Art. 18.
        Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche
   1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco  allegato
al  decreto  del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,
come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo  parziale  o  in
forma  stagionale  dopo  l'entrata  in  vigore della legge 31 gennaio
1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle
imprese ed ai datori  di  lavoro  di  cui  all'art.  18  della  legge
medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi
relativi  al  periodo  intercorrente  tra  l'entrata  in vigore della
predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97,  e  l'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  D.P.R.  n.  1525/1963  approva  l'elenco delle
          attivita' a carattere  stagionale.  Il  n.  48  dell'elenco
          annesso, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 378/1995
          (entrato   in  vigore  il  30  settembre  1995),  e'  cosi'
          formulato: "48. Attivita' svolte in colonie montane, marine
          e curative e attivita' esercitate dalle aziende turistiche,
          che abbiano, nell'anno solare, un  periodo  di  inattivita'
          non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi
          giorni non continuativi.".
              (b)  La  legge  n.  97/1994  (entrata  in  vigore il 24
          febbraio  1994)  reca:  "Nuove  disposizioni  per  le  zone
          montane". Si trascrive il testo del relativo art. 18:
            "Art. 18 (Assunzioni a tempo parziale). - 1. Le imprese e
          i  datori  di  lavoro  aventi  sedi  ed operanti nei comuni
          montani, in deroga alle norme sul collocamento  della  mano
          d'opera,  possono  assumere  senza  oneri  previdenziali, a
          tempo parziale, ai sensi dell'art. 5 del  decreto-legge  30
          ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 dicembre 1984, n.  863,  o  in  forma  stagionale,
          coltivatori  diretti  residenti in comuni montani, iscritti
          allo SCAU.
             2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno
          detta qualifica ad  ogni  fine  ed  effetto  e  manterranno
          l'iscrizione  allo  SCAU  in  deroga  a quanto previsto dal
          secondo e terzo comma dell'art.   2 della legge  9  gennaio
          1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera
          manuale abitualmente nell'azienda agricola.
             3.  I  coltivatori  diretti di cui al comma 1, in deroga
          alle  vigenti  disposizioni,  non  maturano  il  diritto  a
          miglioramenti  previdenziali  e assicurativi nelle forme di
          tutela  gia'  in  godimento  per  le  attivita'  di  lavoro
          autonomo. Non maturano altresi' alcun diritto previdenziale
          nei  settori  di  appartenenza  delle imprese dei datori di
          lavoro che si avvalgono della loro opera".