Art. 21.
                  Vincolo di destinazione di quote
                    del Fondo sanitario nazionale
  1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, resta ferma per l'anno 1997 il  vincolo  di  destinazione  di
apposite   quote   del   Fondo  sanitario  nazionale  per  finanziare
l'integrazione di 225 miliardi  di  lire  agli  stanziamenti  di  cui
all'articolo  6,  comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come
modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30  dicembre  1991,
n. 412.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  D.Lgs.  n.  257/1991, concernente l'attuazione
          della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del  26  gennaio
          1982,  recante  modifica di precedenti direttive in tema di
          formazione di medici specialisti, a norma dell'art. 6 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana n. 191 del 16 agosto 1991.
              (b)  Il  testo  del  comma 2 dell'art. 6 della legge n.
          428/1990  (Disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee - legge comunitaria  1990),  e'  il  seguente:  "2.
          All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma
          del  comma  1,  valutato  in  lire 57,5 miliardi per l'anno
          1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5
          miliardi  a  decorrere  dall'anno  1993  e  successivi,  si
          provvede  a valere sullo stanziamento di parte corrente del
          fondo   sanitario   nazionale,   stanziamento   che   sara'
          annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante
          utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui
          all'art.  5  della  legge 16 aprile 1987, n.  183, all'uopo
          procedendo  alla  contestuale  iscrizione  nello  stato  di
          previsione  dell'entrata  delle  risorse da utilizzare come
          copertura".
              (c) Il testo del comma 14 dell'art. 4  della  legge  n.
          412/1991  (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e'
          il seguente: "14.  Per le finalita'  previste  dal  decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n.  257, gli stanziamenti di cui
          all'art.  6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
          sono integrati di lire 30 miliardi,  per  l'anno  1991,  di
          lire  60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per
          gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti  maggiori  oneri
          si  provvede  per  il  1991  con  quota parte delle risorse
          accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
          da destinare nel medesimo anno agli interventi di  piano  e
          per  gli  anni  1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo
          sanitario nazionale da vincolare alla predette finalita'".