Art. 24.
           Mutui per il pagamento a saldo delle passivita'
                          degli enti locali
 1. All'articolo 89, comma 5, del  decreto  legislativo  25  febbraio
1995,  n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di
pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente  locale  e'
autorizzato  ad  assumere  un  mutuo  a  proprio  carico con la Cassa
depositi e  prestiti  per  il  pagamento  a  saldo  delle  passivita'
rilevate.  A  tale fine, entro (( 30 giorni )) dalla data di notifica
del decreto ministeriale di approvazione  del  piano  di  estinzione,
l'organo    consiliare   adotta   apposita   deliberazione,   dandone
comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che  provvede
al  pagamento  delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del
mutuo contratto dall'ente. La Cassa  depositi  e  prestiti  eroga  la
relativa   somma   sul   conto   esistente  intestato  all'organo  di
liquidazione. Analogo mutuo puo' essere assunto in  alternativa  alla
vendita di immobili.".
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo  dell'art.  89,  del  citato  D.Lgs.  n.
          77/1995, come  modificato  dal  presente  articolo,  e'  il
          seguente:
            "Art.  89 (Liquidazione e pagamento della massa passiva).
          - 1.  Il piano di rilevazione della massa passiva  acquista
          esecutivita'   con   il   deposito   presso   il  Ministero
          dell'interno,  cui  provvede  l'organo   straordinario   di
          liquidazione   entro  5  giorni  dall'approvazione  di  cui
          all'art. 87, comma 1. Al piano e' allegato  l'elenco  delle
          passivita'   non   inserite   nel   piano,   corredato  dai
          provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
              2. Unitamente al  deposito  l'organo  straordinario  di
          liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del
          mutuo  di  cui all'art.   88 nella misura necessaria per il
          finanziamento delle  passivita'  risultanti  dal  piano  di
          rilevazione  e dall'elenco delle passivita' non inserite, e
          comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art.  88.
              3. Il Ministero dell'interno, accertata la  regolarita'
          del  deposito,  autorizza  l'erogazione  del mutuo da parte
          della Cassa depositi e prestiti.
              4. Entro 30 giorni dall'erogazione del  mutuo  l'organo
          straordinario   della   liquidazione   deve  provvedere  al
          pagamento di acconti in  misura  proporzionale  uguale  per
          tutte  le passitita' inserite nel piano di rilevazione. Nel
          determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione
          deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie
          in    contestazioni    esattamente    quantificate.     Gli
          accantonamenti  sono  effettuati  in  misura  proporzionale
          uguale a quella delle passivita'  inserite  nel  piano.  Ai
          fini  di  cui  al  presente comma l'organo straordinario di
          liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa
          depositi  e  prestiti  e  le  poste  attive  effettivamente
          disponibili, recuperando  alla  massa  attiva  gli  importi
          degli  accantonamenti  non  piu' necessari, su segnalazione
          del Ministero dell'interno, per  scadenza  dei  termini  di
          impugnativa  del  provvedimento di diniego di ammissione al
          passivo o per definitivita'  della  pronuncia  sui  ricorsi
          proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.
              5.  Successivamente  all'erogazione  del  primo acconto
          l'organo straordinario  della  liquidazione  puo'  disporre
          ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel piano
          di  rilevazione  e  per  quelle  accertate successivamente,
          utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa
          l'eventuale quota di mutuo  a  carico  dello  Stato  ancora
          disponibile,    previa    autorizzazione    del   Ministero
          dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2.
          Nel caso di pagamento definitivo  in  misura  parziale  dei
          debiti  l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a
          proprio carico con la Cassa  depositi  e  prestiti  per  il
          pagamento  a  saldo delle passivita' rilevate. A tale fine,
          entro  30  giorni  dalla  data  di  notifica  del   decreto
          ministeriale  di  approvazione  del  piano  di  estinzione,
          l'organo consiliare adotta apposita deliberazione,  dandone
          comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che
          provvede   al   pagamento   delle   residue  passivita'  ad
          intervenuta erogazione del mutuo  contratto  dall'ente.  La
          Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto
          esistente  intestato  all'organo  di  liquidazione. Analogo
          mutuo puo' essere assunto in alternativa  alla  vendita  di
          immobili.
              6.  A  seguito  del definitivo accertamento della massa
          passiva e dei mezzi finanziari disponibili di cui  all'art.
          88,    e   comunque   entro   il   termine   di   24   mesi
          dall'insediamento, l'organo straordinario  di  liquidazione
          predispone   il   piano  di  estinzione  delle  passivita',
          includendo   le   passivita'   accertate    successivamente
          all'esecutivita'  del  piano di rilevazione dei debiti e lo
          deposita presso il Ministero dell'interno.
              7.   Il   piano    di    estinzione    e'    sottoposto
          all'approvazione   entro   120   giorni  dal  deposito  del
          Ministero dell'interno,  il  quale  valuta  la  correttezza
          della  formazione  della  massa  passiva e la correttezza e
          validita'  delle  scelte   nell'acquisizione   di   risorse
          proprie.  Il  Ministro  dell'interno  si  avvale del parere
          consultivo da parte della Commissione  di  ricerca  per  la
          finanza locale, la quale puo' formulare rilievi e richieste
          istruttorie  cui  l'organo straordinario di liquidazione e'
          tenuto   a   rispondere   entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione.    In    tale   ipotesi   il   termine   per
          l'approvazione del piano, di  cui  al  presente  comma,  e'
          sospeso.
              8.  Il  decreto di approvazione del piano di estinzione
          da parte del Ministro dell'interno e'  notificato  all'ente
          locale  ed  all'organo straordinario di liquidazione per il
          tramite della prefettura.
              9.  A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
          l'organo straordinario di liquidazione provvede,  entro  20
          giorni  dalla  notifica  del  decreto,  al  pagamento delle
          residue  passivita',  sino  alla  concorrenza  della  massa
          attiva realizzata.
              10.     Con     l'eventuale    decreto    di    diniego
          dell'approvazione  del  piano  il   Ministro   dell'interno
          prescrive   all'organo  straordinario  di  liquidazione  di
          presentare, entro l'ulteriore termine  di  sessanta  giorni
          decorrenti  dalla  data  di  notifica del provvedimento, un
          nuovo  piano  di   estinzione   che   tenga   conto   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento.
              11.  Dopo  l'approvazione  del  piano  di estinzione da
          parte del Ministro dell'interno non sono ammesse  richieste
          relative ad ulteriori crediti nei confronti dell'ente.
              12.    Entro    il    termine    di   sessanta   giorni
          dall'ultimazione delle operazioni  di  pagamento,  l'organo
          straordinario  della liquidazione e' tenuto ad approvare il
          rendiconto della  gestione  ed  a  trasmetterlo  all'organo
          regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
          dell'ente,  il  quale  e'  competente  sul  riscontro della
          liquidazione e verifica la  rispondenza  tra  il  piano  di
          estinzione e l'effettiva liquidazione.".