Art. 22. Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli 1. Il comune di Napoli e' autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilita' delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' degli interventi. Riferimenti normativi: (a) La legge n. 219/1981 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti". L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione). - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto di novembre 1980 e del febbraio 1981 e' destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti di bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi e destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23. 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato ''Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981'', al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, cha restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le precedure di cui al successivo art. 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la tesoreria centrale e' altresi' aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali. comunali e degli altri enti locali si applica l'art. 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma".