Art. 3-bis.
                       Disposizioni sulla leva
 
(( 1. Ai soggetti interesati alla chiamata alle armi per il        ))
(( servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile      ))
(( relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui        ))
(( all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui     ))
(( all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24        ))
(( novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 21 gennaio 1995, n. 22.                                   ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12  del  D.L. 24
          novembre 1994, n.  646, convertito con modificazioni  dalla
          legge  21  gennaio  1995,  n. 22, come modificato dal comma
          5-sexies  dell'art. 12 del D.L. 29 dicembre 1995,  n.  560,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1996, n. 74:
             "Art. 12. - 1. I soggetti interessati alla chiamata alle
          armi o al servizio civile  relativamente  agli  anni  1994,
          1995  e  1996,  residenti  nei  comuni individuati ai sensi
          dell'art. 1, comma  1,  alla  data  del  4  novembre  1994,
          possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o
          il  servizio  civile,  anche  se  gia'  incorporati  ed  in
          servizio, nel territorio della provincia di residenza o  di
          province  contigue,  per  essere  utilizzati da parte degli
          uffici tecnici delle  amministrazioni  dello  Stato,  delle
          regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il
          personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli
          interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere
          utilizzati,   se   coadiuvanti  di  impresa  agricola,  per
          specifici  interventi  a  favore  del  settore  stesso.  La
          qualifica  di coadiuvante, da documentare a norma di legge,
          dovra' essere stata acquisita  in  data  antecedente  al  4
          novembre 1994.
             2.  Coloro  che intendono beneficiare delle disposizioni
          di cui al comma 1 devono presentare domanda, se  gia'  alle
          armi  o  in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo
          e, se ancora  da  incorporare,  ai  distretti  militari  di
          appartenenza.
             3.  I  comandi  militari  interessati,  d'accordo  con i
          prefetti competenti per territorio,  definiranno  l'impiego
          dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici
          citati ed alle attitudini dei giovani stessi.
             4.  I  prefetti,  su  richiesta motivata dei sindaci dei
          comuni di cui  all'art.  1,  comma  1,  possono  richiedere
          l'intervento   di   contingenti   di   personale   militare
          specializzato per gli interventi infrastrutturali di  prima
          necessita' connessi con la sicurezza delle popolazioni.
             5.  Gli  stessi  soggetti  di  cui  al  comma  1, le cui
          famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a
          domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva  o
          dal  servizio  civile  e  quelli  attualmente  in  servizio
          possono ottenere il congedo anticipato.
             6. Il Ministero della difesa e' tenuto ad  attivare  con
          procedura  d'urgenza  le  convenzioni  relative al servizio
          civile per gli obiettori di coscienza a favore  dei  comuni
          di  cui  all'art. 1, comma 1, che abbiano gia' presentato o
          presentino   domanda,    ed    effettuare    le    relative
          assegnazioni".