Art. 16.
           Proroga della gestione del sistema informativo
                dalla Ragioneria generale dello Stato
   1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa  di  una  organica
disciplina  legislativa  che  consenta lo svolgimento delle attivita'
informatiche   del   Ministero   del   tesoro   sotto   la    diretta
responsabilita'  dell'amministrazione  interessata,  e  comunque  non
oltre il 31  dicembre  1997,  per  assicurare  la  continuita'  delle
prestazioni  del  sistema informativo della Ragioneria generale dello
Stato, e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare,  per
un   periodo   di   quattro  mesi,  i  contratti  in  essere  per  la
manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del  predetto  sistema,  in
scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il
1996.  Sui  contratti  rinnovati  viene  acquisito  il solo parere di
congruita' tecnico-economica dell'autorita' per  l'informatica  nella
pubblica  amminitrazione,  che  e'  reso, in via successiva, entro il
termine di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,
n. 39, ridotto alla meta'. Sulla base del predetto parere i contratti
potranno  essere  ulteriormente  rinnovati  fino al 31 dicembre 1997,
rinegoziandone, in conformita' del  parere  medesimo,  le  condizioni
contrattuali;  in  detta  rinegoziazione  e' previsto, a carico della
societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi,
nell'affidamento  degli  appalti  di  lavori,  servizi  e   forniture
relativi  al  sistema  stesso, alla normativa nazionale e comunitaria
riguardante gli organismi pubblici.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 12  febbraio  1993,
          n.   39   (Norme   in   materia   di   sistemi  informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma  1, lettera mm) della legge 23 ottobre
          1992, n. 421) e' il seguente:
             "Art. 8. - 1. L'Autorita'  esprime  parere  obbligatorio
          sugli  schemi  dei  contratti concernenti l'acquisizione di
          beni   e   servizi   relativi   ai   sistemi    informativi
          automatizzati    per    quanto   concerne   la   congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti  sia  superiore  al  doppio  dei  limiti di somma
          previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del  regio  decreto  18
          novembre  1923,  n.  2440,  come  rivalutati  da successive
          disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di  Stato
          e'  obbligatoria  oltre  detti  limiti  ed  e' in tali casi
          formulata  direttamente  dall'Autorita'.  La  richiesta  di
          parere  al  Consiglio  di Stato sospende i termini previsti
          per il parere rilasciato dall'Autorita'.
             2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine  di
          sessanta  giorni  dal ricevimento della relativa richiesta.
          Si applicano le disposizioni dell'art.  16  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241".