Art. 29-ter.
                 Disposizioni in materia di lotterie
(( 1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie       ))
(( nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un  ))
(( danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze   ))
(( e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo            ))
(( transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal   ))
(( Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel     ))
(( rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.      ))
(( 2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le         ))
(( situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al      ))
(( fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo   ))
(( 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della   ))
(( Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive              ))
(( modificazioni.                                                  ))
(( 3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali     ))
(( sono attribuite all'erario.                                     ))
 
          Riferimenti normativi:
              (a) Si riporta il testo  dell'art.  23  del  D.P.R.  20
          novembre  1948,  n.  1677,  concernente  "Approvazione  del
          regolamento delle lotterie nazionali".
             "Art. 23. - E' istituito un conto corrente  infruttifero
          presso  la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato denominato "Fondo di riserva
          delle lotterie nazionali", al quale affluiscono:
               a)  la  quota  degli  incassi  di  ciascuna   lotteria
          calcolata   sull'importo  dei  biglietti  venduti  a  norma
          dell'art. 17, lettera d);
               b) l'importo del primo premio di ciacuna lotteria  nel
          caso di decadenza di cui all'art. 21.
             2.  Dal  conto  corrente  di  cui  al  primo comma, sono
          prelevate le somme occorrenti per l'eventuale  integrazione
          della  massa  premi  e  per  il ripiano delle deficienze di
          gestione.
             3.  Il  limite  di  importo  del  predetto  fondo  viene
          determinato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro.
            4.   I   prelevamenti   dal   predetto   conto   corrente
          infruttifero  e  la loro iscrizione ai capitoli di bilancio
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  sono
          effettuati  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro,  sentito  il  comitato
          generale per i giochi".