Art. 10.
               Disposizioni correttive ed integrative
                della legge 23 dicembre 1996, n. 662
  1. Alla  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  "Misure  di
razionalizzazione   della   finanza   pubblica",  sono  apportate  le
modifiche di cui ai commi successivi.
 1-bis. (( Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo,          ))
(( dopo le parole: "antirosolia, anitiparotite" e' aggiunta la     ))
(( seguente: ", antipertosse".                                     ))
  2. Il comma 53 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "53.  Le
dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma
52    costituiscono    il    parametro   di   riferimento   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge  28  dicembre
1995,  n.  549,  e  sono  ridotte in via definitiva in misura pari al
numero  dei  posti  che  si  rendono  disponibili   nel   quinquennio
successivo  per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi
i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla  data  del  30
aprile  1997  non  si  provvede  alla  rideterminazione delle stesse,
previa verifica dei carichi di lavoro.  La  mancata  rideterminazione
delle  dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per
le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica  del  5  per
cento  delle  dotazioni  iniziali  iscritte nei capitoli del bilancio
dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie".
 2-bis. (( Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le           ))
(( parole: "al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20    ))
(( milioni lordi annui" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per ))
(( cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni     ))
(( lordi annui".                                                   ))
  3. Al comma  117  dell'articolo  1,  le  parole  "comma  115"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 116".
(( 4. Il comma 173 dell'articolo 1 e' sostituito dai seguenti:     ))
(( "173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina         ))
(( concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli ))
(( enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000     ))
(( abitanti o che, pur avendo, popolazione inferiore, siano        ))
(( capoluoghi di provincia, la giunta comunale e' composta dal     ))
(( sindaco che la presiede e da un numero di assessori non         ))
(( superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al      ))
(( consiglio con eventuale arrotondamento all'unita' per eccesso   ))
(( e, ove occorra, anche mediante aumento di una unita', in modo   ))
(( da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale e'        ))
(( composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da  ))
(( un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto   ))
(( dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento  ))
(( all'unita' per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una ))
(( unita', in modo da raggiungere il numero pari.                  ))
 173-bis. (( Fino all'entrata in vigore della nuova                ))
(( disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli  ))
(( organi degli enti locali, nei consigli provinciali e' eletto un ))
(( presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione ))
(( dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare          ))
(( l'assemblea nel termine massinio di venti giorni dalla          ))
(( richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal          ))
(( presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli ))
(( argomenti che formano oggetto della richiesta.                  ))
 173-ter. (( Il comma 189 va interpretato nel senso che non        ))
(( sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima       ))
(( disposizione le indennita' percepite in applicazione della      ))
(( legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.     ))
 173-quater. (( Ai presidenti dei consigli provinciali e dei       ))
(( consigli comunali si applicano le norme in materia di           ))
(( aspettative, permessi ed indennita' stabilite dalla legge 27    ))
(( dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli      ))
(( assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi    ))
(( indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio".   ))
 4-bis. (( Le disposizioni di cui al commia 4 hanno efficacia      ))
(( a decorrere dal 1 gennaio 1997.                                 ))
 4-ter. (( Il comma 234 dell'articolo 1 e' abrogato.               ))
  5.  Nel  comma  19,  secondo  periodo, dell'articolo 2 le parole "1
gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997".
 5-bis. (( All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte in fine,        ))
(( le seguenti parole: "anche qualora la notifica del              ))
(( provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data   ))
(( di entrata in vigore della presente legge".                     ))
 5-ter. (( All'articolo 2, comma 46, e' aggiunto, in fine, il      ))
(( seguente periodo: "Allo scopo di rendere celermente applicabile ))
(( la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del       ))
(( condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali ))
(( e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,  ))
(( da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in       ))
(( vigore della presente disposizione, sono determinati parametri  ))
(( e modalita' per la qualificazione della indennita' risarcitoria ))
(( prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,  ))
(( con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone    ))
(( territoriali oggetto del vincolo".                              ))
  6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti  parole:
"dei  prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione
nazionale".
 6-bis. (( La lettera f) del capoverso 7 del comma 60              ))
(( dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:                   ))
(( "f) revisione o installazione di impianti tecnologici al        ))
(( servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione ))
(( di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di  ))
(( nuove disposizioni:".                                           ))
  7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse  le
parole "e le province autonome di Trento e Bolzano".
  8. Il comma 62 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "  62.  Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare
entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione
di opere pubbliche, relativamente alle istanze  presentate  entro  la
data  del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista
a tale fine".
 8-bis. (( Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le         ))
(( parole: "Nel caso di inizio dei lavori entro tale data" sono    ))
(( sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei      ))
(( lavori entro tale data";                                        ))
 8-ter. (( Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: "31        ))
(( gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1997"   ))
 8-quater. (( Al comma 69 dell'articolo 2 le parole:               ))
(( "l'accordo di programma di cui al comma 73" sonno sostituite    ))
(( dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75".    ))
 8-quinquies. (( Al comma 104, primo periodo, dell'articolo        ))
(( 2, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da        ))
(( prodursi entro, sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre     ))
(( 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con le   ))
(( regioni interessate sono revocate e"; nel medesimo periodo sono ))
(( soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria   ))
(( allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo e' ))
(( soppresso.                                                      ))
 8-sexies. (( Al comma 106 dell'articolo 2, le parole:             ))
(( "previa conforme deliberazione della" son sostituite dalle      ))
(( seguenti: "sentita la".                                         ))
 8-septies. (( Le disposizioni di cui ai commi 8-bis,              ))
(( 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorere dal 1         ))
(( gennaio 1997.                                                   ))
  9. Il comma 172 dell'articolo 2 e' soppresso.
(( 10. Nel comma 177 dell'articolo 2; dopo le parole: "registro    ))
(( delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ove questa sia     ))
(( espressamente richiesta dalla normativa vigente,".              ))
 10-bis. (( Nel comma 177 dell'articolo 2, e' aggiunto, in         ))
(( fine, il seguente periodo: "Entro il 31 luglio 1997 con decreto ))
(( del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  ))
(( di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari  ))
(( e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23   ))
(( agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle    ))
(( modalita' con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale ))
(( accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti,  ))
(( anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio   ))
(( di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della          ))
(( Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le     ))
(( limitate dimensioni dell'attivita', l'iscrizione al registro    ))
(( delle imprese non e' obbligatoria per i produttori agricoli di  ))
(( cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del      ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.     ))
(( 633".                                                           ))
 10-ter. (( Il comma 196 dell'articolo 2 e' sostituito dal         ))
(( seguente:                                                       ))
(( "196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre     ))
(( 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23     ))
(( dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono       ))
(( sostituiti dai seguenti: ''Con dette somme sono realizzate      ))
(( prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e   ))
(( centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di           ))
(( assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento ))
(( al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini   ))
(( extracomunitari. Le finalita' di seconda accoglienza sono       ))
(( perseguite, ove possibile, anche in strutture gia' realizzate   ))
(( con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30    ))
(( dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la    ))
(( realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi       ))
(( dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura ))
(( delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione ))
(( dell'entrata del bilancio dello Stato''".                       ))
 11. (Soppresso).
 11-bis. (( Dopo il comma 47 dell'articolo 3 e' inserito il        ))
(( seguente:                                                       ))
 "47-bis. (( In caso di scioglimento di societa' cooperative       ))
(( o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto              ))
(( dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile,   ))
(( come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. ))
(( 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per  ))
(( gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle   ))
(( ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di          ))
(( inattivita' si applica la pena pecuniaria di lire 300.000".     ))
  12.  Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: "ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  2
marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144, e  successive  modificazioni."  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "ferma restando la disposizione di cui all'articolo
84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,  come  modificato
dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.".
  13. (Soppresso).
 13-bis. (( Al comma 173 dell'articolo 3 dopo le parole: "n.       ))
(( 633," sono inserite le seguenti "o rientranti in altri regimi   ))
(( speciali".                                                      ))
 13-ter. (( Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: "31           ))
(( gennaio" sono sostituite dalle seguenti "termine di             ))
(( presentazione della dichiarazione annuale".                     ))
 13-quater.  (( Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola:
"c-bis)" e' sostituita dalla seguente: "b-bis" )).
