Art. 27.
                Disposizioni in materia previdenziale
 1. In materia di sgravi contributivi, a  decorrere  dal  periodo  di
paga  in  corso  al  1  dicembre  1996 e sino al 30 novembre 1997, lo
sgravio  si  applica  nelle  regioni  Campania,  Basilicata,  Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i
criteri  e  le  modalita'  previste  dal  (( decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella  ))
Gazzetta  Ufficiale  ((  n.  194  del  20 agosto 1994. )) Per i nuovi
assunti ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla  data
del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle (( regioni di. cui
al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso
))  lo  sgravio  totale  di  cui  all'articolo  2  del citato decreto
ministeriale  5  agosto  1994.   La   presente   disposizione   trova
applicazione  anche  per  i  territori  di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 29 marzo 1995,  n  96,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 31 maggio l995, n. 206.
 2.  L'inquadramento  dei datori di lavoro secondo i criteri previsti
dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ((  e  di
cui  all'articolo  2,  comma 215, )) della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta
legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo
di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
azienda industriali (INPDAI), (( relativamente al personale dirigente
gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo  industria
con  provvedimento  anteriore  alla  data  di entrata in vigore della
medesima legge n. 88 del 1989 interessate  al  passaggio  al  diverso
settore.  Resta  salva,  successivamente  al 1999, la possibilita' di
tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI. ))
 2-bis. (( Nei casi in cui, per effetto del decreto del            ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di      ))
(( concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996,      ))
(( pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile         ))
(( 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto ))
(( 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a       ))
(( carico dei datori di lavoro, i predetti sono applicati mediante ))
(( un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con       ))
(( inizio dal 1 gennaio 1997.                                      ))
 2-ter. (( La disposizione del comma 2-bis si applica              ))
(( anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza       ))
(( successiva al 31 dicembre 1995.                                 ))
 2-quater. (( Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio          ))
(( 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento       ))
(( adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del ))
(( Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe   ))
(( iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione      ))
(( imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche  ))
(( di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni   ))
(( delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori       ))
(( dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al ))
(( comma  2-bis  del presente articolo, si calcolano sul           ))
(( salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del     ))
(( Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il       ))
(( periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non   ))
(( superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso       ))
(( periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di ))
(( fatto, che, avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo   ))
(( 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della      ))
(( Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale      ))
(( facolta'; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni    ))
(( previste dal comma  2-bis  del presente articolo.               ))
 3.  Agli  oneri  derivanti dal comma 1, valutati in lire (( 2.258 ))
miliardi si provvede:
    a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
    b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita'  per
l'anno   1997   del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla    legge    19   luglio   1993,   n.   236.   Conseguentemente:
l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997  dall'articolo  1,
comma  4,  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e'  ridotta  per
lire  300  miliardi;  il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso
anno per lire 300 miliardi. A tal fine il  Ministero  del  tesoro  e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo  1
del   decreto-legge   23   ottobre  1996,  n.  548,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  641.  Le  somme
derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale;
  b-bis) (( quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale            ))
(( utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione    ))
(( dell'articolo 6-bis.                                            ))
 4.  Agli  oneri  derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi
per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed  in  lire  45
miliardi  a  decorrere  dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  testo del dispositivo del decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994
          (Nuovo  regime  degli  sgravi  degli  oneri   sociali   nei
          territori del Mezzogiorno) e' il seguente:
             "Art.1.  - A decorrere dal periodo di paga in corso al 1
          luglio 1994 e' stabilito  uno  sgravio  sul  complesso  dei
          contributi   posti   a   carico   dei  datori  di  lavo  da
          corrispondere  all'INPS  da  parte   delle   imprese   gia'
          beneficiarie   dello   stesso   sgravio  generale  previsto
          dall'art. 19 del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451.
             Tale   sgravio   va   calcolato    sulle    retribuzioni
          assoggettate  a  contribuzione per l'assicurazione generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi
          per  lavoro   considerato   straordinario   dai   contratti
          collettivi   e,   in   mancanza,   della   legge.  Esso  e'
          riconosciuto per le attivita' svolte  nei  territori  delle
          regioni  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
          Sardegna e limitatamente alle retribuzioni  corrisposte  ai
          dipendenti   che   effettivamente   lavorano  nei  predetti
          territori per i periodi  di  paga  afferenti  ai  senguenti
          periodi e secondo le seguenti misure:
              14,60 per cento del 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994;
              14 per cento dal 1 dicembre 1994, al 30 novembre 1995;
              10,60  per  cento  dal  1  dicembre 1995 al 30 novembre
          1996.
