Art. 29-ter. Disposizioni in materia di lotterie (( 1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie )) (( nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un )) (( danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze )) (( e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo )) (( transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal )) (( Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel )) (( rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato. )) (( 2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le )) (( situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al )) (( fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo )) (( 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della )) (( Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive )) (( modificazioni. )) (( 3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali )) (( sono attribuite all'erario. ))
Riferimenti normativi: (a) Si riporta il testo dell'art. 23 del D.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677, concernente "Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali". "Art. 23. - E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Fondo di riserva delle lotterie nazionali", al quale affluiscono: a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera d); b) l'importo del primo premio di ciacuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21. 2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione. 3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato generale per i giochi".