Art. 10. Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi. 1-bis. (( Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, )) (( dopo le parole: "antirosolia, anitiparotite" e' aggiunta la )) (( seguente: ", antipertosse". )) 2. Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie". 2-bis. (( Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le )) (( parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 )) (( milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per )) (( cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni )) (( lordi annui". )) 3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole "comma 115" sono sostituite dalle seguenti: "comma 116". (( 4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti: )) (( "173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina )) (( concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli )) (( enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 )) (( abitanti o che, pur avendo, popolazione inferiore, siano )) (( capoluoghi di provincia, la giunta comunale e' composta dal )) (( sindaco che la presiede e da un numero di assessori non )) (( superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al )) (( consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso )) (( e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo )) (( da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e' )) (( composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da )) (( un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto )) (( dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento )) (( all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una )) (( unita', in modo da raggiungere il numero pari. )) 173-bis. (( Fino all'entrata in vigore della nuova )) (( disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli )) (( organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un )) (( presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione )) (( dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare )) (( l'assemblea nel termine massinio di venti giorni dalla )) (( richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal )) (( presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli )) (( argomenti che formano oggetto della richiesta. )) 173-ter. (( Il comma 189 va interpretato nel senso che non )) (( sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima )) (( disposizione le indennita' percepite in applicazione della )) (( legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni. )) 173-quater. (( Ai presidenti dei consigli provinciali e dei )) (( consigli comunali si applicano le norme in materia di )) (( aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27 )) (( dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli )) (( assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi )) (( indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio". )) 4-bis. (( Le disposizioni di cui al commia 4 hanno efficacia )) (( a decorrere dal 1 gennaio 1997. )) 4-ter. (( Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato. )) 5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole "1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997". 5-bis. (( All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte in fine, )) (( le seguenti parole: "anche qualora la notifica del )) (( provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data )) (( di entrata in vigore della presente legge". )) 5-ter. (( All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine, il )) (( seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile )) (( la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del )) (( condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali )) (( e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, )) (( da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in )) (( vigore della presente disposizione, sono determinati parametri )) (( e modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria )) (( prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, )) (( con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone )) (( territoriali oggetto del vincolo". )) 6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: "dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale". 6-bis. (( La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 )) (( dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente: )) (( "f) revisione o installazione di impianti tecnologici al )) (( servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione )) (( di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di )) (( nuove disposizioni:". )) 7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole "e le province autonome di Trento e Bolzano". 8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: " 62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine". 8-bis. (( Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le )) (( parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei )) (( lavori entro tale data"; )) 8-ter. (( Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31 )) (( gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997" )) 8-quater. (( Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: )) (( "l'accordo di programma di cui al comma 73" sonno sostituite )) (( dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75". )) 8-quinquies. (( Al comma 104, primo periodo, dell'articolo )) (( 2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da )) (( prodursi entro, sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre )) (( 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le )) (( regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono )) (( soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria )) (( allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo e' )) (( soppresso. )) 8-sexies. (( Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: )) (( "previa conforme deliberazione della" son sostituite dalle )) (( seguenti: "sentita la". )) 8-septies. (( Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, )) (( 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorere dal 1 )) (( gennaio 1997. )) 9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso. (( 10. Nel comma 177 dell'articolo 2; dopo le parole: "registro )) (( delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia )) (( espressamente richiesta dalla normativa vigente,". )) 10-bis. (( Nel comma 177 dell'articolo 2, e' aggiunto, in )) (( fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto )) (( del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, )) (( di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari )) (( e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 )) (( agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle )) (( modalita' con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale )) (( accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, )) (( anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio )) (( di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le )) (( limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro )) (( delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di )) (( cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. )) (( 633". )) 10-ter. (( Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal )) (( seguente: )) (( "196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre )) (( 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 )) (( dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono )) (( sostituiti dai seguenti: ''Con dette somme sono realizzate )) (( prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e )) (( centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di )) (( assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento )) (( al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini )) (( extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono )) (( perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate )) (( con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 )) (( dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la )) (( realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi )) (( dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura )) (( delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione )) (( dell'entrata del bilancio dello Stato''". )) 11. (Soppresso). 