Art. 10-ter.
Disposizioni circa le imposte sulle vincite
                         e sugli spettacoli
(( 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto il   ))
(( seguente:                                                       ))
(( "La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco      ))
(( autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui    ))
(( all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26   ))
(( ottobre 1972, n. 640".                                          ))
(( 2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero  ))
(( 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della         ))
(( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento. ))
(( 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a        ))
(( decorrere dal 1 gennaio 1997.                                   ))
(( 4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi ))
(( primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente     ))
(( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al  ))
(( rimborso di quelle gia' corrisposte.                            ))
(( 5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica   ))
(( 26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma:         ))
(( "Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da    ))
(( gioco l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a     ))
(( imposta nella misura del 50 per cento".                         ))
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo dell'art. 30  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte   sui   redditi),   come  modificato  dal  presente
          articolo:
             30. (Ritenuta sui premi e  sulle  vincite).  -  I  premi
          diversi  da  quelli  su titoli e le vincite derivanti dalla
          sorte, da giuochi di abilita',  da  concorsi  a  premi,  da
          pronostici  e  da  scommesse,  corrisposti  dallo Stato, da
          persone giuridiche  pubbliche  e  private  e  dai  soggetti
          indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una
          ritenuta  alla  fonte  a titolo di imposta, con facolta' di
          rivalsa.
             L'aliquota della ritenuta e'  stabilita  nel  dieci  per
          cento  per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
          di beneficenza autorizzati a favore di enti o  comitati  di
          beneficenza,  nel  venti  per  cento  sui premi dei giuochi
          svolti in occasione di  spettacoli  radio  -  televisivi  o
          competizioni  sportive  o manifestazioni di qualsiasi altro
          genere nei quali i partecipanti  si  sottopongono  a  prove
          basate   sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,  nel
          venticinque per cento in ogni altro caso.
             Se  i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o
          da servizi, i vincitori hanno facolta',  se  chi  eroga  il
          premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
          di  valore  inferiore  gia'  prestabilito,  differente  per
          quanto possibile, rispetto al premio, di  un  importo  pari
          all'imposta  gravante  sul  premio originario. Le eventuali
          differenze sono conguagliate in denaro.
             La ritenuta sulle vincite e sui premi del  lotto,  delle
          lotterie  nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi
          pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo
          operato dallo Stato in applicazione delle regole  stabilite
          dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco.
             La  ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  esercitati  dal   Comitato   olimpico
          nazionale italiano e dall'unione nazionale incremento razze
          equine  e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi
          vigenti.
             L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore
          ed al libro e' compresa nell'importo dei  diritti  erariali
          dovuti a norma di legge.
             La  ritenuta  sulle  vincite  corrisposte  dalle case da
          gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli
          di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640".
              (b) Il D.P.R. n. 640/1972 reca norme sull'imposta sugli
          spettacoli.  Il n. 8 della tariffa annessa al decreto fissa
          l'aliquota proporzionale d'imposta sui proventi lordi delle
          case da gioco.
              (c) Si riporta il testo dell'art. 3 del  citato  D.P.R.
          n.  640/1972, come modificato dal presente articolo:
            "Art.  3  (Base  imponibile).  -  La  base  imponibile e'
          costituita dall'importo dei singoli  biglietti  venduti  al
          pubblico  per  l'ingresso  o  la occupazione di posti o dal
          prezzo comunque corrisposto per  assistere,  partecipare  o
          intervenire   agli   spettacoli  ed  alle  altre  attivita'
          elencati nella tariffa, al netto  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto in quanto dovuta.
             Concorrono a costituire la base imponibile:
               a)  gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni
          offerte al pubblico;
               b) i corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte
          agli  spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle
          altre attivita';
               c) l'ammontare degli abbonamenti,  delle  dotazioni  e
          dei  sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonche'
          ogni altro provento comunque connesso  all'utilizzazione  o
          all'allestimento degli spettacoli e delle altre attivita'.
             Quando  gli  spettacoli  e  le altre attivita' di cui al
          primo comma sono organizzati da societa' o  circoli  per  i
          propri    soci,   l'imposta   si   applica   sull'ammontare
          complessivo delle quote o  contributi  sociali  pagati  dai
          soci,  se  la  societa'  o circolo abbia per unico scopo di
          organizzare tali spettacoli e  attivita'  ovvero  su  parte
          dell'ammontare  delle  quote  o  contributi anzidetti se la
          societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque
          giorni  dalla  fine  di  ciascun  anno  sociale deve essere
          presentata  apposita  denuncia  dell'ammontare  complessivo
          delle quote o contributi dei soci.
            Se  per  intervenire  a  detti spettacoli ed attivita' e'
          previsto anche l'acquisto  di  biglietti  d'ingresso  o  di
          posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque
          di  somme  per  i titoli previsti dalle lettere a), b) e c)
          del secondo  comma  del  presente  articolo,  l'imposta  si
          applica   anche  sul  prezzo  dei  biglietti  e  dei  posti
          riservati, e sulle somme corrisposte per i  titoli  di  cui
          alle suddette lettere a), b) e c), anche se gli intervenuti
          sono estranei alla societa' o circolo.
             Per  le  attivita'  di  cui  al  numero  5 della tariffa
          l'imponibile  e'  costituito  anche  dagli  introiti  delle
          marche  e  bollini  applicati  sui  biglietti  ferroviari a
          riduzione.
             Per  le  scommesse  la  base  imponibile  e'  costituita
          dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa.
             Per  le  case  da gioco la base imponibile e' costituita
          giornalmente  dalla  differenza   attiva   tra   le   somme
          introitate  per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori per
          le  vincite  e  da  qualsiasi   altro   introito   connesso
          all'esercizio del giuoco.
             Sono  escluse  dal  computo dell'ammontare imponibile le
          somme  dovute  a  titolo  di  rivalsa  dell'imposta   sugli
          spettacoli   e  di  quanto  e'  dvuto  agli  enti  pubblici
          concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio  delle
          case da gioco.
             Quando  gli  enti pubici gestiscono direttamente le case
          da   gioco   l'imponibile   come   sopra   determinato   e'
          assoggettato a imposta nella misura del 50 per cento".