Art. 20.
                      Modifica dell'articolo 16
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
  1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, (( introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto-legge 21
ottobre  1996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, )) la parola:  "libero"  e'  sostituita  dalla
parola: "liquido".
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il comma 7-bis dell'art. 16 della legge 28 gennaio
          1994, n.  84, come sopra modificato, cosi' recita:  "7-bis.
          Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano ai
          depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi  e  chimici
          allo  stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti
          in ambito portuale".