Art. 10-bis. Modifiche alla legge di bilancio (( 1. All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. )) (( 664, il numero: "2770" e' sostituito dal seguente: "1282". La )) (( disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a )) (( decorrere dal 1 gennaio 1997. )) Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), a seguito delle modifiche apportate dalla presente legge e' il seguente: "7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 1282 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".