 13-quinquies. (( Per i soggetti operanti nell'ambito delle        ))
(( aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del           ))
(( regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, ))
(( come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, ))
(( del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e   ))
(( 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'  ))
(( avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori,   ))
(( anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da      ))
(( versare entro il 31 marzo 1997.                                 ))
          Riferimenti normativi:
              (a) Il testo vigente del  coma  34  dell'art.  1  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica), e' il seguente:
            "34.  Ai fini della determinazione della quota capitaria,
          in sede di ripartizione del Fondo sanitario  nazionale,  ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  3, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE), su proposta del Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          stabilisce i  pesi  da  attribuire  ai  seguenti  elementi:
          popolazione  residente,  frequenza dei consumi sanitari per
          eta' e per sesso, tassi di  mortalita'  della  popolazione,
          indicatori  relativi  a particolari situazioni territoriali
          ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
          regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
          su proposta del Ministro della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
          vincolare  quote  del  Fondo   sanitario   nazionale   alla
          realizzazione  di  specifici  obiettivi del Piano sanitario
          nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela  della
          salute   materno-infantile,  della  salute  mentale,  della
          salute degli anziani nonche' per  quelli  finalizzati  alla
          prevenzione,   e  in  particolare  alla  prevenzione  delle
          malattie ereditarie.  Nell'ambito della  prevenzione  delle
          malattie  infettive  nell'infanzia  le regioni, nell'ambito
          delle loro  disponibilita'  finanziarie,  devono  concedere
          gratuitamente   i   vaccini   per   le   vaccinazioni   non
          obbligatorie     quali     antimorbillosa,     antirosolia,
          antiparotite, (( antipertosse e antihaemophulius influenzae
          ))  tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
          prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire  anche
          i  bambini  extracomunitari  non  residenti  sul territorio
          nazionale".
              (b) Il testo del comma  53  dell'art.  1  della  citata
          legge  n.    662/1996  era  il  seguente: "53. Le dotazioni
          organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma
          52  costituiscono  il  parametro  di  riferimento  ai  fini
          dell'applicazione  dell'art.  1,  comma  9,  della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del
          15 per cento, esclusi  i  posti  vincolati  alle  categorie
          privilegiate,  se  alla  data  del  30  aprile  1997 non si
          provvede  alla  rideterminazione   delle   stesse,   previa
          verifica dei carichi di lavoro".
              (c)  Il  testo  dell'art.  1,  comma  9, della legge n.
          549/1995  (Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica) e' il seguente:
             9.  Gli  oneri  finanziari derivanti dalla ridefinizione
          delle donazioni organiche  del  personale  delle  pubbliche
          amministrazioni  di  cui all'art. 22, comma 16, della legge
          23 dicembre 1994, n. 724, non possono  superare  gli  oneri
          per  spesa  di  personale  conseguenti  ai provvedimenti di
          provvisoria  rideterminazione  delle  dotazioni   organiche
          previsti  dall'art.  3,  comma  6,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537,  e  dalle  altre  disposizioni  sulla  stessa
          materia  contenute  nella  predetta  legge  in relazione ai
          diversi comparti delle  pubbliche  amministrazioni,  con  i
          soli  incrementi  degli  oneri  derivanti  da  disposizioni
          legislative statali e dai contratti collettivi".
              (d) Il comma 126 dell'art.  1  della  citata  legge  n.
          662/1996  prevede che: "I compensi corrisposti da pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio  1993,  n.    29,  spettanti  ai
          dipendenti  pubblici  che  siano  componenti  di  organi di
          amministrazione, di revisione e di collegi  sindacali  sono
          ridotti  per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento
          per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui,  al
          10  per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10
          milioni lordi annui,  al  20  per  cento  per  gli  importi
          superiori  a  lire  20 milioni lordi annui. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  sono  definite  le
          modalita'    di    versamento    all'erario    dell'importo
          corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese
          a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge".
              (e)  Il  testo  del  comma 117 dell'art. 1 della citata
          legge n.  662/1996, a seguito della modifica apportata  dal
          presente  decreto,  e' il seguente: "Al personale di cui al
          "comma 116" e' corrisposta l'indennita' aggiuntiva prevista
          dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992,  n.
          349,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  23
          settembre 1992, n. 386".
              (f) Il testo del  comma  173  dell'art.  1  della  gia'
          citata legge n.  662/1996, era il seguente: "173. Fino alla
          nuova  disciplina  degli  organi  degli  enti locali, per i
          comuni e per le province le relative giunte sono costituite
          dal sindaco  o  dal  presidente  della  provincia,  che  le
          presiedono,  e  da  un numero pari di assessori determinato
          nel  massimo  in  misura  proporzionale   ai   membri   del
          rispettivo  consiglio  e  comunque  non  superiore a 16 nei
          comuni con popolazione superiore ad un milione di  abitanti
          e   nelle   citta'   metropolitane  e  nelle  province  con
          popolazione superiore a due milioni di abitanti".
              (g) Il testo dell'art. 1, comma 189, della citata legge
          n.   662/1996,  e'  il  seguente:  "189.  Con  effetto  sui
          trattamenti  liquidati  dalla  data di cui al comma 185, le
          pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale
          obbligatoria dei lavoratori dipendenti  e  delle  forme  di
          essa  sostitutive,  nonche'  i  trattamenti  anticipati  di
          anzianita' delle forme esclusive della medesima,  non  sono
          cumulabili,  limitatamente  alla  quota  liquidata  con  il
          sistema retributivo, con redditi  da  lavoro  di  qualsiasi
          natura   e   il  loro  conseguimento  e'  subordinato  alla
          risoluzione del rapporto di  lavoro.  A  tal  fine  trovano
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, 4 e 7
          dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono
          titolari   di  pensione,  ovvero  che  hanno  raggiunto  il
          requisito contributivo di 36 anni  o  quello  di  35  anni,
          quest'ultimo  unitamente  a  quello  anagrafico di 52 anni,
          continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla
          previgente  normativa.  Il  regime  previgente  continua ad
          applicarsi anche nei confronti di coloro che si  pensionano
          con  40  anni  di  contribuzione  ovvero  con  l'anzianita'
          contributiva   massima   prevista    dall'ordinamento    di
          appartenenza  nonche'  per  le eccezioni di cui all'art. 10
          del  decreto-legge  28 febbraio 1986, n. 49, convertito con
          modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120".
              (h)  La  legge  27  dicembre  1985,   n.   816,   reca:
          "Aspettative, permessi indennita' degli enti locali".
              (i)  Il  comma  234  dell'art.  1 della citata legge n.
          662/1996 prevedeva che: "Con decorrenza dal 1 gennaio  1997
          cessa  di  avere efficacia la disciplina prevista dall'art.
          49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989,  n.
          88.  A far tempo da tale data la classificazione dei datori
          di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla  base
          dei  criteri  di  inquadramento stabiliti dal predetto art.
          49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti  da
          leggi  speciali  o  conseguenti  a  decreti di aggregazione
          emanati ai sensi dell'art. 34 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  30  maggio  1995, n. 797. Per le aziende
          inquadrate nel ramo industria anteriormente  alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  legge  n. 88 del 1989, e' fatta
          salva  la  possibilita'  di  mantenere,  per  il  personale
          dirigente  gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione presso
          l'ente stesso. Con la medesima decorrenza,  e'  elevata  di
          0,3    punti   percentuali   l'aliquota   contributiva   di
          finanziamento dovuta dagli iscritti alla  gestione  di  cui
          all'art. 34 della legge n. 38 del 1989".
             La  stessa  disposizione  e'  contenuta  nel  comma  215
          dell'art. 2 della medesima legge n. 662/1996.
              (l) Il testo del comma 19, secondo periodo, dell'art. 2
          della  legge  n.  662/1996,  a  seguito   delle   modifiche
          apportate dal presente e' il seguente: "In relazione a tale
          servizi cessa, con decorrenza dal 1 aprile 1997, ogni forma
          di  obbligo  tariffario  o sociale posto a carico dell'Ente
          poste  italiane  nonche'   ogni   forma   di   agevolazione
          tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto
          Ente, definite dalle norme vigenti".
              (m)  Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 38, della
          citata legge n. 662/1996, cosi' come modificato  dal  comma
          5-bis: "38. I termini di uno o due anni di cui all'art. 39,
          comma  4,  quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, decorrono  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo
          del  comma  4 dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, e successive modificazioni, introdotte dal  comma  37,
          lettera  d),  del  presente articolo, relative alla mancata
          presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. La  domanda
          di  cui  al comma 10-bis dell'art. 39 della citata legge n.
