Art. 22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni 1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unita' di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale. 2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto. 3. Tale decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.