Art. 22.
        Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli
  1. Il comune  di  Napoli  e'  autorizzato  ad  utilizzare,  fino  a
concorrenza   dell'importo   di   lire   25   miliardi,   le  residue
disponibilita' delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per  il
risanamento  e  la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14
maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di  recupero  edilizio
su  edifici  e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del
sindaco in presenza di condizioni di dissesto  del  sottosuolo  o  di
rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce
dichiarazione  di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli
interventi.
          Riferimenti normativi:
              (a) La legge n. 219/1981 reca: "Conversione  in  legge,
          con  modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,
          recante ulteriori interventi in  favore  delle  popolazioni
          colpite  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980  e del
          febbraio 1981. Provvedimenti organici per la  ricostruzione
          e  lo  sviluppo  dei  territori  colpiti".  L'art.  3 cosi'
          recita:
            "Art. 3 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione).  -
          Al  risanamento  ed allo sviluppo dei territori colpiti dal
          terremoto  di  novembre  1980  e  del  febbraio   1981   e'
          destinata,  nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di
          lire 8.000 miliardi,  costituita  da  apporti  di  bilancio
          statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi
          e finanziamenti comunitari.
             Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi e
          destinato,  fino  ad  un massimo di lire 700 miliardi, agli
          interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo
          di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli  articoli
          21,  23.  24,  26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni
          Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui  al
          titolo  III;  e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi
          di cui al titolo II, capo I ed ai titoli  IV  e  VII  della
          presente legge.
            Nello  stato  di  previsione del Ministero del bilancio e
          della programmazione economica  e'  istituito  un  apposito
          capitolo   denominato  ''Fondo  per  il  risanamento  e  la
          ricostruzione  dei  territori  colpiti  dal  terremoto  del
          novembre  1980 e del febbraio 1981'', al quale confluiscono
          le risorse di cui al precedente primo  comma  ad  eccezione
          dei  finanziamenti  comunitari, cha restano attribuiti alle
          amministrazioni ed  agli  enti  ai  quali  i  finanziamenti
          stessi  sono  concessi in applicazione dell'art. 15-bis del
          decreto-legge 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
             Con  decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sono  stornate  dal  predetto  fondo  le  somme  destinate,
          secondo le precedure di cui  al  successivo  art.  4,  alle
          amministrazioni  statali  ed  iscritte in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  di  ciascuna  amministrazione
          interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi
          conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la Tesoreria
          centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o  in
          apposite  contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di
          tesoreria provinciale a favore dei  comuni  e  degli  altri
          enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli
          interventi   di   competenza.      Gli   enti   interessati
          effettueranno prelevamenti in relazione  ai  fabbisogni  di
          pagamento  connessi  con  lo  stato  di realizzazione degli
          interventi stessi. Presso la tesoreria centrale e' altresi'
          aperto  un  conto  corrente  infruttifero  intestato   alla
          Regione  Puglia  per  gli  interventi  concernenti i comuni
          della  predetta  regione  indicati  con  il   decreto   del
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di  cui  al
          decreto-legge 13 febbraio  1981,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
             Nei  confronti delle amministrazioni statali, regionali.
          comunali e degli altri enti locali si  applica  l'art.  18,
          terzo  comma,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, ai fini
          degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione  di
          spesa di cui al precedente primo comma".