Art. 20.
              Concorsi circoscrizionali e sedi di esami
  1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti
o province, sono banditi,  per  i  posti  ivi  disponibili,  concorsi
circoscrizionali  per l'accesso ai profili professionali di qualifica
o categoria, fatta salva la facolta'  di  parteciparvi  per  tutti  i
cittadini.
  2.  Le  prove  di  esami  dei  concorsi si possono svolgere in sedi
decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.