Art. 19. Indennita' di anzianita' per i dipendenti di imprese gia' sottoposte ad amministrazione straordinaria 1. Le indennita' di anzianita' spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 2. Nelle proccdure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1. Riferimenti normativi: (a) Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi". (b) L'art. 111 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta-amministrativa), relativo all'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, indica, al n. 1), quelle per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato.