Art. 29-bis.
    Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto
             pubblico locale a fronte della rottamazione
                    di analoghi automezzi usati.
             1. E' costituito, presso il Ministero  dei  trasporti  e
          della  navigazione,  per  gli anni 1997 e 1998 un Fondo per
          agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico
          locale a fronte della rottamazione  di  analoghi  automezzi
          usati.  Il  Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5
          miliardi per ciascuno dei suddetti anni.
             2. A valere sul "Fondo" di cui al comma  1,  e'  erogato
          alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il
          31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale
          e  che  consegnino per la rottamazione un analogo automezzo
          immatricolato in  data  anteriore  al  1  gennaio  1982  un
          contributo  pari  al  10  per  cento  del prezzo d'acquisto
          lordo.
             3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, definisce, con proprio
          decreto,  i  criteri  e  le  procedure  per l'ammissione al
          contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.
             4. All'onere derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo,  pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno
          degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante  utilizzo  di
          parte  delle  maggiori entrate derivante dalle disposizioni
          di cui all'articolo 6-bis.