Art. 11.
                Importo massimo delle emissioni nette
                   di titoli pubblici per il 1996
 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  551,
e'  sostituito  dal  seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di
titoli pubblici, in Italia  e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da
rimborsare  e  quelli  per  regolazioni debitorie, e' stabilito in L.
128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto - legge 21 novembre  1996,
n. 590.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  del  comma 4 dell'art. 3 della legge 28
          dicembre 1995, n. 551 (Bilancio di previsione dello Statuto
          per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio  1996  - 1998) era il seguente: "L'importo massimo
          di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al
          netto da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie,  e'
          stabilito in L. 113.000 miliardi".
              (b)  Il  titolo  del  D.L.  21  novembre  1996, n. 590,
          abrogato dal presente decreto, era il seguente: "Elevazioni
          dell'importo  massimo  delle  emissioni  nette  di   titoli
          pubblici".