Art. 19. Concorsi unici 1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, le amministrazioni pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.