             Nelle regioni Abruzzo e Molise il  predetto  sgravio  e'
          riconosciuto  per i periodi di paga dal 1 luglio 1994 al 30
          novembre 1994 nella misura del 12 per cento".
             "Art. 2. - Per  i  nuovi  assunti  nei  periodi  di  cui
          all'art.   1  ad  incremento  delle  unita'  effettivamente
          occupate alla  data  del  30  novembre  del  relativo  anno
          precedente,  nelle aziende industriali operanti nei settori
          indicati da CIPE, lo sgravio contributivo di  cui  all'art.
          14  della  legge  2  maggio  1976, n. 183, e' riconosciuto,
          esclusivamente  per  le  attivita'  svolte  nei   territori
          indicati   nel  predetto  art.  1,  in  misura  totale  dei
          contributi dovuti all'INPS a carico dei datori  di  lavoro,
          per  un  periodo  di  un  anno dalla data di assunzione del
          singolo  lavoratore  sulle  retribuzioni   assoggettate   a
          contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".
             "Art.  3. - Continuano a trovare applicazione le vigenti
          disposizioni concernenti le modalita' di applicazione dello
          sgravio di cui agli  articoli  precedenti,  come  stabilite
          dall'art.  59  del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni
          ed integrazioni, ivi comprese le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  9,  10,  11, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9
          ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  7  dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni
          ed integrazioni".
              (b)  L'art.  5-bis  del  D.L.  n.  96/1995  (Interventi
          urgenti  per  il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di
          smaltimento   delle   acque   usate   e   degli    impianti
          igienico-sanitari  nei  centri  storici  e  nelle isole dei
          comuni di Venezia e di Chiggia) cosi' recita: "5bis.  1. Le
          disposizioni di cui all'art. 23 della legge 16 aprile 1973,
          n.    171,  nonche' all'art. 3della legge 5 agosto 1978, n.
          502, si interpretano nel senso che gli sgravi  contributivi
          ivi  previsti  continuano  ad  essere  concessi  secondo  i
          criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e  della
          previdenza  sociale  del  5  agosto  1994, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994".
              (c) Il comma 1 dell'art.  49  della  legge  n.  88/1989
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro) e' il seguente: "1. La
          classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto
          ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed
          e' stabilita sulla base dei seguenti criteri:
               a)    settore    industria,    per    le    attivita':
          manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
          distribuzione  dell'energia,  gas  ed acqua; dell'edilizia;
          dei  trasporti  e   comunicazioni;   della   pesca;   dello
          spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
               b)  settore  artigianato, per le attivita' di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443;
               c)  settore  agricoltura,  per  le  attivita'  di  cui
          all'art.  2135  del codice civile ed all'art. 1 della legge
          20 novembre 1986, n. 778;
               d) settore terziario, per le  attivita':  commerciali,
          ivi    comprese    quelle    turistiche;   di   produzione,
          intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
          per le attivita' professionali ed artistihe; nonche' per le
          relative attivita' ausiliarie;
               e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita':
          bancarie   e   di   credito;   assicurative;   esattoriale,
          relativamente ai servizi tributari appaltati".
              d)  Il  comma  215  dell'art. 2 della legge n. 662/1996
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e'  il
          seguente:  "215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di
          avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49,  comma
          3,  secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far
          tempo da tale data la classificazione dei datori di  lavoro
          deve   essere  effettuata  esclusivamente  sulla  base  dei
          criteri di inquadramento stabiliti dal  predetto  art.  49.
          Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti  derivanti da
          leggi speciali o  conseguenti  a  decreti  di  aggregazione
          emanati  ai  sensi  dell'art. 34 del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.   Per  le  aziende
          inquadrate  nel  ramo  industria anteriormente alla data di
          entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva
          la possibilita' di mantenere, per  il  personale  dirigente
          gia'   iscritto   all'INPDAI,  l'iscrizione  presso  l'ente
          stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
          percentuali  l'aliquota  contributtiva   di   finanziamento
          dovuta  dagli  iscritti  alla  gestione  di cui all'art. 34
          della legge n. 88 del 1989".
