Art. 20. Concorsi circoscrizionali e sedi di esami 1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la facolta' di parteciparvi per tutti i cittadini. 2. Le prove di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.