Art. 20. Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, (( introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, )) la parola: "libero" e' sostituita dalla parola: "liquido". Riferimenti normativi: (a) Il comma 7-bis dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sopra modificato, cosi' recita: "7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale".