Art. 11. Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, e' sostituito dal seguente: " 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in L. 128.000 miliardi.". E' abrogato il decreto - legge 21 novembre 1996, n. 590. Riferimenti normativi: (a) Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551 (Bilancio di previsione dello Statuto per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998) era il seguente: "L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in L. 113.000 miliardi". (b) Il titolo del D.L. 21 novembre 1996, n. 590, abrogato dal presente decreto, era il seguente: "Elevazioni dell'importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici".