Art. 6.
 
  1.  Il  comma  1-ter  dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre
1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
1992, n. 422, e' sostituito dal seguente:
  "  1-ter.  L'utilizzazione,  per  finalita'  di  detenzione,  degli
istituti penitenziari di Pianosa  e  dell'Asinara,  ristrutturati  in
esecuzione  del  presente  decreto, ha carattere provvisorio e cessa,
anche (( gradualmente in relazione alla ))  realizzazione  del  Parco
nazionale  dell'Asinara, (( improrogabilmente non oltre il 31 ottobre
1997. )) ".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo vigente dell'art. 2  del  D.L.  n.  369/1992,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n. 422/1992
          (Interventi urgenti per  la  ristrutturazione  di  istituti
          penitenziari  di  particolare  sicurezza  e per il relativo
          personale),   come   modificato   dal   decreto-legge   qui
          ripubblicato, e' il seguente:
             "Art. 2 (Dichiarazione di indifferibilita' e d'urgenza).
          -   1.   Le   opere  di  cui  all'art.  1  sono  dichiarate
          indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga
          alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione  per
          pubblica  utilita'  e di contabilita' generale dello Stato,
          ivi  comprese  quelle  relative  a   pareri   e   controlli
          preventivi,    nonche'   in   materia   di   procedure   di
          aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui  al
          decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti
          pubblici di forniture, di cui  al  decreto  legislativo  24
          luglio 1992, n. 358.
             1-bis.  I  Ministeri  dei  lavori pubblici e di grazia e
          giustizia presentano alla Corte  dei  conti,  entro  il  31
          marzo   di  ciascun  anno,  il  rendiconto  delle  spese  a
          qualunque titolo sostenute, nell'anno  precedente,  per  le
          finalita'  di  cui  all'art. 1, unitamente ad una relazione
          nella  quale  sono  esposti  le  modalita'  e  i  risultati
          dell'attivita'  di  gestione  in  riferimento alle medesime
          finalita'. La Corte dei conti, entro i successivi  sessanta
          giorni,  riferisce  al  Parlamento  sulla  regolarita'  del
          rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.
             1-ter. L'utilizzazione,  per  finalita'  di  detenzione,
          degli  istituti  penitenziari  di  Pianosa  e dell'Asinara,
          ristrutturati  in  esecuzione  del  presente  decreto,   ha
          carattere   provvisorio  e  cessa,  anche  gradualmente  in
          relazione   alla   realizzazione   del   Parco    nazionale
          dell'Asinara,  improrogabilmente  non  oltre  il 31 ottobre
          1997".