11-bis. (( Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il )) (( seguente: )) "47-bis. (( In caso di scioglimento di societa' cooperative )) (( o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto )) (( dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, )) (( come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. )) (( 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per )) (( gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle )) (( ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di )) (( inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000". )) 12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.". 13. (Soppresso). 13-bis. (( Al comma 173 dell'articolo 3 dopo le parole: "n. )) (( 633," sono inserite le seguenti "o rientranti in altri regimi )) (( speciali". )) 13-ter. (( Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31 )) (( gennaio" sono sostituite dalle seguenti "termine di )) (( presentazione della dichiarazione annuale". )) 13-quater. (( Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola: "c-bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis" )). 13-quinquies. (( Per i soggetti operanti nell'ambito delle )) (( aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del )) (( regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, )) (( come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, )) (( del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e )) (( 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' )) (( avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, )) (( anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da )) (( versare entro il 31 marzo 1997. )) Riferimenti normativi: (a) Il testo vigente del coma 34 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, (( antipertosse e antihaemophulius influenzae )) tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale". (b) Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 era il seguente: "53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro". (c) Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: 9. Gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle donazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi". (d) Il comma 126 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 prevede che: "I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". (e) Il testo del comma 117 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, a seguito della modifica apportata dal presente decreto, e' il seguente: "Al personale di cui al "comma 116" e' corrisposta l'indennita' aggiuntiva prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386". (f) Il testo del comma 173 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662/1996, era il seguente: "173. Fino alla nuova disciplina degli organi degli enti locali, per i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero pari di assessori determinato nel massimo in misura proporzionale ai membri del rispettivo consiglio e comunque non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle citta' metropolitane e nelle province con popolazione superiore a due milioni di abitanti". (g) Il testo dell'art. 1, comma 189, della citata legge n. 662/1996, e' il seguente: "189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita' delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento e' subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza nonche' per le eccezioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120". (h) La legge 27 dicembre 1985, n. 816, reca: "Aspettative, permessi indennita' degli enti locali". (i) Il comma 234 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 prevedeva che: "Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge n. 38 del 1989". La stessa disposizione e' contenuta nel comma 215 dell'art. 2 della medesima legge n. 662/1996. (l) Il testo del comma 19, secondo periodo, dell'art. 2 della legge n. 662/1996, a seguito delle modifiche apportate dal presente e' il seguente: "In relazione a tale servizi cessa, con decorrenza dal 1 aprile 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste italiane nonche' ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti". (m) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 38, della citata legge n. 662/1996, cosi' come modificato dal comma 5-bis: "38. I termini di uno o due anni di cui all'art. 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". (n) Si riporta il testo dell'art. 2, comma 46, della citata legge n. 662/1996, cosi' come modificato dal comma 5-ter: "46. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennita' risarcitoria prevista dall'art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalita' per la qualificazione dell'indennita' risarcitoria prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso e delle zone territoriali oggetto del vincolo". (o) Il testo dell'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1447 (Protezione delle bellezze naturali) e' il seguente: "Art. 15. Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge e' tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale ritenga piu' opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennita' equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facolta' di provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale, per mezzo del Prefetto. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed e' riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. L'indennita' di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per l'educazione nazionale, in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal regio Soprintendente. Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennita' e' determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le ralative spese sono anticipate dal trasgressore. Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo e' esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito ne', facendo il preseritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale. Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti e' immediatamente esecutivo. L'indennita', comunque determinata, e' riscossa nei modi di cui al comma secondo di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato". (p) Il testo del comma 115 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996, a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto, e' il seguente: "115. All'art. 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n. 61, come modificato dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "della scorta strategica di proprieta' dello Stato", sono soppresse". (q) Si riporta il testo della lettera f), capoverso 7, comma 60, art. 2, della citata legge n. 662/1996, sostituita dal comma 6-bis: " f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici". (r) Si riporta il testo del capoverso 18, art. 2, della citata legge n. 662/1996, cosi' come modificata dal comma 7: "18. Le regioni adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento". (s) Si riporta il testo del comma 62, art. 2, della citata legge n. 662/1996, sostituito dal comma 8: "62. La Commissione di cui all'art. 7 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, e' autorizzata a completare l'esame delle istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996". (t) Il testo del comma 65, art. 2, della citata legge n. 662/1996, modificato dai commi 8-bis e 8-ter e' il seguente: "65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 1 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualita' 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. l programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma". (u) Il testo del comma 68, art. 2, della citata legge n. 662/1996, modificato dal comma 8-ter e' il seguente: "68. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e' stata data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 1 aprile 1997". (v) Il testo del comma 69, art. 2, della citata legge n. 662/1996, modificato dal comma 8-quater e' il seguente: "69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso di palese impossibilita' di rispettare il termine fissato nei commi 65 e 68 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali, adotta, anche prima della scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma 75". (z) Il comma 104 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996, come sopra modificato, cosi' recita: "104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate, previa verifica dell'attualita' dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del 28 febbraio 1997, non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresi' revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma". (j) Il comma 106 dell'art. 2 dela citata legge n. 662/1996, come sopra modificato, cosi' recita: "106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresi' un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999". (x) Il testo del comma 172 dell'art. 2, della citata legge n. 662/1996, era il seguente: "172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463 e 23 ottobre 1996, n. 552". (y) Il testo del comma 177 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, seguito dell'integrazione apportata dal presente decreto, e' il seguente: "177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attivita' di impresa ove espressamente richiesta dalla normativa vigente sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580". (w) Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (RegoIamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorini dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consigio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visito ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". (aa) Il D.P.R. n. 581/1995, approva il regolatnento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. Si trascrite il testo del ralativo art. 9: "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire; invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regio'ni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro". ( bb) Il primo periodo del quarto comma dell'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) cosi' dispone: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento della imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni". ( cc) Il comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 542/1996 come sopra modificato, cosi' recita: "2. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'art. 11, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Miniistro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i contributi di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato". ( dd) Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'art. 6 del citato D.L. n. 542/1996 cosi' recitavano: "Con dette somme sono realizzate strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate con i contributi di cui al precitato art. 11". ( ee) Il D.L. n. 416/1989 reca: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 11: "Art. 11 (Pubblicita' - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni). - 1. La presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalita' sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specilicando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o universita'. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari. 4. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale l990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". 5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalita' qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, selitito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari". ( ff) Si riporta il testo dell'art. 2544 del codice civile: "Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita'). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori". ( gg) Si riporta il testo del comma 53 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996 come modificato dal presente articolo: "Art. 53. - L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). - 1. L'aliquota e' stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336. 2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale termine, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4. 4. Restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556". ( hh) Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, recante: "Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale". "Art. 2 (Variazione dei limiti di reddito). - 1. Il comune puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 1, comma 8, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di reddito vigenti sul suo territorio. 2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni. 3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui al comma 1 puo' essere adottata entro il 31 dicembre 1989. Se il comune non delibera entro detto termine si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'art. 1". ( ii) Si riporta il testo vigente dell'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, recante: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali". "Art. 84. (Attivazione delle entrate proprie). - 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 80, comma 3, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello nel corso del quale e' stata adottata la delibera di dissesto se questa e' precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto e' stata adottata in data posteriore. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello di adozione della delibera di dissesto. 