Art. 18. Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche 1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'art. 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378. Riferimenti normativi: (a) Il D.P.R. n. 1525/1963 approva l'elenco delle attivita' a carattere stagionale. Il n. 48 dell'elenco annesso, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 378/1995 (entrato in vigore il 30 settembre 1995), e' cosi' formulato: "48. Attivita' svolte in colonie montane, marine e curative e attivita' esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattivita' non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.". (b) La legge n. 97/1994 (entrata in vigore il 24 febbraio 1994) reca: "Nuove disposizioni per le zone montane". Si trascrive il testo del relativo art. 18: "Art. 18 (Assunzioni a tempo parziale). - 1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU. 2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola. 3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle forme di tutela gia' in godimento per le attivita' di lavoro autonomo. Non maturano altresi' alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle imprese dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera".