Art. 17. Credito agevolalo all'editoria 1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-bis. (( Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato )) (( alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo )) (( inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una )) (( eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa )) (( viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento )) (( agevolato delle altre imprese editoriali. )) 1-ter. (( Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 )) (( dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La )) (( misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma )) (( e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme )) (( versate ai fondi integrativi di previdenza del settore )) (( editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno )) (( acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio )) (( 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi )) (( per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini )) (( del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero )) (( del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando )) (( l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei )) (( Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare )) (( con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio". )) Riferimenti normativi: (a) Gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) sono cosi' formulati: "Art. 29 (Provvedimenti ammessi al finanziamento agevolato). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su: 1) la situazione patrimoniale dell'impresa; 2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalita'; 3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto". "Art. 30 (Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva). - I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti: a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonche' l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno; b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi; c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie; d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarita' e continuita' di questa; e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione. I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'art. 27, alle imprese la cui attivita' esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici. I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonche' alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attivita' delle imprese beneficiarie, nonche' per l'acquisto di mezzi di trasporto. E' data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori. La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non puo' superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento. Il limite percentuale, della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi e' elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'art. 6. Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi e' stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione. Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge e' ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attivita' esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica. La durata massima dei finanziamenti e' fissata in anni dieci. Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo. Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'art. 29. I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono. I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183". "Art. 31 (Durata e modalita' dei finanziamenti). - Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 6 della presente legge. La durata dei finanziamenti non puo' superare i dieci anni, di cui non piu' di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalita' di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi. Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonche' le modalita' di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. "Art. 32 (Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato). - Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'art. 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da: a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede; b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro; c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato; d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti; e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato; f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato; g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato; h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani; i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici; l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative); n) un rappresentante egli editori radiofonici. Il Comitato di cui sopra e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato e' integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri". "Art. 33. (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, direzione generale delle informazioni, editoria proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire concessi in base all'art. 29 ed ammessi a benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita: 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento; 2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12-bis del D.L 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91; 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge; 4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo". (b) La legge n. 662/1996 reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si trascrive il testo del comma 194 del relativo art. 1, come sopra modificato: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento sui predetti contributi e somme, da devolversi, al sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del predetto decreto-legge, alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori. Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma puo' essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio". (c) La legge n. 741/1959 reca: "Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoatori".