Art. 29.
           Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi
         a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e  che  consegnano  per  la
rottamazione  un veicolo immatricolato in data anteriore al 1 gennaio
1987 (( o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci
anni dalla data di immatricolazione )) e' riconosciuto un  contributo
statale  fino  a  lire  unmilionecinquecentomila  per  i  veicoli  di
cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire  due  milioni
per  i  veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal
venditore uno sconto almeno  pari  alla  misura  del  contributo.  Il
contributo e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il
prezzo di acquisto.
 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio
1997  e  il  30 settembre 1997 (( e risultanti da contratto stipulato
dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, )) a condizione
che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per
trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1,  lettere  a)  e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato
in  precedenza;  b)  il  veicolo  consegnato  per la rottamazione sia
un'autovettura o un  autoveicolo  per  trasporto  promiscuo,  di  cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e che sia intestato, da data anteriore al 30
giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,  che  sia
intestato  al  soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti  familiari;  c)  nell'atto  di  acquisto  sia  espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e
siano  indicate  le  misure  dello  sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma precedente.
  3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo  nuovo,
il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un
demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla
richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro
automobilistico.
 3 -bis (( I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono         ))
(( essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case      ))
(( costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche       ))
(( convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza,   ))
(( della demolizione, del recupero di materiali e della            ))
(( rottamazione.                                                   ))
 4.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo   nuovo
rimborsano  al  venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto  d'imposta  sui  redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  giuridiche,  dell'imposta  locale sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio  in  cui
viene   ((   richiesto   al   pubblico  registro  automobilistico  ))
l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
  5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui
e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere
ad essi trasmessa dal venditore:
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
    b)  copia del libretto di circolazione e del foglio complementare
del veicolo usato;
    c) copia della  domanda  di  cancellazione  per  demolizione  del
veicolo  usato  e  originale del certificato di proprieta' rilasciato
dal pubblico registro automobilistico;
    d) certificato dello stato di famiglia,  nel  caso  previsto  dal
comma 2, lettera b).
  5 -bis. (( Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per      ))
(( l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della       ))
(( cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo   ))
(( 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile ))
(( 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio 1987 ))
(( ed intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di      ))
(( bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia  ))
(( sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della   ))
(( formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data di    ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle  ))
(( finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,     ))
(( sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti          ))
(( emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo        ))
(( periodo, il richiedente la formalita' deve espressamente        ))
(( dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo  ))
(( statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i     ))
(( predetti benefici sono revocati di diritto.                     ))
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze,  possono
essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7.  ((  All'onere  derivante  dalle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
))  Il  predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato
di  previsione  del  Ministero  delle  finanze  per   il   successivo
riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.
 8.  Con  provvedimenti  legislativi  di  variazioni di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare  derivanti  nel
triennio  1997 - 1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione
con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni  di
cui  al  presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile, essere acquisiti a reintegrazione  ((  dell'accantonamento
)) di cui al comma 7.
 
          Riferimenti normativi:
              (a)  Il  comma  1,  lettere  a)  e c), dell'art. 54 del
          D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
             "1. Gli autoveicoli sono veicoli  a  motore  con  almeno
          quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
               a)  autovetture:  veicoli  destinati  al  trasporto di
          persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello  del
          conducente;
                  b) (omissis);
               c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
          una  massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
          o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati  al
          trasporto  di  persone  e  di cose e capaci di contenere al
          massimo nove posti compreso quello del conducente".