attivita'
socio-assistenziali per il personale;
h)  criteri di priorita' per le trasformazioni del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
i) linee di indirizzo e programmazione di massima per l'attivita'  di
formazione aggiornamento e qualificazione professionale;
l)   criteri  di  applicazione,  con  riferimento  ai  tempi  e  alle
modalita',  delle  normative   relative   all'igiene,   all'ambiente,
sicurezza   e   prevenzione   nei   luoghi  di  lavoro,  nonche'  per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare  l'attivita'  dei
dipendenti disabili.
m) le misure dirette a favorire le pari opportunita' nelle condizioni
di  lavoro  e  di  sviluppo professionale, anche ai fini delle azioni
positive previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.
4.  L'erogazione  dei  trattamenti   incentivanti   e'   strettamente
correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e
progetti  aventi  come  obiettivo  il  miglioramento  della qualita',
efficacia ed efficienza dell'attivita' e dei  servizi  istituzionali,
ed  e'  quindi  attuata  dopo la necessaria verifica a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti.
5. I contratti decentrati non possono  comportare,  ne'  direttamente
ne'  indirettamente    anche  a  carico di esercizi successivi, oneri
aggiuntivi rispetto a  quelli  previsti  dal  presente  contratto,  e
conservano  la  loro  efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.