Art. 10-ter. Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli (( 1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica )) (( 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto il )) (( seguente: )) (( "La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco )) (( autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui )) (( all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( ottobre 1972, n. 640". )) (( 2. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero )) (( 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della )) (( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento. )) (( 3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a )) (( decorrere dal 1 gennaio 1997. )) (( 4. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi )) (( primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al )) (( rimborso di quelle gia' corrisposte. )) (( 5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma: )) (( "Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da )) (( gioco l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a )) (( imposta nella misura del 50 per cento". )) Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dal presente articolo: 30. (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facolta' di rivalsa. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio - televisivi o competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore gia' prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al premio, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro. La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'unione nazionale incremento razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti. L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge. La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640". (b) Il D.P.R. n. 640/1972 reca norme sull'imposta sugli spettacoli. Il n. 8 della tariffa annessa al decreto fissa l'aliquota proporzionale d'imposta sui proventi lordi delle case da gioco. (c) Si riporta il testo dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 640/1972, come modificato dal presente articolo: "Art. 3 (Base imponibile). - La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli biglietti venduti al pubblico per l'ingresso o la occupazione di posti o dal prezzo comunque corrisposto per assistere, partecipare o intervenire agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta. Concorrono a costituire la base imponibile: a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni offerte al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte agli spettatori od ai partecipanti agli spettacoli ed alle altre attivita'; c) l'ammontare degli abbonamenti, delle dotazioni e dei sussidi corrisposti da persone o enti privati, nonche' ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'allestimento degli spettacoli e delle altre attivita'. Quando gli spettacoli e le altre attivita' di cui al primo comma sono organizzati da societa' o circoli per i propri soci, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo delle quote o contributi sociali pagati dai soci, se la societa' o circolo abbia per unico scopo di organizzare tali spettacoli e attivita' ovvero su parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti se la societa' o circolo non abbia tale unico scopo. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun anno sociale deve essere presentata apposita denuncia dell'ammontare complessivo delle quote o contributi dei soci. Se per intervenire a detti spettacoli ed attivita' e' previsto anche l'acquisto di biglietti d'ingresso o di posto riservato o la corresponsione di un prezzo o comunque di somme per i titoli previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma del presente articolo, l'imposta si applica anche sul prezzo dei biglietti e dei posti riservati, e sulle somme corrisposte per i titoli di cui alle suddette lettere a), b) e c), anche se gli intervenuti sono estranei alla societa' o circolo. Per le attivita' di cui al numero 5 della tariffa l'imponibile e' costituito anche dagli introiti delle marche e bollini applicati sui biglietti ferroviari a riduzione. Per le scommesse la base imponibile e' costituita dall'importo pagato dallo scommettitore per ogni scommessa. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giuocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del giuoco. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto e' dvuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco. Quando gli enti pubici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a imposta nella misura del 50 per cento".