Art. 14.
                         Esecuzione forzata
              nei confroni di pubbliche amministrazioni
  1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
completano  le   procedure   per   l'esecuzione   dei   provvedimenti
giurisdizionali  e  dei  lodi  arbitrali aventi efficacia esecutiva e
comportanti l'obbligo di  pagamento  di  somme  di  danaro  entro  il
termine  di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Prima di tale termine il creditore non ha  diritto  di  procedere  ad
esecuzione  forzata  nei  confronti delle suddette amministrazioni ed
enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi.
  2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal comma 1, il dirigente responsabile della  spesa,  in  assenza  di
disponibilita'   finanziarie  nel  pertinente  capitolo,  dispone  il
pagamento mediante emissione di  uno  speciale  ordine  di  pagamento
rivolto  all'istituto  tesoriere,  da  regolare  in conto sospeso. La
reintegrazione dei capitoli  avviene  a  carico  del  fondo  previsto
dall'articolo  7  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle
prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro  del  tesoro
sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche
dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
  3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge
25  maggio  1994, n. 313, convertito con modificazioni, dalla legge 2
luglio  1994,  n.  460,  e'  estesa,  con  decorrenza  dall'esercizio
finanziario  1993  anche  alle somme destinate ai progetti finanziati
con il fondo  nazionale  di  intervento  per  la  lotta  alla  droga,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.   309,  ((  alle  somme  destinate  alle  spese  di  missione  del
Dipartimento della protezione civile )) nonche'  a  quelle  destinate
agli  organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre
1977, n. 801.
   4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994,  n.
313,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, dopo le parole:  "Polizia  di  Stato  sono  inserite  le  parole
",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".
          Riferimenti normativi:
              (a) La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio". Si trascrive il testo del relativo art. 7:
            "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e  di
          ordine).  -  Nello  stato  di  previsione  della  spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"  le
          cui  dotazioni  sono  annualmente  determinate con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei conti, sono  trasferite  dal  predetto  fondo  ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
              1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  in  caso di richiesta da parte
          degli aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso in cui quello di provenienza sia stato  nel  frattempo
          soppresso;
              2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui   al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
              (b)   Il   testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  313/1994
          (Disciplina dei pignoramenti  sulle  contabilita'  speciali
          delle  prefetture, delle direzioni di amministrazione delle
          Forze armate e della Guardia di finanza),  come  modificato
          dall'art.  13  D.L.  8  gennaio 1996, n. 6, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 marzo  1996,  n.  110,  e  dal
          presente articolo, e' il seguente:
            "Art.  1  (Pignoramenti sulle contabilita' speciali delle
          prefetture, delle direzioni di amministrazione delle  Forze
          armate  e  della  Guardia  di  finanza).  -  1.  I fondi di
          contabilita'  speciale  a  disposizione  delle  prefetture,
          delle  direzioni  di  amministrazione  delle Forze armate e
          della Guardia di finanza, nonche' le aperture di credito  a
          favore  dei  funzionari delegati degli enti militari, degli
          uffici o reparti della  Polizia  di  Stato,  della  Polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato e dei
          comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinati
          a servizi e  finalita'  di  protezione  civile,  di  difesa
          nazionale  e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese
          anticipate   dai   comuni   per   l'organizzazione    delle
          consultazioni   elettorali,   nonche'   al   pagamento   di
          emolumenti  e  pensioni  a  qualsiasi  titolo   dovuti   al
          personale  amministrato,  non  sono  soggetti ad esecuzione
          forzata, salvo che per i  casi  previsti  dal  capo  V  del
          titolo  VI del libro I del codice civile, nonche' dal testo
          unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento
          e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,  n.
          180.
             2.  I  pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
          somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
          e delle  direzioni  di  amministrazione  ed  a  favore  dei
          funzionari,  delegati  di  cui  al  comma  1,  si  eseguono
          esclusivamente, a pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,
          secondo  le  disposizioni del libro III titolo II - capo II
          del codice di procedura  civile,  con  atto  notificato  al
          direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
          al  direttore di amministrazione od al funzionario delegato
          nella   cui   circoscrizione   risiedono  soggetti  privati
          interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione  di
          ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate,
          Il   funzionario   di   prefettura,   o   il  direttore  di
          amministrazione  o  funzionario  delegato  cui  sia   stato
          notilicato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
          vincolare    l'ammontare,    sempreche'    esistano   sulla
          contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
          da quelle indicate al comma  1,  per  cui  si  procede  con
          annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
          effetti  riguardo  agli  ordini  di pagamento che risultino
          gia' emessi.
             3. Non sono ammessi atti di sequestro o di  pignoramento
          ai  sensi  del  presente  articolo  presso  le  sezioni  di
          tesoreria dello Stato a pena di nullita'  rilevabile  anche
          d'ufficio.   Gli   atti  di  sequestro  o  di  pignoramento
          eventualmente  notificati  non   determinano   obbligo   di
          accantonamento   da   parte   delle  sezioni  medesime  ne'
          sospendono l'accreditamento  di  somme  nelle  contabilita'
          speciali  intestate  alle  prefetture  ed alle direzioni di
          amministrazione  ed  in  quelle  a  favore  dei  funzionari
          delegati di cui al comma 1.
             4.   Viene   effettuata   secondo  le  stesse  modalita'
          stabilite nel comma  2  la  notifica  di  ogni  altro  atto
          consequenziale  nei  procedimenti  relativi  agli  atti  di
          pignoramento o di sequestro".
              (c) Il D.P.R. n. 309/1990 approva il testo unico  delle
          leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  o
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza.
              (d) Il testo degli articoli 3, 4 e  6  della  legge  n.
          801/1977  (Istituzione  e  ordinamento  dei  servizi per le
          informazioni e la sicurezza e  disciplina  del  segreto  di
          Stato) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  E'  istituito, alla diretta dipendenza del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   il   Comitato
          esecutivo  per  i  servizi  di  informazione e di sicurezza
          (CESIS).
             E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, ai fini del concreto espletamento
          delle funzioni a lui  attribuite  dall'art.  1,  tutti  gli
          elementi  necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
          Servizi previsti dai successivi articoli 4 e  6;  l'analisi
          degli    elementi    comunicati   dai   suddetti   Servizi;
          l'elaborazione  delle  relative  situazioni.  E'   altresi'
          compito  del  Comitato  il coordinamento dei rapporti con i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
             Il Comitato e' presieduto dal Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri  o,  per  sua  delega,  da Sottosegretario di
          Stato.
             La segreteria generale del Comitato e'  affidata  ad  un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica di dirigente generale, la  cui  nomina  e  revoca
          spettano  al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il Comitato interministeriale di cui all'art.  2.
             Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri determina la
          composizione del Comitato, di cui dovranno essere  chiamati
          a  far  parte  i direttori dei Servizi di cui ai successivi
          articoli 4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici  strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'".
             "Art.  4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e la sicurezza militare (SISMI). Esso  assolve  a  tutti  i
          compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
          militare dell'indipendenza e della integrita'  dello  Stato
          da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
          inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
             Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il  Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla  base  delle  direttive  e  delle  disposizioni   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
             Il   direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono  nominati
          dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
             Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare  al Ministro per la
          difesa  e  al  Comitato  di  cui  all'art.   3   tutte   le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'".
             "Art. 6. - E' istituito il Servizio per le  informazioni
          e  la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
          compiti informativi e di  sicurezza  per  la  difesa  dello
          Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
          Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti  e
          contro ogni forma di eversione.
             Il   Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
          dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura  l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
             Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri   funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
             Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro   per
          l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'".