Art. 23.
     Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14
                della legge 22 dicembre 1986, n. 910
  1. E' posto termine  alla  realizzazione  dell'intervento  relativo
alla  costruzione  dei  locali  da  adibire a scuola della Guardia di
finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della  legge  22  dicembre
1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con
pagamnto delle prestazioni  effettivamente  rese  alla  stessa  data,
oltre al rimborso delle spese sostenute.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  dell'art.  7,  comma 14, della legge n.
          910/1986  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987)
          e'  il seguente: "14. Per il completamento degli interventi
          di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n.
          960,  e  secondo  le  medesime  modalita',  e'  autorizzata
          l'ulteriore  spesa  di  lire  400  miliardi nel quadriennio
          1987-1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia e'  assegnato
          il  contributo  speciale  di  lire  170 miliardi per l'anno
          1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988,  lire  18  miliardi
          per  l'anno  1989  e  lire 38 miliardi per l'anno 1990, per
          l'esecuzione delle opere indicate all'art. 4 del  D.P.R.  6
          marzo 1978, n. 100, ed all'art. 1 del D.P.R.  6 marzo 1978,
          n.  101. La restante somma di lire 230 miliardi e' iscritta
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero   dei   lavori
          pubblici,  in  ragione di lire 39 miliardi per l'anno 1987,
          di lire 97 miliardi per l'anno 1988, di  lire  32  miliardi
          per  l'anno 1989 e di lire 62 miliardi per l'anno 1990, per
          essere destinata, secondo gli importi stabiliti con decreto
          del Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  all'esecuzione  da  parte dell'ANAS
          delle opere indicate nell'art. 3  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  100 del 1978, o comunque
          direttamente  connesse  ai  traffici  fra  l'Italia  e   la
          Jugoslavia,  nonche' all'esecuzione delle opere di edilizia
          complementare ai servizi confinari, compresi  i  locali  da
          realizzare  presso  l'autoporto  di S. Andrea di Gorizia da
          adibire a scuola della Guardia di Finanza".