Art. 10-bis.
                       Modifiche alla legge di bilancio
(( 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.    ))
(( 664, il numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La   ))
(( disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a        ))
(( decorrere dal 1 gennaio 1997.                                   ))
          Riferimenti normativi:
              (a) Il testo dell'art.  2,  comma  7,  della  legge  23
          dicembre  1996, n. 664, (Bilancio di previsione dello Stato
          per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio  1997-1999),  a  seguito delle modifiche apportate
          dalla presente legge e' il seguente: "7.  Il  Ministro  del
          tesoro  e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra
          le  amministrazioni  interessate,  le  somme  iscritte   al
          capitolo  1282  dello  stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".