              (e)  Il  testo del dispositivo del decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro, in data 21 febbraio 1996 (Elevazione
          al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento
          del   Fondo   pensioni   lavoratori   dipendenti    gestito
          dall'INPS), e' il seguente:
             "Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1996, in attuazione
          dell'art.   3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          l'aliquota contributiva di finanziamento  dovuta  a  favore
          del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS,
          gia' fissata per la generalita' dei lavoratori nella misura
          del  27,57  per  cento,  di cui 8,54 per cento a carico del
          dipendente, e' elevata al 32 per cento,  di  cui  8,54  per
          cento  a  carico del dipendente, con un conseguente aumento
          di 4,43 punti percentuali.
             2. Lo  stesso  aumento  di  4,43  punti  percentuali  si
          applica  alle  aliquote  di finanziamento al Fondo pensioni
          lavoratori dipendenti stabilite per categorie per le  quali
          le  aliquote medesime risultino inferiori a quella generale
          di  cui  al  comma  precedente,  ivi  compresa   l'aliquota
          prevista  per  i  disoccupati  avviati ai cantieri scuola e
          lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
             3.  Nei  casi  in  cui  la  variazione  delle   aliquote
          contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
          a  carico  della  gestione di cui all'art. 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere  per  alcune
          categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti
          percentuali  dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
          gestito dall'INPS, a motivo della  entita'  delle  aliquote
          per le prestazioni tempornee soggette a variazione ovvero a
          causa  di  esclusione  delle  stesse, l'onere dell'aliquota
          residuale e' posto a carico del datore di lavoro.
            4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge
          8 agosto 1995, n, 335  e  all'art.  3-ter  della  legge  14
          novembre  1992,  n.  438,  si aggiungono a quelle di cui ai
          precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.
             5. In attesa della  generale  revisione  delle  aliquote
          contributive  di finanziamento delle prestazioni temporanee
          a carico della gestione di cui all'art. 24  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole
          aliquote nelle misure di seguito indicate:
               a)  contributo per l'assicurazione obbligatoria contro
          la tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87 per cento. Per  gli
          operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento;
               b)   contributi   per   i   trattamenti  economici  di
          maternita' relativi ai rispettivi settori:
               da 1,23 per cento a 0,66 per cento;
               da 1,01 per cento a 0,44 per cento;
               da 0,90 per cento a 0,33 per cento;
               da 1,20 per cento a 0,63 per cento;
               da 0,85 per cento a 0,28 per cento;
               da 0,80 per cento a 0,23 per cento;
               da 0,31 per cento a 0,01 per cento;
               c) contributi per il finanziamento dell'assegno per il
          nucleo familiare relativi ai rispettivi settori:
               da 6,20 per cento a 2,48 per cento;
               da 5,00 per cento a 1,28 per cento;
               da 4,15 per cento a 0,43 per cento;
               da 4,00 per cento a 0,28 per cento;
               da 2,75 per cento a 0,01 per cento".
             "Art.  2. - Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 4, non
          trovano applicazione per le  categorie  iscritte  a  regimi
          pensionistici   obbligatori   diversi  dal  Fondo  pensione
          lavoratori dipendenti".
             "Art. 3. -  La  elevazione  contributiva  per  il  Fondo
          pensione  lavoratori  dipendenti  gestito  dall'INPS pari a
          4,43  punti  percentuali  non  si  applica  ai  prosecutori
          volontari   autorizzati  con  decorrenza  anteriore  al  31
          dicembre 1995".
              (f) Il comma 23 dell'art. 3  della  legge  n.  335/1995
          (Riforma   del   sistema   pensionistico   obbligatorio   e
          complementare) e' il seguente:   "23.  Con  effetto  dal  1
          gennaio  1996,  l'aliquota  contributiva  di  finanziamento
          dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e'
          elevata al 32 per cento  con  contestuale  riduzione  delle
          aliquote  contributive  di finanziamento per le prestazioni
          temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla
          riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento
          dell'assegno per il nucleo familiare,  fino  a  concorrenza
          dell'importo    finanziario   conseguente   alla   predetta
          elevazione. La riduzione  delle  aliquote  contributive  di
          finanziamento  dell'assegno per il nucleo familiare, di cui
          al decreto-legge 13 marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  ha   carattere
          straordinario    fino    alla    revisione    dell'istituto
          dell'assegno  stesso  con  adeguate  misure  di  equilibrio
          finanziario  del  sistema  previdenziale.  Con  decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con  il  Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie
          misure di adeguamento.  Con  la  medesima  decorrenza,  gli
          oneri  per  la  corresponsione  dell'assegno  per il nucleo
          familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
          gestione di cui all'art. 24 della citata legge  n.  88  del
          1989  e,  contestualmente,  il  concorso  dello Stato per i
          trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e'
          riassegnato per le altre finalita'  previste  dall'art.  37
          della medesima legge n. 88 del 1989".
              (g)   L'art.   6  del  D.P.R.  n.  602/1970  (Riassetto
          previdenziale ed assistenziale di particolari categorie  di
          lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di
          fatto,  che  prestino  la  loro  attivita'  per conto delle
          societa' ed enti medesimi) e' il seguente:
             "Art. 6. - In attuazione dell'art.  35  della  legge  21
          luglio   1965,   n.  904,  ai  fini  dell'applicazione  dei
          contributi base  ed  integrativi  per  l'assicurazione  per
          l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i  superstiti  gestita
          dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  per  i
          lavoratori  soci  di societa' cooperative e di organismi di
          fatto di cui al primo comma  dell'art.  1,  possono  essere
          determinate,  per  provincia o per zona nonche' per settori
          di attivita' merceologiche, con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale, sentite  le  organizzazioni
          sindacali  interessate, la classe iniziale di contribuzione
          e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite  alla
          vigente  tabella  delle  classi  di  contribuzione  ed alle
          successive variazioni della stessa.
             La classe iniziale di contribuzione,  di  cui  al  comma
          precedente,    non   puo'   essere   inferiore   a   quella
          corrispondente  all'imponibile  contributivo  stabilito   a
          norma  del  precedente  art.  4  e  si  applica ai soci con
          anzianita'  di  servizio  presso  il   medesimo   organismo
          associativo  od  altro  organismo associativo esercente una
          delle attivita' indicate nell'elenco allegato, inferiore ad
          otto anni.
             Per i soci con anzianita'  di  servizio  rispettivamente
          compresa  fra  gli  anni  8  e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero
          eccedente gli anni 32,  le  classi  di  contribuzione  sono
          quelle  progressivamente  successive  alla classe stabilita
          nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente
          articolo e le corrispondenti retribuzioni  imponibili  sono
          fissate  aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime
          classi in misura  pari  al  25%  della  differenza  fra  le
          retribuzioni  iniziali  e  finali  di ciascuna delle classi
          stesse.
             Nei confronti dei soci che vengono ammessi in  organismi
          associativi   gia'  costituiti,  l'anzianita'  contributiva
          maturata  in  altri  settori   lavorativi   e'   assimilata
          all'anzianita'   di  servizio  ai  fini  di  cui  al  comma
          precedente.
             Salvo  diverse  disposizioni  dello  statuto   o   patto
          sociale,  il  maggior onere derivante dall'applicazione del
          disposto del  precedente  terzo  comma  e'  a  carico,  per
          intero, dei lavoratori soci interessati.
             L'organismo  associativo  e'  comunque  responsabile del
          pagamento dei contributi anche per la quota  interamente  a
          carico  del  lavoratore;  qualunque  patto  in contrario e'
          nullo.
             Gli  organismi  associativi  ancorche'  appartenenti   a
          categorie  alle  quali  e'  applicato il disposto del primo
          comma del presente articolo, possono versare  i  contributi
          base  ed  integrativi  per  l'assicurazione di invalidita',
          vecchiaia  e  superstiti  sulle   retribuzioni   effettive,
          purche'   non   inferiori   alla   retribuzione  imponibile
          eventualmente stabilita ai sensi del medesimo primo  comma.
          In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo
          e quarto comma".
              (h)  L'art.  4  del  citato  D.P.R.  n.  602/1970 e' il
          seguente:
             "Art. 4. - Per le categorie  di  lavoratori  soci  degli
          organismi   associativi   indicati   al   primo  comma  del
          precedente art. 1, i  contributi  per  le  varie  forme  di
          previdenza  e  di  assistenza  sociale sono dovuti, entro i
          termini   e   con  le  modalita'  stabilite  dalle  vigenti
          disposizioni di legge,  su  imponibili  giornalieri  e  per
          periodi  di  occupazione  mensile  da  determinarsi, per la
          prima volta entro il  31  ottobre  1970,  con  decreto  del
          Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale sentite le
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla  base
          del  disposto  dell'art.  35  del testo unico sugli assegni
          familiari,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
             Il  decreto  ministeriale  puo' distintamente riguardare
          singole  attivita'  lavorative  e  particolari  settori  di
          attivita' merceologiche.