          724 del 1994, introdotto dal  comma  37,  lettera  g),  del
          presente  articolo,  deve  essere presentata entro sessanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          anche qualora la  notifica  del  provvedimento  di  diniego
          intervenga  successivamente  alla data di entrata in vigore
          della presente legge".
              (n) Si riporta il testo dell'art. 2,  comma  46,  della
          citata  legge  n. 662/1996, cosi' come modificato dal comma
          5-ter: "46. Per le opere eseguite  in  aree  sottoposte  al
          vincolo  di  cui  alla  legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al
          decreto-legge  27  giugno  1985,  n.  312,  convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  il
          versamento   dell'oblazione   non  esime  dall'applicazione
          dell'indennita' risarcitoria prevista  dall'art.  15  della
          citata  legge  n.  1497  del  1939.  Allo  scopo di rendere
          celermente applicabile la disposizione di cui  al  presente
          comma  ai  soli  fini del condono edilizio, con decreto del
          Ministro per i beni culturali ed  ambientali,  di  concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   determinati  parametri  e
          modalita'    per    la    qualificazione    dell'indennita'
          risarcitoria  prevista  dall'art.  15 della legge 29 giugno
          1939, n. 1497, con riferimento alle  singole  tipologie  di
          abuso e delle zone territoriali oggetto del vincolo".
              (o) Il testo dell'art. 15 della legge 29  giugno  1939,
          n.   1447   (Protezione  delle  bellezze  naturali)  e'  il
          seguente:
             "Art. 15. Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal
          codice penale, chi  non  ottempera  agli  obblighi  e  agli
          ordini di cui alla presente legge e' tenuto, secondo che il
          Ministero dell'educazione nazionale ritenga piu' opportuno,
          nell'interesse  della  protezione delle bellezze naturali e
          panoramiche, alla demolizione a proprie spese  delle  opere
          abusivamente  eseguite  o  al  pagamento  di una indennita'
          equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e  il
          profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
             Se  il  trasgressore non provvede alla demolizione entro
          il termine prefissogli ha facolta' di provvedere  d'ufficio
          il  Ministero  dell'educazione  nazionale,  per  mezzo  del
          Prefetto. La  nota  delle  spese  e'  resa  esecutoria  con
          provvedimento  del Ministro ed e' riscossa secondo le norme
          della  vigente  legge  sulla  riscossione   delle   entrate
          patrimoniali dello Stato.
             L'indennita'  di  cui  al primo comma e' determinata dal
          Ministro per l'educazione  nazionale,  in  base  a  perizia
          degli  uffici  del  Genio  civile o della Milizia forestale
          assistiti dal regio Soprintendente.
             Se il trasgressore non accetta  la  misura  fissata  dal
          Ministro  l'indennita'  e' determinata insindacabilmente da
          un collegio di tre periti da nominarsi  uno  dal  Ministro,
          l'altro  dal  trasgressore  e  il  terzo dal Presidente del
          tribunale.  Le   ralative   spese   sono   anticipate   dal
          trasgressore.
             Il  provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo
          comma di questo articolo e' esecutivo quando  l'interessato
          abbia  dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre
          mesi dalla  notificazione,  egli  non  abbia  aderito  ne',
          facendo   il   preseritto   deposito   delle  spese,  abbia
          dichiarato di voler  provocare  il  giudizio  del  collegio
          peritale.
             Il  provvedimento  emesso  dal  Ministro in seguito alla
          pronuncia  del  collegio  dei  periti   e'   immediatamente
          esecutivo.
             L'indennita', comunque determinata, e' riscossa nei modi
          di  cui  al  comma secondo di questo articolo e affluisce a
          uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato".
              (p) Il testo del comma 115  dell'art.  2  della  citata
          legge  n. 662/1996, a seguito delle modifiche apportate dal
          presente decreto, e' il seguente: "115. All'art.  2,  primo
          comma,  della  legge  10 marzo 1986, n. 61, come modificato
          dall'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9,  le  parole:
          "della  scorta  strategica di proprieta' dello Stato", sono
          soppresse".
              (q)  Si riporta il testo della lettera f), capoverso 7,
          comma  60,  art.  2,  della  citata  legge   n.   662/1996,
          sostituita  dal  comma 6-bis: " f) impianti tecnologici che
          non  si  rendano  indispensabili,  sulla  base   di   nuove
          disposizioni,  a seguito della revisione o installazione di
          impianti tecnologici".
              (r) Si riporta il testo del capoverso 18, art. 2, della
          citata legge n. 662/1996, cosi' come modificata  dal  comma
          7:  "18.  Le  regioni  adeguano  le  proprie  normazioni ai
          principi  contenuti  nel  presente  articolo  in  tema   di
          procedimento".
              (s)  Si  riporta  il  testo del comma 62, art. 2, della
          citata legge n. 662/1996, sostituito dal comma 8:  "62.  La
          Commissione   di   cui  all'art.  7  del  decreto-legge  24
          settembre 1996, n. 495, e' autorizzata a completare l'esame
          delle istanze pervenute entro  la  data  stabilita  del  30
          settembre 1996".
              (t)  Il  testo del comma 65, art. 2, della citata legge
          n.   662/1996, modificato dai commi 8-bis  e  8-ter  e'  il
          seguente:  "65.    Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge sono definiti i
          criteri e le modalita' di concessione dei  finanziamenti  e
          dettati  i  criteri  per l'individuazione delle particolari
          categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia
          agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I
          programmi straordinari di edilizia  residenziale  agevolata
          previsti  dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
          9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
          1982,  n. 94, dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della
          legge  1 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualita' 1989, i
          cui lavori non siano  iniziati  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge per il mancato rilascio della
          concessione edilizia, devono pervenire alla fase di  inizio
          dei  lavori  entro  il  1  aprile 1997. Nel caso di mancato
          inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale
          del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei  trenta
          giorni  successivi,  trasmette  alle  regioni  l'elenco dei
          programmi  per  i  quali  non  e'   stata   rilasciata   la
          concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale,
          entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione,
          nomina un commissario ad acta, il quale  provvede  entro  i
          successivi  trenta  giorni  al  rilascio  della concessione
          medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi
          alla  scadenza  di  tale  ultimo  termine,  trasmettono  al
          segretariato   generale  del  CER  l'elenco  dei  programmi
          costruttivi per i quali e' stata rilasciata la  concessione
          edilizia.    Per  i  programmi  che  non  hanno ottenuto il
          rilascio della concessione, il segretario generale del  CER
          procede alla revoca dei relativi finanziamenti. l programmi
          sperimentali   di   edilizia   residenziale  sovvenzionata,
          previsti  dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
          9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
          1982,  n.  94,  i cui lavori non siano ancora iniziati alla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  devono
          pervenire  alla fase di inizio dei lavori entro il 1 aprile
          1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data
          il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  previa   diffida   ad
          adempiere  all'operatore affidatario del programma, procede
          alla nomina di un commissario ad acta. In caso  di  mancato
          rilascio   della   concessione   edilizia,  si  applica  la
          procedura di cui al presente comma".
              (u) Il testo del comma 68, art. 2, della  citata  legge
          n.    662/1996,  modificato dal comma 8-ter e' il seguente:
          "68. Gli affidamenti degli  interventi  di  sperimentazione
          nel  settore  dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2,
          primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          per i quali e' stata data applicazione alle disposizioni di
          cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre  1993,
          n.  398,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 493,  sono  revocati  qualora  i  lavori,
          relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non
          oltre il 1 aprile 1997".
              (v)  Il  testo del comma 69, art. 2, della citata legge
          n.  662/1996, modificato dal comma 8-quater e' il seguente:
          "69.  Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel
          caso di palese  impossibilita'  di  rispettare  il  termine
          fissato  nei  commi  65  e  68  per l'inizio dei lavori, il
          Ministro dei lavori pubblici su  motivata  richiesta  degli
          enti locali, adotta, anche prima della scadenza del termine
          stesso, l'accordo di programma di cui al comma 75".
              (z)  Il  comma  104  dell'art.  2 della citata legge n.
