Art. 3-bis. Disposizioni sulla leva (( 1. Ai soggetti interesati alla chiamata alle armi per il )) (( servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile )) (( relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui )) (( all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui )) (( all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 )) (( novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 21 gennaio 1995, n. 22. ))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell'art. 12 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74: "Art. 12. - 1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi o al servizio civile relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o il servizio civile, anche se gia' incorporati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovra' essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994. 2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. 3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi. 4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessita' connessi con la sicurezza delle popolazioni. 5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato. 6. Il Ministero della difesa e' tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, che abbiano gia' presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni".