Art. 27. Disposizioni in materia previdenziale 1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalita' previste dal (( decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 194 del 20 agosto 1994. )) Per i nuovi assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle (( regioni di. cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso )) lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio l995, n. 206. 2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, (( e di cui all'articolo 2, comma 215, )) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di azienda industriali (INPDAI), (( relativamente al personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilita' di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI. )) 2-bis. (( Nei casi in cui, per effetto del decreto del )) (( Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di )) (( concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, )) (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile )) (( 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto )) (( 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a )) (( carico dei datori di lavoro, i predetti sono applicati mediante )) (( un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con )) (( inizio dal 1 gennaio 1997. )) 2-ter. (( La disposizione del comma 2-bis si applica )) (( anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza )) (( successiva al 31 dicembre 1995. )) 2-quater. (( Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio )) (( 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento )) (( adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe )) (( iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione )) (( imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche )) (( di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni )) (( delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori )) (( dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al )) (( comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul )) (( salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il )) (( periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non )) (( superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso )) (( periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di )) (( fatto, che, avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo )) (( 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della )) (( Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale )) (( facolta'; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni )) (( previste dal comma 2-bis del presente articolo. )) 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire (( 2.258 )) miliardi si provvede: a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663; b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita' per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b-bis) (( quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale )) (( utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione )) (( dell'articolo 6-bis. )) 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: (a) Il testo del dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994 (Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno) e' il seguente: "Art.1. - A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1994 e' stabilito uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavo da corrispondere all'INPS da parte delle imprese gia' beneficiarie dello stesso sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, della legge. Esso e' riconosciuto per le attivita' svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai senguenti periodi e secondo le seguenti misure: 14,60 per cento del 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994; 14 per cento dal 1 dicembre 1994, al 30 novembre 1995; 10,60 per cento dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio e' riconosciuto per i periodi di paga dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento". "Art. 2. - Per i nuovi assunti nei periodi di cui all'art. 1 ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30 novembre del relativo anno precedente, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati da CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e' riconosciuto, esclusivamente per le attivita' svolte nei territori indicati nel predetto art. 1, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti". "Art. 3. - Continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni concernenti le modalita' di applicazione dello sgravio di cui agli articoli precedenti, come stabilite dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni". (b) L'art. 5-bis del D.L. n. 96/1995 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chiggia) cosi' recita: "5bis. 1. Le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonche' all'art. 3della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994". (c) Il comma 1 dell'art. 49 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778; d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed artistihe; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati". d) Il comma 215 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributtiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989". (e) Il testo del dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996 (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS), e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, gia' fissata per la generalita' dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, e' elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali. 2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale di cui al comma precedente, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418. 3. Nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, a motivo della entita' delle aliquote per le prestazioni tempornee soggette a variazione ovvero a causa di esclusione delle stesse, l'onere dell'aliquota residuale e' posto a carico del datore di lavoro. 4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n, 335 e all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, si aggiungono a quelle di cui ai precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano. 5. In attesa della generale revisione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole aliquote nelle misure di seguito indicate: a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per gli operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento; b) contributi per i trattamenti economici di maternita' relativi ai rispettivi settori: da 1,23 per cento a 0,66 per cento; da 1,01 per cento a 0,44 per cento; da 0,90 per cento a 0,33 per cento; da 1,20 per cento a 0,63 per cento; da 0,85 per cento a 0,28 per cento; da 0,80 per cento a 0,23 per cento; da 0,31 per cento a 0,01 per cento; c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori: da 6,20 per cento a 2,48 per cento; da 5,00 per cento a 1,28 per cento; da 4,15 per cento a 0,43 per cento; da 4,00 per cento a 0,28 per cento; da 2,75 per cento a 0,01 per cento". "Art. 2. - Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 4, non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensione lavoratori dipendenti". "Art. 3. - La elevazione contributiva per il Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a 4,43 punti percentuali non si applica ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995". (f) Il comma 23 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "23. Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre finalita' previste dall'art. 37 della medesima legge n. 88 del 1989". (g) L'art. 6 del D.P.R. n. 602/1970 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi) e' il seguente: "Art. 6. - In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 904, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonche' per settori di attivita' merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa. La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non puo' essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianita' di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attivita' indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni. Per i soci con anzianita' di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse. Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi gia' costituiti, l'anzianita' contributiva maturata in altri settori lavorativi e' assimilata all'anzianita' di servizio ai fini di cui al comma precedente. Salvo diverse disposizioni dello statuto o patto sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma e' a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati. L'organismo associativo e' comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario e' nullo. Gli organismi associativi ancorche' appartenenti a categorie alle quali e' applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purche' non inferiori alla retribuzione imponibile eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma". (h) L'art. 4 del citato D.P.R. n. 602/1970 e' il seguente: "Art. 4. - Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente art. 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti, entro i termini e con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi, per la prima volta entro il 31 ottobre 1970, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Il decreto ministeriale puo' distintamente riguardare singole attivita' lavorative e particolari settori di attivita' merceologiche. Gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale". (i) Il comma 5 dell'art. 19 del D.L. n. 299/1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) e' il seguente: "5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunita' europea, recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". (l) La lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' la seguente: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a)-c) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria". (m) La legge n. 663/1996 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1997) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 303 del 28 dicembre 1996. (n) Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". (o) Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 510/1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) e' il seguene: "4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori". (p) L'art. 1 del D.L. n. 548/1996 (Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210) e' il seguente: "Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n, 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. 2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui" e' aggiunta la parola "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,". 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".