          662/1996, come sopra modificato,  cosi'  recita:  "104.  Le
          risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per
          la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre
          1996,  e  per  le quali non siano stati completati entro la
          data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4.  della
          delibera  CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994,
          con decreto del Ministro dell'ambiente, di  intesa  con  le
          regioni  interessate  sono  revocate  e  destinate,  previa
          verifica dell'attualita'  dell'interesse  prioritario  alla
          realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad
          altri  interventi  tra  quelli  individuati  nel  documento
          regionale di programma. Le risorse attribuite dal programma
          triennale alle regioni e  province  autonome  dalle  quali,
          alla  data  del  28  febbraio  1997,  non  sia stato ancora
          approvato il  documento  regionale  di  programma,  vengono
          altresi'  revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e
          ridestinate con gli  stessi  criteri  di  cui  al  presente
          comma".
              (j)  Il  comma  106  dell'art.  2  dela citata legge n.
          662/1996, come sopra modificato,  cosi'  recita:  "106.  Il
          Ministro  dell'ambiente,  sentita  la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, definisce altresi' un
          programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi  delle
          risorse  a tal fine specificamente previste per il triennio
          1997-1999".
              (x) Il testo del comma 172 dell'art.  2,  della  citata
          legge n.  662/1996, era il seguente: "172. Sono fatti salvi
          gli  effetti  prodotti  ed i rapporti giuridici sorti sulla
          base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440 e
          23 ottobre 1996, n.  542,  e  degli  articoli  2  e  3  dei
          decreti-legge  6  settembre 1996, n. 463 e 23 ottobre 1996,
          n. 552".
              (y) Il testo del comma 177  dell'art.  1  della  citata
          legge n.  662/1996, seguito dell'integrazione apportata dal
          presente  decreto,  e'  il  seguente:  "177.  Le  pubbliche
          amministrazioni,  ai  fini  dell'accesso  degli   esercenti
          attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
          agricolo  ovvero  ai  contributi  previsti dall'ordinamento
          nazionale   e   comunitario,   accertano    la    qualifica
          dell'attivita' di impresa ove espressamente richiesta dalla
          normativa  vigente sulla base delle iscrizioni nel registro
          delle imprese previsto dall'art. 8 della legge 29  dicembre
          1993, n. 580".
              (w)  Il  testo  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
            "Art.  17  (RegoIamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorini dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consigio di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visito  ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
              (aa)  Il D.P.R. n. 581/1995, approva il regolatnento di
          attuazione dell'art. 8 della legge  29  dicembre  1993,  n.
          580,  in  materia di istituzione del registro delle imprese
          di cui all'art.  2188 del codice civile.  Si  trascrite  il
          testo del ralativo art. 9:
            "Art.   9   (Repertorio   delle   notizie   economiche  e
          amministrative).  - 1. In attuazione dell'art. 8, comma  8,
          lettera  d),  della  legge  n.  580,  presso  l'ufficio  e'
          istituito  il  repertorio  delle  notizie   economiche   ed
          amministrative (REA).
             2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
               a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche e
          professionali la cui denuncia alla camera di commercio  sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione  in  albi  tenuti  da   ordini   o   collegi
          professionali;
               b) gli imprenditori con sede principale all'estero che
          aprono nel territorio nazionale unita' locali.
             3.   Il   REA   contiene   le   notizie   economiche  ed
          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011,  dal  regio  decreto  4
          gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29 del decreto-legge 28
          febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  26  aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre leggi, con
          esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel  registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari e forestali per la parte riguardante le  imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico, amministrativo che  l'ufficio  puo'  acquisire;
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche amministrazioni e dei concessionari  di  pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico delle imprese  attive  costituito  a  norma  del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
             4.  L'esercente   attivita'   agricole   deve   altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia  dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato  con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita   la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regio'ni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
             5. Il REA e' gestito secondo tecniche  informatiche  nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei  dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
             ( bb) Il primo periodo del quarto comma dell'art. 34 del
          d.P.R. n.  633/1972 (Istituzione e disciplina  dell'imposta
          sul valore aggiunto) cosi' dispone: "I produttori agricoli,
          se  nell'anno  solare precedente hanno realizzato un volume
          di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito
          per almeno due terzi da cessioni  di  prodotti  di  cui  al
          primo  comma,  sono  esonerati,  salvo che entro il termine
          stabilito per  la  presentazione  della  dichiarazione  non
          abbiano   dichiarato   all'ufficio   di   rinunciarvi,  dal
          versamento della imposta e dagli obblighi di  fatturazione,
          registrazione,   liquidazione  periodica  e  dichiarazione,
          fermo  restando  l'obbligo  di  numerare  e  conservare  le
          fatture  e  le  bollette  doganali relative agli acquisti e
          alle importazioni".
             ( cc) Il comma 2 dell'art. 6 del D.L. n.  542/1996  come
          sopra   modificato,   cosi'   recita:  "2.  Le  somme  rese
          disponibili per effetto della revoca del contributo di  cui
          all'art.  11,  del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990,  n.  39,  sono  versate  dalle regioni interessate ad
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          del  bilancio  statale  per essere riassegnate, con decreto
          del Miniistro del tesoro, ad apposito capitolo dello  stato
          di  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Con dette somme sono realizzate prioritariamente  strutture
          pubbliche  di  seconda  accoglienza  e  centri  di  servizi
          polivalenti autogestiti, al  fine  di  assicurare  migliori
          condizioni  per  l'integrazione,  l'avviamento  al lavoro e
          l'agevolazione  al  rientro   in   patria   dei   cittadini
          extracomunitari.  Le  finalita' di seconda accoglienza sono
          perseguite,  ove  possibile,  anche   in   strutture   gia'
          realizzate  con  i  contributi  di  cui  all'art.    11 del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990, n. 39. Le
          somme non  impegnate  per  la  realizzazione  dei  predetti
          centri  e  servizi  entro  18  mesi  dall'erogazione,  sono
          definitivamente  revocate  e  versate  a cura delle regioni
          stesse  al  capitolo  2368  dello   stato   di   previsione
          dell'entrata del bilancio dello Stato".
             (  dd)  Il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma 2
          dell'art. 6 del citato D.L. n. 542/1996  cosi'  recitavano:
          "Con  dette  somme  sono  realizzate strutture pubbliche di
          seconda  accoglienza  e  centri  di   servizi   polivalenti
          autogestiti,  al fine di assicurare migliori condizioni per
          l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione  al
          rientro   in   patria  dei  cittadini  extracomunitari.  Le
          finalita'  di  seconda  accoglienza  sono  perseguite,  ove
          possibile,   anche  in  strutture  gia'  realizzate  con  i
          contributi di cui al precitato art. 11".
             ( ee) Il  D.L.  n.  416/1989  reca:  "Norme  urgenti  in
          materia  di  asilo  politico,  di  ingresso e soggiorno dei
          cittadini  extracomunitari  e   di   regolarizzazione   dei
          cittadini  extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel
          territorio dello Stato". Si trascrive il testo del relativo
          art. 11:
            "Art.  11  (Pubblicita'  -  Relazione  al  Parlamento   -
          Contributi  alle regioni). - 1. La presidenza del Consiglio
          dei  Ministri   -   Dipartimento   per   l'informazione   e
          l'editoria,  gli  uffici  del  Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale,  del  Ministero  dell'interno  e  delle
          regioni,  nonche' i patronati e le istituzioni o fondazioni
          con finalita' sociale,  provvedono,  anche  avvalendosi  di
          forme  di  collaborazione  con  associazioni di immigrati e
          rifugiati e le organizzazioni di volontariato,  a  dare  la
          massima  pubblicita'  alle  disposizioni di cui al presente
          decreto al fine di  promuovere  la  regolarizzazione  della
          posizione   dei  lavoratori  extracomunitari  presenti  nel
          territorio.  Per  la   regolarizzazione   delle   posizioni
          pregresse  gli  interessati  possono  avvalersi  dell'opera
          degli enti di patronato di cui al  D.Lgs.C.P.S.  29  luglio
          1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
             2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta
          al  parlamento  una  relazione sull'attuazione del presente
          decreto, specilicando il numero complessivo degli stranieri
          extracomunitari  residenti  a  vario  titolo,  che  abbiano
          ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi,
          che  siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole
          o universita'.
             3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          si provvede alla erogazione di contributi alle regioni  che
          predispongono,  in  collaborazione con i comuni di maggiore
          insediamento, programmi per la realizazione  di  centri  di
          prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati,
          gli esuli ed i loro familiari.
             4. Per le finalita' di cui al comma 3, e' autorizzata la
          spesa  di  lire  30  miliardi  per  ciascuno degli esercizi
          finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale l990-1992, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  il  1990,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  "Interventi  in  favore  dei   lavoratori
          immigrati".
             5.  I  contributi di cui al comma 3 sono revocati con le
          stesse  modalita'  qualora   gli   enti   interessati   non
          provvedano   entro   i   successivi   diciotto   mesi  alla
          realizzazione dei programmi finanziati.
             6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   si
          provvede,  con  decreto del Ministro del tesoro di concerto
          con il Ministro per gli  affari  regionali  ed  i  problemi
          istituzionali, selitito il Ministro per gli affari sociali,
          alla emanazione delle necessarie norme regolamentari".
             (  ff)  Si  riporta  il  testo dell'art. 2544 del codice
          civile:
            "Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita').  -  Le
          societa'   cooperative,   che   a  giudizio  dell'autorita'
          governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
          per  cui  sono  state  costituite,  o  che  per  due   anni
          consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non
          hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con
          provvedimento  dell'autorita'  governativa,  da pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e  da  iscriversi
          nel   registro   delle  imprese.  Le  societa'  cooperative
          edilizie di abitazione e i  loro  consorzi  che  non  hanno
          depositato  in  tribunale  nei termini prescritti i bilanci
          relativi agli ultimi due anni sono  sciolti  di  diritto  e
          perdono la personalita' giuridica.
             Se   vi   e'   luogo   a  liquidazione,  con  lo  stesso
          provvedimento  sono  nominati   uno   o   piu'   commissari
          liquidatori".
             ( gg) Si riporta il testo del comma 53 dell'art. 3 della
          citata  legge  n.  662/1996  come  modificato  dal presente
          articolo:
             "Art. 53. - L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n.  504, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          e' sostituito dal seguente:
            "Art. 6 (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). -
          1.    L'aliquota e' stabilita dal comune, con deliberazione
          da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  effetto
          per  l'anno  successivo.    Se  la delibera non e' adottata
          entro tale termine, si applica l'aliquota del 4  per  mille
          ferma  restando  la  disposizione  di  cui  all'art. 84 del
          decreto  legislativo  25  febbraio  1995,   n.   77,   come
          modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
              2.  L'aliquota  deve  essere  deliberata  in misura non
          inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7  per  mille  e
          puo'   essere   diversificata   entro   tale  termine,  con
          riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o
          posseduti  in  aggiunta  all'abitazione  principale,  o  di
          alloggi  non  locati;  l'aliquota  puo' essere agevolata in
          rapporto alle diverse tipologie degli enti senza  scopi  di
          lucro.
              3.   L'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base
          imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'art. 4.
              4. Restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma  1,
          del  decreto-legge  8  agosto 1996, n. 437, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
             ( hh) Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L.  2  marzo
          1989,  n.  66, convertito con modificazioni, dalla legge 24
          aprile 1989, n.  144,  recante:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  autonomia  impositiva  degli  enti locali e di
          finanza locale".
            "Art. 2 (Variazione dei  limiti  di  reddito).  -  1.  Il
          comune puo' esercitare la facolta' di cui all'art. 1, comma
          8,  con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro
          il  31  ottobre  di  ogni  anno,  con  effetto  per  l'anno
          successivo. In mancanza, si intendono prorogati i limiti di
          reddito vigenti sul suo territorio.
             2. Il comune deve trasmettere al Ministero delle finanze
          copia  autentica  della  deliberazione  divenuta esecutiva,
          entro i successivi trenta giorni.
             3. Per l'anno 1990 la deliberazione di cui  al  comma  1
          puo'  essere  adottata  entro  il  31  dicembre 1989. Se il
          comune non delibera entro  detto  termine  si  applicano  i
          limiti  di  reddito  indicati nel primo periodo del comma 8
          dell'art. 1".
             ( ii) Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  84  del
          D.Lgs.  25  febbraio  1995,  n.  77,  recante: "Ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali".
            "Art. 84. (Attivazione delle entrate proprie). - 1. Nella
          prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla data di esecutivita'
          della delibera, il consiglio dell'ente,  o  il  commissario
          nominato  ai  sensi  dell'art.  80,  comma  3,  e' tenuto a
          deliberare per le  imposte  e  tasse  locali  di  spettanza
          dell'ente   dissestato,   diverse   dalla   tassa   per  lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  le  aliquote  e  le
          tariffe  di base nella misura massima consentita, nonche' i
          limiti   reddituali,   agli    effetti    dell'applicazione
          dell'imposta  comunale  per  l'esercizio di imprese, arti e
          professioni,  che  determinano  gli  importi  massimi   del
          tributo dovuto.
             2.  La  delibera  non  e' revocabile ed ha efficacia per
          cinque anni, che decorrono da quello nel corso del quale e'
          stata  adottata  la  delibera  di  dissesto  se  questa  e'
          precedente  alla data del primo settembre, ovvero dall'anno
          successivo se la delibera di dissesto e' stata adottata  in
          data posteriore. In caso di mancata adozione della delibera
          nei   termini  predetti  l'organo  regionale  di  controllo
          procede a norma dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990,
          n. 142.
             3.  Per  le  imposte  e  tasse  locali  di   istituzione
          successiva   alla   deliberazione  del  dissesto,  l'organo
          dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi  della
          legge  istitutiva  del  tributo  deve  deliberare,  entro i
          termini previsti per  la  prima  applicazione  del  tributo
          medesimo,  le  aliquote  e  le tariffe di base nella misura
          massima  consentita. La delibera ha efficacia per un numero
          di anni necessario al raggiungimento di  un  quinquennio  a
          decorrere da quello di adozione della delibera di dissesto.
             4.   Resta  fermo  il  potere  dell'ente  dissestato  di
          deliberare, secondo le competenze, le modalita', i  termini
          ed  i  limiti  stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti,  le
          maggiorazioni,  riduzioni,  graduazioni   ed   agevolazioni
          previste  per  le  imposte  e  tasse di cui ai commi 1 e 3,
          nonche' di deliberare  la  maggiore  aliquota  dell'imposta
          comunale   sugli   immobili  consentita  per  straordinarie
          esigenze di bilancio.
             5. Per il periodo di cinque anni,  decorrente  dall'anno
          di  adozione  della  delibera  di  dissesto  se  questa  e'
          anteriore al primo settembre, ovvero  dall'anno  successivo
          se  posteriore,  ai  fini  della  tassa smaltimento rifiuti
          solidi urbani, gli enti che hanno  dichiarato  il  dissesto
          devono   applicare   misure   tariffarie   che   assicurino
          complessivamente  la  copertura  integrale  dei  costi   di
          gestione  del  servizio  e,  per  i servizi produttivi ed i
          canoni patrimoniali,  devono  applicare  le  tariffe  nella
          misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i
          servizi  a  domanda  individuale  il costo di gestione deve
          essere coperto con  proventi  tariffari  e  con  contributi
          finalizzati   almeno  nella  misura  prevista  dalle  norme
          vigenti. Per i termini di adozione delle delibere,  per  la
          loro   efficacia   e   per  la  individuazione  dell'organo
          competente si  applicano  le  norme  ordinarie  vigenti  in
          materia.  Per  la  prima delibera il termine di adozione e'
          fissato al trentesimo giorno successivo alla  deliberazione
          del dissesto.
             6.  Le  delibere  di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere
          comunicate alla  Commissione  di  ricerca  per  la  finanza
          locale  presso  il  Ministero  dell'interno entro 30 giorni
          dalla data di adozione;  nel  caso  di  mancata  osservanza
          delle  disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i
          contributi erariali.".
             ( ll) Si riporta il testo  del  comma  173  dell'art.  3
          della   citata  legge  n.  662/1996,  come  modificato  dal
          presente articolo:
            "Art. 173. - Nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
          171  l'imposta  sul  valore  aggiunto,  eccetto  che per le
          attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o
          rientranti in altri regimi speciali  per  le  quali  rimane
          ferma    la    relativa    disciplina,    e'    determinata
          forfettariamente,      in      relazione      all'attivita'
          prevalentemente  esercitata,  sulla  base delle percentuali
          sottoindicate, applicate  all'imposta  corrispondente  alle
          operazioni imponibili:
               a)  imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi:
          73 per cento;
               b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 60  per
          cento;
               c) esercenti arti e professioni: 84 per cento".
