Art. 16. Proroga della gestione del sistema informativo dalla Ragioneria generale dello Stato 1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attivita' informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuita' delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruita' tecnico-economica dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amminitrazione, che e' reso, in via successiva, entro il termine di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla meta'. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformita' del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione e' previsto, a carico della societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici. Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 8. - 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'. 2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241".