Art. 19.
        Indennita' di anzianita' per i dipendenti di imprese
          gia' sottoposte ad amministrazione straordinaria
  1. Le  indennita'  di  anzianita'  spettanti  ai  dipendenti  delle
imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai
sensi  del  decreto-legge  30  gennaio  1979,  n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a
decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che
dispone  la  continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute
ai  dipendenti  delle  imprese  che,  pur  non  avendo  ottenuto   la
continuazione   dell'esercizio  dell'impresa,  facciano  parte  dello
stesso gruppo, sono considerate, per il  loro  intero  importo,  come
debiti  contratti  per  la  continuazione dell'esercizio dell'impresa
agli effetti dell'articolo 111, n. 1,  del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267.
  2.  Nelle  proccdure di amministrazione straordinaria in corso sono
fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per
          l'amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese  in
          crisi".
              (b)  L'art.  111  del  R.D. n. 267/1942 (Disciplina del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e  della  liquidazione  coatta-amministrativa),
          relativo  all'ordine  di distribuzione delle somme ricavate
          dalla liquidazione dell'attivo, indica, al  n.  1),  quelle
          per  il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate
          dall'erario, e dei debiti contratti  per  l'amministrazione
          del   fallimento  e  per  la  continuazione  dell'esercizio
          dell'impresa, se questo e' stato autorizzato.