             (  mm)  Si  riporta  il testo del comma 175, dell'art. 3
          della  citata  legge  n.  662/1996,  come  modificato   dal
          presente articolo:
            "Art.  175.  -  I soggetti indicati nel comma 171 possono
          optare per l'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto
          nei modi ordinari dandone comunicazione entro il termine di
          presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 35 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633;  l'opzione  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi
          ordinari, che vale anche come  opzione  per  la  disciplina
          ordinaria  ai  fini  delle  imposte sul reddito, ha effetto
          fino a quando non e' revocata  e  comunque  per  almeno  un
          triennio".
              (nn)  Si  riporta  il  testo  del comma 215 dell'art. 3
          della  citata  legge  n.  662/1996,  come  modificato   dal
          presente articolo:
             "Art.  215.  -  Alla  legge  8 agosto 1995, n. 335, sono
          apportate le seguenti modifiche:
               a) all'articolo 2, commi 3  e  4,  le  parole  "14.550
          miliardi"   e   "16.205  miliardi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti "500 miliardi";
               b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente  periodo:  "A  decorrere  dal  1 gennaio 1996, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  e'  stabilita,  a
          carico    delle    Amministrazioni   statali,   un'aliquota
          contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a  quella
          di  cui  al  comma  2,  unitamente  ai  relativi  criteri e
          modalita' di versamento.";
               c) all'articolo 2, comma 4, e'  aggiunta  la  seguente
          lettera:  "  ((  b-bis )) quanto a lire 14.050 miliardi per
          l'anno 1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
          contribuzione di finanziamento aggiuntiva  a  carico  delle
          Amministrazioni statali"".
              (oo)  Si  riporta il testo degli articoli 8, 9 e 11-bis
          del  regolamento  (CEE)  n.  2081/93  del   Consiglio   che
          individuano  gli obiettivi 1, 2 e 5-b, nonche' l'allegato I
          al  predetto   regolamento   che   individua   le   regioni
          interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1:
            "Art. 8 (Obiettivo n. 1). -  1.  Le  regioni  interessate
          dalla  realizzazione  dell'obiettivo  n. 1 sono regioni del
          livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base  ai
          dati  degli  ultimi  tre anni, inferiore al 75% della media
          comunitaria.
             Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
          cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est,  i  dipartimenti
          francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera
          ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello
          delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite,
          per  motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo
          n. 1.
             Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli  aiuti  a   titolo
          dell'obiettivo  n.    1 per il periodo che va dal 1 gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
             Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di  contiguita'
          e  in  funzione  del loro PIL regionale a livello NUTS III,
          gli "arrondissements" Avesnes, Douai e  Valenciennes  e  le
          zone  di  Argyll  e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western
          Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo
          n. 1.
             2.   L'elenco   delle    regioni    interessate    dalla
          realizzazione    dell'obiettivo    n.    1   e'   contenuto
          nell'allegato I.
             3. L'elenco delle regioni  e'  valido  per  sei  anni  a
          decorrere  dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale
          periodo la commissione riesamina l'elenco  in  tempo  utile
          affinche'   il   consiglio,   deliberando   a   maggioranza
          qualificata  su  proposta  della   commissione   e   previa
          consultazione  del  Parlamento  europeo,  adotti  un  nuovo
          elenco valido per il periodo successivo  alla  scadenza  di
          cui sopra.
             4.   Gli   Stati   membri  interessati  presentano  alla
          commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali  piani
          contengono in particolare:
              la  descrizione  della  situazione  attuale  per quanto
          concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le  risorse
          finanziarie  mobilizzate  e  i  principali  risultati delle
          azioni  varate  nel  corso  del   precedente   periodo   di
          programmazione,   nel   contesto  degli  aiuti  strutturali
          comunitari  ricevuti   e   tenuto   conto   dei   risultati
          disponibili delle valutazioni;
              la  descrizione di un'adeguata strategia per conseguire
          gli obiettivi di cui all'art.  1,  delle  linee  principali
          scelte   per   lo  sviluppo  regionale  e  degli  obiettivi
          specifici, quantificati se la loro natura lo consente;  una
          stima  preliminare  dell'impatto previsto, anche in materia
          di  occupazione,  delle  pertinenti  azioni  al   fine   di
          assicurare che apportino i vantaggi socio-economici a medio
          termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
              una   valutazione  della  situazione  ambientale  della
          regione  in  questione  e   la   valutazione   dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle  azioni  sopracitate
          secondo  i  principi  di  uno   sviluppo   sostenibile   in
          conformita'   delle   vigenti   disposizioni   del  diritto
          comunitario; le  disposizioni  adottate  per  associare  le
          autorita'  competenti in materia ambientale designare dallo
          Stato membro alla preparazione e alla  realizzazione  delle
          azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
          delle norme comunitarie in materia ambientale;
              una   tabella   finanziaria   indicativa   globale  che
          riepiloghi le risorse finanziarie nazionali  e  comunitarie
          previste  corrispondenti  a  ciascuno degli assi principali
          scelti per lo sviluppo  regionale  nell'ambito  del  piano,
          nonche'  indicazioni  sull'utilizzazione dei contributi dei
          Fondi,  della  BEI  e  degli  altri  strumenti   finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
             Gli Stati membri possono presentare un programma globale
          di  sviluppo  regionale  per  tutte le loro regioni incluse
          nell'elenco di cui al  paragrafo  2  purche'  questo  piano
          comporti gli elementi di cui al primo comma.
             Gli  Stati membri presentano per le regioni in questione
          anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai  piani
          possono   anche  essere  indicati  nei  piani  di  sviluppo
          regionale riguardanti le accennate regioni.
             5. La commissione valuta i piani proposti,  nonche'  gli
          altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro
          coerenza  con  gli obiettivi del presente regolamento e con
          le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e
          7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani  di  cui  al
          paragrafo   4,   nell'ambito   della  partnership  prevista
          dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro
          interessato, il quadro  comunitario  di  sostegno  per  gli
          interventi  strutturali  comunitari,  secondo  le procedure
          previste all'art. 17.
             Il   quadro   comunitario    di    sostegno    comprende
          segnatamente:
              gli   obiettivi   di   sviluppo,   con   la  rispettiva
          quantificazione se la loro natura lo consente, i  progressi
          da  realizzare  rispetto alla situazione attuale durante il
          periodo di cui trattasi, le linee  prioritarie  scelte  per
          l'intervento  comunitario,  le modalita' per la valutazione
          ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
          prospettate;
              le forme d'intervento;
              il piano indicativo di finanziamento con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di tali interventi.
             Il   quadro   comunitario   di  sostegno  garantisce  il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.
             Il  quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
          essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership
          di cui all'art.  4, paragrafo 1, su iniziativa dello  Stato
          membro o della commissione di concerto con lo Stato membro,
          in   funzione   di  nuove  informazioni  pertinenti  e  dei
          risultati registrati durante l'attuazione delle  azioni  in
          questione,  compresi  i  risultati  del  controllo  e della
          valutazione ex post.
             A richiesta debitamente giustificata dello Stato  membro
          interessato,  la  commissione  adotta  i  quadri comunitari
          particolari di sostegno per uno o  piu'  piani  di  cui  al
          paragrafo 4.
             6.  Le  modalita'  d'applicazione  del presente articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5.
            7.  La  programmazione  si riferisce anche alle azioni di
          cui all'obiettivo  n.  5-  a),  da  attuare  nelle  regioni
          interessate  operando una distinzione tra azioni in materia
          di strutture agricole e  azioni  in  materia  di  strutture
          della pesca".
            "Art.  9  (Obiettivo  n.  2). - 1. Le zone industriali in
          declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2
          riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni,
          compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane.
             2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o
          appartenere, fatto salvo il  paragrafo  4,  ad  una  unita'
          territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei
          criteri seguenti:
               a)   il   tasso  medio  di  disoccupazione  dev'essere
          superiore alla media comunitaria  registrata  negli  ultimi
          tre anni;
               b)  rispetto  all'occupazione complessiva, il tasso di
          occupazione nel settore  industriale  dev'essere  uguale  o
          superiore  alla  media  comunitaria  per  qualsiasi anno di
          riferimento a decorrere dal 1975;
               c) il livello occupazionale  nel  settore  industriale
          rispetto  all'anno  di  riferimento  di cui alla lettera b)
          deve risultare in regresso.
