Art. 6 (Composizione delle delegazioni) 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. 29 del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, e' costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le Istituzioni universitarie la delegazione trattante e' costituita dal Rettore o un suo delegato e dal direttore amministrativo o un suo delegato, ed e' eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli statuti. 2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attivita' di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazione (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 29 del 1993. 3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta: - dalle R.S.U. di cui all'articolo 13, lettera a); - da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 13, lettera b); - da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.