Art. 21. Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale 1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, resta ferma per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Riferimenti normativi: (a) Il D.Lgs. n. 257/1991, concernente l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione di medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 1991. (b) Il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990), e' il seguente: "2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sara' annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura". (c) Il testo del comma 14 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' il seguente: "14. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alla predette finalita'".