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto se questa e' anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.". ( ll) Si riporta il testo del comma 173 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, come modificato dal presente articolo: "Art. 173. - Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o rientranti in altri regimi speciali per le quali rimane ferma la relativa disciplina, e' determinata forfettariamente, in relazione all'attivita' prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili: a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento; b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 60 per cento; c) esercenti arti e professioni: 84 per cento". ( mm) Si riporta il testo del comma 175, dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, come modificato dal presente articolo: "Art. 175. - I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per almeno un triennio". (nn) Si riporta il testo del comma 215 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, come modificato dal presente articolo: "Art. 215. - Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi"; b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita' di versamento."; c) all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente lettera: " (( b-bis )) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali"". (oo) Si riporta il testo degli articoli 8, 9 e 11-bis del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio che individuano gli obiettivi 1, 2 e 5-b, nonche' l'allegato I al predetto regolamento che individua le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1: "Art. 8 (Obiettivo n. 1). - 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designare dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5- a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca". "Art. 9 (Obiettivo n. 2). - 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane. 2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, puo' estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale; a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socio-economico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la commissione terra' conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realta' specifiche che differiscono sul tasso di attivita' o di occupazione reale delle popolazioni. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo. 4. Nel ridigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino Ovest puo' beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6. 6. La commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 8. Gli Stati membri interessati presentano alla commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale, designare dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. 9. La commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. 10. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". "Art. 11-bis (Obiettivo n. 5-b). - 1. Le zone rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 che possono beneficiare di un intervento della comunita' a titolo dell'obiettivo n. 5- b) sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socio-economico, valutato in base al prodotto interno lordo pro capite, e soddisfano inoltre almeno due dei tre seguenti criteri: a) tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale; b) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unita' di lavoro agricolo (ULA); c) scarsa densita' di popolazione e/o tendenza a consistente spopolamento. Nel valutare l'ammissibilita' delle zone in relazione ai criteri sopra enunciati si tiene conto dei parametri socio-economici che permettono di constatare la gravita' della situazione generale delle zone interessate, nonche' della sua evoluzione. 2. L'intervento comunitario puo' estendersi anche ad altre zone rurali situate al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1, caratterizzate da un basso livello di sviluppo socio-economico, qualora esse soddisfino uno o piu' dei seguenti criteri: situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di attivita' economica e commerciale della comunita'; sensibilita' della zona all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nel quadro della riforma della politica agricola comune, valutata sulla base dell'evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione attiva agricola; struttura delle aziende agricole e struttura dell'eta' della popolazione attiva agricola; pressioni esercitate sull'ambiente e sullo spazio rurale; situazione delle zone situate all'interno di zone di montagna o svantaggiate, classificate ai sensi dell'art. 3 della direttiva 75/268/CEE; impatto socio-economico della ristrutturazione del settore della pesca nella zona, misurato secondo criteri obiettivi. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri interessati propongono alla commissione, in base alle disposizioni di detti paragrafi e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5-b) e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, l'elenco delle zone ammissibili. La commissione ne informa il Parlamento europeo. 4. Nella selezione delle zone rurali e nella programmazione dell'intervento dei Fondi, la commissione e gli Stati membri provvedono a garantire un'effettiva concentrazione degli interventi nelle zone in cui si registrano i piu' gravi problemi di sviluppo rurale. Gli Stati membri comunicano alla commissione le informazioni che possono agevolarla in tale compito. 5. Gli Stati membri interessati presentano alla commissione i piani di sviluppo rurale. Tali piani contengono: la descrizione della situazione attuale e l'indicazione delle risorse finanziarie mobilizzate e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, degli assi principali scelti per lo sviluppo rurale delle zone interessate con la quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto la loro natura lo consente, e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle azioni al fine di garantire che esse apportino i vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti alle risorse mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni previste per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nell'ambito della realizzazione del piano; l'articolazione, se del caso, con le conseguenze delle riforme della politica agricola comune e della politica comunale della pesca. 6. La commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, nonche' con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, in base a tali piani, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste dall'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo rurale, quantificati per quanto la loro natura lo consente; i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni previste; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di questi interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o dalla commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi in particolare i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. I quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo n. 5- b) possono citare, a titolo d'informazione, i dati concernenti le azioni di adeguamento delle strutture agrarie relative all'obiettivo n. 5- a), da realizzare in zone interessate dall'obiettivo n. 5- (( b). )) 7. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". "Allegato I Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 Belgio: Hainaut. Germania: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thuringen. Grecia: L'intero paese. Spagna: Andaluci'a, Asturias, Cantabria, Castilla y Leo'n, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia. Francia: Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, Douai e Valenciennes. Irlanda: l'intero paese. Italia: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Paesi Bassi: Flevoland. Portogallo: L'intero paese. Regno Unito: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland". (pp) Si riporta il testo dei commi 226 e 227 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996: "226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 227. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella 2 allegata alla presente legge".