Art. 12. Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego 1.-2. (Soppressi). 3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e' differito al 31 dicembre 1997. (( 4. Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia )) (( spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di )) (( bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, )) (( comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 1886. )) 5. (Soppresso). 5-bis. (( Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo )) (( presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto )) (( legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere )) (( corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al )) (( personale di pari qualifica dell'amministrazione di )) (( provenienza. )) Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 254/1996, e' il seguente: "6. Le disposizioni del presente articolo (Attribuzione temporanea di mansioni superiori, n.d.r.) si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrer edal 31 dicembre 1996". (b) Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge n. 186/1988 (Istituzione dell'agenzia spaziale italiana) e' il seguente: "Art. 16. (Personale). - Il rapporto di lavoro del personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato, nelle forme e nelle proporzioni stabilite dai commi 3 e 4, e' regolato da contratti a tempo determinato. 2. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e del restante personale tecnico e' disciplinato in conformita' alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (7). 3. Il regolamento organico di cui all'art. 10, comma 7, lettera a), provvede a determinare la dotazione organica complessiva dell'ASI inizialmente fissata in 150 unita', ed all'individuazione dei contingenti ammessi alle singole qualifiche. 4. Lo stesso regolamento determina, nell'ambito della dotazione ivi stabilita e per non oltre 70 unita' iniziali, i criteri di assunzione a contratto di personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato per la realizzazione di specifici programmi o progetti dell'ASI. Tali criteri dovranno favorire la mobilita' e la flessibile utilizzazione del personale, la sua qualificazione professionale nonche' l'inserimento nell'ASI di competenze altamente qualificate. Il contratto individuale di lavoro, che avra' durata non superiore a cinque anni, potra' essere rinnovato al fine di consentire la realizzazione dei programmi e di assicurare il mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ASI. 5. L'ASI puo' utilizzare altresi', nell'ambito della dotazione organica, personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti". (c) ll testo dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 479/1994 (attuzione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza) e' il seguente: "Art. 1. (Disposizioni di carattere generale). - 1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici: a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi; c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica; d) l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della ente di mare".