Art. 26.
       Interventi in favore degli sfollati dalla ex Jugoslavia
  1. A  valere  sulle  somme  destinate  alle  finalita'  di  cui  al
decreto-legge  24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni  ed
integrazioni,  relativo  ad interventi in favore degli sfollati della
ex  Jugoslavia,  l'importo  di  lire  15  miliardi  e'  destinato   a
fronteggiare  le  inderogabili  esigenze  di  assistenza  ai medesimi
sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il D.L. n. 350/1992 reca: "Interventi  straordinari
          di  carattere  umanitario  a  favore  degli  sfollati delle
          Repubbliche  sorte  nei  territori  della  ex   Jugoslavia,
          nonche'    misure    urgenti   in   materia   di   rapporti
          internazionali e di italiani all'estero".