             L'intervento comunitario, fatto salvo  il  paragrafo  4,
          puo' estendersi anche:
             a  zone  contigue  che  soddisfano i criteri di cui alle
          lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri
          di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione  di
          cui all'obiettivo n. 1;
              a  comunita'  urbane  caratterizzate  da  un  tasso  di
          disoccupazione  superiore  di  almeno  il  50%  alla  media
          comunitaria  e  che  hanno  registrato un regresso notevole
          dell'occupazione nel settore industriale;
              a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito
          o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche  a
          seguito  di  mutamenti  industriali  e  dell'evoluzione dei
          sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo  in
          settori  industriali  determinanti  per  il  loro  sviluppo
          economico  con  un  conseguente  serio  aggravamento  della
          disoccupazione in dette zone;
              a zone, in  particolare  urbane,  confrontate  a  gravi
          problemi di bonifica di aree industriali degradate;
              ad   altre  zone  industriali  od  urbane  nelle  quali
          l'impatto  socio-economico   della   ristrutturazione   del
          settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo
          giustifichi.
             Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la commissione
          terra'   conto  dell'incidenza  relativa  delle  situazioni
          nazionali  rispetto  alla  media  comunitaria,  per  quanto
          riguarda   il   tasso   di   disoccupazione,  il  tasso  di
          industrializzazione e il declino industriale.
             Per l'applicazione di tali  criteri,  gli  Stati  membri
          possono  anche prendere come base di riferimento le realta'
          specifiche che differiscono sul tasso  di  attivita'  o  di
          occupazione reale delle popolazioni.
             3.  Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento,
          previa   presa   in   considerazione   delle   informazioni
          comunitarie  relative alle disposizioni di cui al paragrafo
          2,   gli   Stati   membri   interessati   propongono   alla
          commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e
          tenuto  conto  del  principio  di  concentrazione, l'elenco
          delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione
          a titolo dell'obiettivo n.  2  e  le  comunicano  tutte  le
          informazioni utili al riguardo.
             Sulla  scorta di questi elementi e della sua valutazione
          globale delle  proposte  presentate,  tenendo  conto  delle
          priorita'  e  delle  situazioni  nazionali,  la commissione
          adotta,  in  stretta  concertazione  con  lo  Stato  membro
          interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, un
          primo  elenco  triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e
          ne informa il Parlamento europeo.
             4. Nel  ridigere  l'elenco  e  nel  definire  il  quadro
          comunitario   di   sostegno  di  cui  al  paragrafo  9,  la
          commissione e gli Stati membri provvedono a  garantire  una
          reale  concentrazione  degli  interventi  sulle  zone  piu'
          gravemente   colpite   e   nell'ambito   geografico    piu'
          appropriato,  tenendo  conto  della  situazione particolare
          delle zone interessate. Gli Stati  membri  comunicano  alla
          commissione  le informazioni che possono aiutarla in questo
          compito.
             5. Berlino Ovest puo'  beneficiare  dell'aiuto  previsto
          nell'ambito  di  questo  obiettivo  per  il  primo  periodo
          triennale di cui al paragrafo 6.
             6. La commissione,  di  concerto  con  lo  Stato  membro
          interessato,  rivede  periodicamente  l'elenco  delle  zone
          beneficiarie.  Tuttavia   i   contributi   concessi   dalla
          Comunita'  nell'ambito  dell'obiettivo  n. 2 a favore delle
          varie  zone  contenute  nell'elenco  sono  programmati   ed
          erogati su base triennale.
             7.  Dopo  tre anni dall'entrata in vigore dell'elenco di
          cui al paragrafo  3  i  criteri  definiti  al  paragrafo  2
          possono  essere  modificati  dal  consiglio  che delibera a
          maggioranza qualificata su  proposta  della  commissione  e
          previa consultazione del Parlamento europeo.
             8.   Gli   Stati   membri  interessati  presentano  alla
          commissione i  loro  piani  di  riconversione  regionale  e
          sociale. I piani contengono in particolare:
              la    descrizione    della    situazione   attuale,   e
          l'indicazione dei finanziamenti previsti e  dei  principali
          risultati  delle  azioni  varate  nel  corso del precedente
          periodo  di  programmazione,  nel  contesto   degli   aiuti
          strutturali   comunitari   ricevuti   e  tenuto  conto  dei
          risultati disponibili delle valutazioni;
              la descrizione di un'adeguata strategia per  conseguire
          gli  obiettivi  di  cui all'art. 1 e delle linee principali
          scelte per la riconversione delle zone in questione, con la
          quantificazione dei progressi da  realizzare,  se  la  loro
          natura  lo  consente e una valutazione ex ante dell'impatto
          previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti
          azioni al fine di garantire che queste  apportino  vantaggi
          socio-economici a medio termine corrispondenti alle risorse
          finanziarie mobilizzate;
              una  valutazione  ex  ante  della situazione ambientale
          della zona di cui trattasi e  la  valutazione  dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle azioni di cui sopra,
          secondo  i  principi  di  uno   sviluppo   sostenibile   in
          conformita'   delle   vigenti   disposizioni   del  diritto
          comunitario; le  disposizioni  adottate  per  associare  le
          autorita' competenti in materia ambientale, designare dallo
          Stato  membro, alla preparazione e alla realizzazione delle
          azioni   previste   dal   piano   nonche'   per   garantire
          l'osservanza   delle   norme   comunitarie  in  materia  di
          ambiente;
              indicazioni  sull'utilizzazione  dei   contributi   dei
          Fondi,   della  BEI  e  degli  altri  strumenti  finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
             9. La commissione valuta i piani  proposti  in  funzione
          della   loro   coerenza  con  gli  obiettivi  del  presente
          regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
          agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla  base  di  questi
          piani,  nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4,
          paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro  interessato,
          il  quadro  comunitario  di sostegno alla riconversione per
          gli  interventi  strutturali  comunitari,  avendo  cura  di
          seguire le procedure previste all'art. 17.
             Il    quadro    comunitario    di   sostegno   comprende
          segnatamente:
              gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto
          la loro natura  lo  consente,  i  progressi  da  realizzare
          rispetto  alla situazione attuale durante il periodo di cui
          trattasi, le  linee  prioritarie  scelte  per  l'intervento
          comunitario,   le   modalita'   di   valutazione  ex  ante,
          sorveglianza   e   valutazione   ex   post   delle   azioni
          prospettate;
              le forme d'intervento;
              il  piano indicativo di finanziamento con l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di tali interventi.
             Il quadro comunitario di sostegno puo',  all'occorrenza,
          essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership
          di  cui all'art.  4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato
          membro interessato o della commissione di concerto  con  lo
          Stato  membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti
          e dei risultati osservati  nel  corso  della  realizzazione
          delle  azioni  in  questione,  compresi  i  risultati della
          sorveglianza e della valutazione ex post.
             10. Le modalita' d'applicazione  del  presente  articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
            "Art. 11-bis (Obiettivo n. 5-b). - 1. Le zone  rurali  al
          di  fuori  delle  regioni  dell'obiettivo  n. 1 che possono
          beneficiare di  un  intervento  della  comunita'  a  titolo
          dell'obiettivo  n.  5- b) sono caratterizzate da uno scarso
          livello di sviluppo socio-economico, valutato  in  base  al
          prodotto  interno  lordo  pro  capite, e soddisfano inoltre
          almeno due dei tre seguenti criteri:
               a)    tasso    elevato    dell'occupazione    agricola
          sull'occupazione totale;
               b)  basso  livello  di  reddito  agricolo, espresso in
          particolare in  valore  aggiunto  agricolo  per  unita'  di
          lavoro agricolo (ULA);
               c)  scarsa  densita'  di  popolazione  e/o  tendenza a
          consistente spopolamento.
             Nel valutare l'ammissibilita' delle zone in relazione ai
          criteri  sopra  enunciati  si  tiene  conto  dei  parametri
          socio-economici  che  permettono  di constatare la gravita'
          della situazione generale delle zone  interessate,  nonche'
          della sua evoluzione.
