Art. 6
                  (Composizione delle delegazioni)
1. Ai sensi dell'art.  45,  comma  8  del  D.Lgs.  29  del  1993,  la
delegazione  trattante  di  parte  pubblica,  in  sede decentrata, e'
costituita dal titolare del potere di  rappresentanza  o  da  un  suo
delegato.  Per  le Istituzioni universitarie la delegazione trattante
e'  costituita  dal  Rettore  o  un  suo  delegato  e  dal  direttore
amministrativo  o  un  suo delegato, ed e' eventualmente integrata da
ulteriori soggetti ove previsto dagli statuti.
2.  Le  amministrazioni  del  comparto   possono   avvalersi,   nella
contrattazione    collettiva    decentrata,    della   attivita'   di
rappresentanza e di assistenza  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale   delle   pubbliche  amministrazione  (A.RA.N.),  alle  cui
direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi  dell'art.
50, comma 7 del D.Lgs. 29 del 1993.
3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
- dalle R.S.U. di cui all'articolo 13, lettera a);
-  da  componenti  di  ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui
all'art. 13, lettera  b);
- da un componente di ciascuna  delle  strutture  territoriali  delle
organizzazioni   sindacali   di   comparto  firmatarie  del  presente
contratto.