             Gli  imponibili contributivi ed i periodi di occupazione
          mensile sono soggetti a revisione triennale".
              (i) Il comma  5  dell'art.  19  del  D.L.  n.  299/1994
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione degli oneri sociali) e'  il  seguente:  "5.
          Per  le  finalita'  del presente articolo e' autorizzata la
          complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i  periodi  di
          paga  in  corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di
          lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in  corso  dal  1
          dicembre  1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi
          per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre  1995  al  30
          novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996,
          pari  a  lire  6.000  miliardi per l'anno 1996, si provvede
          mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo
          anno dell'accantonamento relativo al Ministero  del  tesoro
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1994-1996, al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno  1994.  Alla quantificazione dell'onere
          relativo ai periodi di  paga  successivi  si  provvede,  in
          armonia con gli indirizzi della Comunita' europea, recepiti
          dal  decreto  attuativo  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".
              (l) La lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge n.
          468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'  generale
          dello  Stato in materia di bilancio) e' la seguente: "3. La
          legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,  tasse
          e  contributi,  ne'  puo'  disporre nuove o maggiori spese,
          oltre  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo.   Essa
          contiene:
          a)-c) (omissis);
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria".
              (m)  La  legge  n.  663/1996   (Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge   finanziaria  1997)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale, supplemento ordinario, n. 303  del  28  dicembre
          1996.
              (n)  Il  comma  7  dell'art.  1  del  D.L.  n. 148/1993
          (Interventi urgenti  a  sostegno  dell'occupazione)  e'  il
          seguente:  "7. Per le finalita' di cui al presente articolo
          e'  istituito  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  il Fondo per l'occupazione, alimentato
          dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa  stabilita
          al  comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche i contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.  A  tal  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo".
              (o)  Il  comma  4  dell'art.  1  del  D.L.  n. 510/1996
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente
          utili,  di  interventi a sostegno del reddito e nel settore
          previdenziale) e' il seguene: "4.   Con  priorita'  per  le
          finalita'  di  cui al comma 1, nonche' per il finanziamento
          dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi
          di occupazione di cui  all'art.  15  del  decreto-legge  16
          maggio  1994,  n.  299, convertito con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di
          cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire  669  miliardi
          per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di
          lire  591,3  miliardi  per  l'anno  1997  e  di  lire 691,3
          miliardi a  decorrere  dall'anno  1998.  Nell'ambito  delle
          disponibilita',  per  l'anno 1995, un importo non inferiore
          al quaranta per cento e' ripartito a livello  regionale  in
          relazione  al  numero  dei  lavoratori  di cui al comma 5 e
          all'art. 3 e le relative  risorse  sono  impegnate  per  il
          finanziamento   di   progetti  che  utilizzano  i  medesimi
          lavoratori".
              (p) L'art. 1 del D.L. n. 548/1996  (Interventi  per  le
          aree  depresse  e  protette,  per  manifestazioni  sportive
          internazionali, nonche' modifiche alla  legge  25  febbraio
          1992, n. 210) e' il seguente:
            "Art.  1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). - 1.
          Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di  iniziative
          dirette  a  favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
          aree depresse del territorio  nazionale,  in  linea  con  i
          principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti
          dall'Unione  europea  ed  in particolare per gli interventi
          tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.    488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n, 32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo
          9 del decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, dal
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          per gli interventi di cui all'articolo 1, commi  78  e  79,
          della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, il Ministro del
          tesoro e' autorizzato a contrarre mutui  quindicennali  con
          la  Cassa  depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie
          europee e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a
          totale carico dello Stato.
             2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma  1  sono
          iscritte,  con decreti del Ministro del tesoro, su proposta
          del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          in appositi capitoli, anche  di  nuova  istituzione,  degli
          stati   di   previsione   delle   amministrazioni   statali
          interessate, sulla base del riparto allo  scopo  effettuato
          dal  CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995,
          n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del  tesoro
          e'  autorizzato  a  contrarre  mutui" e' aggiunta la parola
          "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole:  "a  decorrere
          dall'anno  2001"  sono  aggiunte  le parole: "fino all'anno
          2015,".
             3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata
          la spesa di lire 485 miliardi per l'anno  1997  e  di  lire
          1745  miliardi  annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al
          relativo onere  per  gli  anni  1997  e  1998  si  provvede
          mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per  i medesimi anni
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1996,  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".