             2.  L'intervento  comunitario  puo'  estendersi anche ad
          altre  zone  rurali  situate  al  di  fuori  delle  regioni
          dell'obiettivo  n. 1, caratterizzate da un basso livello di
          sviluppo socio-economico, qualora  esse  soddisfino  uno  o
          piu' dei seguenti criteri:
              situazione periferica delle zone o delle isole rispetto
          ai grandi centri di attivita' economica e commerciale della
          comunita';
              sensibilita'  della  zona  all'evoluzione  del  settore
          agricolo, in particolare nel  quadro  della  riforma  della
          politica    agricola    comune,    valutata    sulla   base
          dell'evoluzione del reddito  agricolo  e  del  tasso  della
          popolazione attiva agricola;
              struttura  delle aziende agricole e struttura dell'eta'
          della popolazione attiva agricola;
              pressioni  esercitate  sull'ambiente  e  sullo   spazio
          rurale;
              situazione  delle  zone  situate all'interno di zone di
          montagna o svantaggiate, classificate ai sensi dell'art.  3
          della direttiva 75/268/CEE;
              impatto   socio-economico  della  ristrutturazione  del
          settore della pesca nella zona,  misurato  secondo  criteri
          obiettivi.
            3.  Sin  dall'entrata in vigore del presente regolamento,
          previa   presa   in   considerazione   delle   informazioni
          comunitarie  relative alle disposizioni di cui ai paragrafi
          1  e  2,  gli  Stati  membri  interessati  propongono  alla
          commissione, in base alle disposizioni di detti paragrafi e
          tenuto  conto  del  principio  di  concentrazione, l'elenco
          delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione
          a titolo dell'obiettivo n. 5-b) e le  comunicano  tutte  le
          informazioni utili al riguardo.
             Sulla  scorta di questi elementi e della sua valutazione
          globale delle  proposte  presentate,  tenendo  conto  delle
          priorita'  e  delle  situazioni  nazionali,  la commissione
          adotta,  in  stretta  concertazione  con  lo  Stato  membro
          interessato  e  secondo  la procedura prevista all'art. 17,
          l'elenco delle zone ammissibili. La commissione ne  informa
          il Parlamento europeo.
             4.   Nella   selezione   delle   zone   rurali  e  nella
          programmazione dell'intervento dei Fondi, la commissione  e
          gli   Stati  membri  provvedono  a  garantire  un'effettiva
          concentrazione  degli  interventi  nelle  zone  in  cui  si
          registrano  i  piu'  gravi problemi di sviluppo rurale. Gli
          Stati membri comunicano alla  commissione  le  informazioni
          che possono agevolarla in tale compito.
             5.   Gli   Stati   membri  interessati  presentano  alla
          commissione  i  piani  di  sviluppo  rurale.   Tali   piani
          contengono:
              la descrizione della situazione attuale e l'indicazione
          delle  risorse  finanziarie  mobilizzate  e  dei principali
          risultati delle azioni  varate  nel  corso  del  precedente
          periodo   di   programmazione,  nel  contesto  degli  aiuti
          strutturali  comunitari   ricevuti,   tenendo   conto   dei
          risultati disponibili delle valutazioni;
              la  descrizione di un'adeguata strategia per conseguire
          gli obiettivi di cui  all'art.  1,  degli  assi  principali
          scelti per lo sviluppo rurale delle zone interessate con la
          quantificazione  dei progressi da realizzare, per quanto la
          loro  natura  lo  consente,  e  una  valutazione  ex   ante
          dell'impatto  previsto,  anche  in  materia di occupazione,
          delle azioni al fine di  garantire  che  esse  apportino  i
          vantaggi  socio-economici  a  medio  termine corrispondenti
          alle risorse mobilizzate;
              una valutazione ex  ante  della  situazione  ambientale
          della regione di cui trattasi e la valutazione dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle azioni di cui sopra,
          secondo  i  principi  di  uno   sviluppo   sostenibile   in
          conformita'   delle   vigenti   disposizioni   del  diritto
          comunitario; le  disposizioni  previste  per  associare  le
          autorita'  competenti in materia ambientale designate dallo
          Stato membro alla preparazione e alla  realizzazione  delle
          azioni   previste   dal   piano   nonche'   per   garantire
          l'osservanza  delle  norme  comunitarie   in   materia   di
          ambiente;
              indicazioni   sull'utilizzazione   dei  contributi  dei
          fondi,  della  BEI  e  degli  altri  strumenti   finanziari
          prevista nell'ambito della realizzazione del piano;
              l'articolazione,  se del caso, con le conseguenze delle
          riforme della politica agricola  comune  e  della  politica
          comunale della pesca.
             6.  La  commissione  valuta i piani proposti in funzione
          della  loro  coerenza  con  gli  obiettivi   del   presente
          regolamento,  nonche' con le disposizioni e le politiche di
          cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, in  base  a  tali
          piani,  nell'ambito  della  partnership  di cui all'art. 4,
          paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro  interessato,
          il  quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale per
          gli  interventi  strutturali  comunitari,  avendo  cura  di
          seguire le procedure previste dall'art. 17.
             Il    quadro    comunitario    di   sostegno   comprende
          segnatamente:
              gli obiettivi  di  sviluppo  rurale,  quantificati  per
          quanto   la   loro  natura  lo  consente;  i  progressi  da
          realizzare rispetto  alla  situazione  attuale  durante  il
          periodo  di  cui  trattasi, le linee prioritarie scelte per
          l'intervento comunitario; le modalita'  di  valutazione  ex
          ante,  sorveglianza  e  valutazione  ex  post  delle azioni
          previste;
              le forme d'intervento;
              il piano indicativo di finanziamento con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
              la durata di questi interventi.
             Il  quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
          essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership
          di cui all'art.  4, paragrafo 1, su iniziativa dello  Stato
          membro o dalla commissione di concerto con quest'ultimo, in
          funzione  di  nuove informazioni pertinenti e dei risultati
          osservati nel corso della  realizzazione  delle  azioni  in
          questione,   compresi  in  particolare  i  risultati  della
          sorveglianza e della valutazione ex post.
            I quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo n.
          5- b) possono  citare,  a  titolo  d'informazione,  i  dati
          concernenti   le  azioni  di  adeguamento  delle  strutture
          agrarie relative all'obiettivo n. 5- a), da  realizzare  in
          zone interessate dall'obiettivo n. 5- (( b). ))
             7.  Le  modalita'  di applicazione del presente articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
                                                          "Allegato I
          Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1
             Belgio: Hainaut.
             Germania:      Brandenburg,      Mecklenburg-Vorpommern,
          Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thuringen.
             Grecia: L'intero paese.
             Spagna:  Andaluci'a,  Asturias,  Cantabria,  Castilla  y
          Leo'n,  Castilla-La  Mancha,  Ceuta  y  Melilla,  Comunidad
          Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia.
             Francia: Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse,
          arrondissements d'Avesnes, Douai e Valenciennes.
             Irlanda: l'intero paese.
             Italia:   Abruzzi   (1994-1996),  Basilicata,  Calabria,
          Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
             Paesi Bassi: Flevoland.
             Portogallo: L'intero paese.
             Regno Unito:  Highlands  and  Islands  Enterprise  area,
          Merseyside, Northern Ireland".
              (pp)  Si riporta il testo dei commi 226 e 227 dell'art.
          1 della citata legge n. 662/1996:
             "226. I soggetti tenuti al versamento dei  contributi  e
          dei  premi  previdenziali  ed  assistenziali,  debitori per
          contributi omessi o pagati tardivamente relativi a  periodi
          contributivi  maturati fino a tutto il mese di giugno 1996,
          possono  regolarizzare  la  loro  posizione  debitoria  nei
          confronti  degli enti stessi presso gli sportelli unificati
          di cui all'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre  1991,
          n.  412,  come  modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15
          gennaio 1993, n. 6, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  17  marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro
          il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e
          premi stessi maggiorati, in luogo  delle  sanzioni  civili,
          degli  interessi  nella  misura  del 17 per cento annuo nel
          limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei  premi
          complessivamente dovuti.
             227.  La  regolarizzazione  puo'  avvenire,  secondo  le
          modalita' fissate dagli enti impositori,  anche  in  trenta
          rate  bimestrali  consecutive  di  uguale importo, la prima
          delle quali da versare entro il 31  marzo  1997.  L'importo
          delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento
          annuo  e'  calcolato  applicando  al debito il coefficiente
          indicato alla colonna  4  della  tabella  2  allegata  alla
          presente legge".