Art. 22.
       Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni
  1.  Le  amministrazioni  avanzano  richiesta  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le
unita' di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di
destinazione e profilo professionale.
  2.  Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto  del
Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
  3.  Tale  decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le
disposizioni legislative in materia la richiedano.