Art. 9.
              Trasferimento dei fondi agli enti locali
 1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro  il  mese
di   febbraio  gli  ordinamenti  diretti  cumulativi  concernenti  il
trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000  abitanti,
soggetti  al sistema di tesoreria unica della prima rata dei fondi di
cui alle lettere a), b) e c) dei comma 1 dell'articolo 34 del decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504.  Gli  importi  indicati  nei
predetti  ordinativi  sono  accreditati  nelle  contabilita' speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente  competenti  e
sono  utilizzabili  dagli  enti  interessati dopo l'esaurimento delle
disponibilita'  liquide  esistenti  al  31  dicembre  1996  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 2.  Entro  lo  stesso  mese  di  febbraio, il Ministero dell'interno
comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della  prima  rata
dei  fondi  di  cui  al  comma  1,  lettere  a), b) e c) e al comma 4
dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,
spettante  alle  province,  alle  comunita'  montane  e ai comuni con
popolazione non inferiore ai  5.000  abitanti,  gia'  intestatari  di
contabilita'  speciali  alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di
tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo  accertamento,
ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso
la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al  20  per  cento
della  disponibilita'  rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma
indicata nella comunicazione di  cui  al  presente  comma  nel  conto
infruttifero  dell'ente,  scritturandola  in  contropartita  al conto
sospeso "collettivi".
  3. Entro i mesi di maggio  e  ottobre,  il  Ministero  dell'interno
comunica  ad  ogni  sezione  di tesoreria, rispettivamente, l'importo
della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui  al  comma
1,  lettere  a),  b)  e  c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle  province,  alle
comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria
unica.  La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e
previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali
aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non  superiore  al
20  per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero,
per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti  al
sistema  di  tesoreria  unica,  al  20  per  cento  dell'importo  del
trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme  riportate  nelle
predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei
trasferimenti e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata.
  4.  Il  Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di
tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire
non prima delle scadenze sotto indicate:
    a) fondo per lo sviluppo degli investimenti  spettante  ai  sensi
dell'articolo  28,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive  modificazioni,  per  il  40  per
cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio
1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;
    b)  fondo  nazionale  ordinario per gli investimenti spettante ai
sensi del  comma  3  dell'articolo  34  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;
    c)  contributo  per  finanziare  l'onere  degli  incrementi degli
stipendi  ai  segretari  comunali  scaturenti  dall'applicazione  del
contratto  collettivo  nazionale  del  lavoro,  relativo  al comparto
ministeri, sottoscritto in data  16  maggio  1995  e  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;
   c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156           ))
(( dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il  ))
(( 30 giugno 1997.                                                 ))
  5.  Le  anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto
del comma  4,  da  scritturare  in  contropartita  al  conto  sospeso
"collettivi",  sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base
delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme  spettanti
agli  enti  interessati  alle  scadenze previste dalle vigenti leggi,
dietro richiesta dell'ente interessato e  previo  accertamento  delle
disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al
comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e
4,  due  o  piu'  assegnazioni,  la  somma  da  anticipare  e' quella
cronologicamente precedente;  nel  caso  di  rate  aventi  la  stessa
scadenza,  la  somma  da  anticipare  prioritariamente  e'  quella di
importo  inferiore.  Prima   di   procedere   alla   concessione   di
anticipazioni,  la  sezione  di  tesoreria  e'  tenuta  ad estinguere
eventuali titoli di  spesa  giacenti  presso  la  stessa  secondo  le
modalita' previste dal comma 9.
  6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al
comma  3,  sono  esclusi  gli enti che entro il 15 settembre 1997 non
abbiano  presentato  al  Ministero  dell'interno  la   certificazione
relativa  al  bilancio  preventivo  1997  e al conto consuntivo 1995.
Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo  ad
avvenuta presentazione di dette certificazioni.
  7.  Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello
di riferimento,  la  sezione  di  tesoreria  trasmette  al  Ministero
dell'interno   un   elenco   contenente   l'indicazione   degli  enti
beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti  a
ciascuno  di  essi,  della  data  di  accreditamento e della relativa
causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del
capo della sezione per il ripianamento  delle  somme  scritturate  al
conto  sospeso  "collettivi".  Per  l'ultimo  trimestre  del  1997 la
segnalazione e' effettuata entro il 18 novembre  con  riferimento  al
periodo  1  ottobre-14  novembre  1997,  per  consentire al Ministero
dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso
"collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997.
  8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa  concernenti
il    pagamento    di    servizi    resi    dall'ente    beneficiario
all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore  a  L.
500.000.  Il  predetto  limite  d'importo  puo' essere modificato con
decreto del Ministero del tesoro.
  9.  Nel  caso  in  cui  siano  giacenti  per il pagamento presso la
tesoreria dello Stato due o piu' titoli di  spesa  a  favore  di  uno
stesso  ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o
conto corrente, al verificarsi della condizione di  cui  all'articolo
3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa
sono  estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite
del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella  stessa  giornata
sono estinti per ordine crescente di importo.
 9-bis. (( All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo       ))
(( 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto            ))
(( legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in    ))
(( stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino ))
(( all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3".    ))
  10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  abrogano  tutte  le
precedenti norme con esse non compatibili.
          Riferimenti normativi:
              (a) Il testo dell'art. 34 del  D.Lgs.  n.  504  /  1992
          (Riordino  della  finanza  degli enti territoriali, a norma
          dell'art. 4 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421)  e'  il
          seguente:
            "Art. 34 (Assetto generale della contribuzione erariale).
          -  1.  A  decorrere  dall'anno  1994,  lo Stato concorre al
          finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali
          e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:
               a) fondo ordinario;
               b) fondo consolidato;
               c) fondo perequativo  degli  squilibri  di  fiscalita'
          locale.
             2.   A   decorrere   dal   1993  lo  Stato  concorre  al
          finanziamento delle opere pubbliche degli enti  locali  con
          il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
            3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al finanziamento
          dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e
          delle  comunita'  montane,  anche  con  un  fondo nazionale
          ordinario per  gli  investimenti,  la  cui  quantificazione
          annua   e'  demandata  alla  legge  finanziaria,  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della lege 5  agosto
          1978,  n.  468, come modificata dalla legge 23 agosto l988,
          n. 362.
            4.  Per  le  comunita'  montane  lo  Stato  concorre   al
          finanziamento  dei  bilanci,  ai  sensi  del  comma  1, con
          assegnazione a valere sui fondi di cui alle  lettere  a)  e
          b).
             5.  Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8
          giugno  1990,  n.  142,  il  complesso  dei   trasferimenti
          erariali  di cui al presente articolo non e' riducibile nel
          triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.
            6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c)
          del comma 1, vengono corrisposti in due rate uguali, di cui
          la prima entro il mese di febbraio e la  seconda  entro  il
          mese di settembre di ciascun anno".
             - Il testo dell'art. 1, comma 156, della citata legge n.
          662/1996  e'  il  seguente: "156. Ai comuni con popolazione
          inferiore  a  5.000  abitanti  e'  attribuito  a  decorrere
          dall'anno  1997  un  contributo  commisurato al 6 per cento
          delle  disponibilita'  liquide  di  cui  al  comma 155, nei
          limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi".
             - Il testo dell'art. 28 del citato D.Lgs. n. 504/1992 e'
          il seguente:
            "Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni provinciali
          dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per l'anno 1993
          lo  Stato  concorre  al  finanziamento  dei  bilanci  delle
          amministrazioni  provinciali,  dei comuni e delle comunita'
          montane con i seguenti fondi:
              a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in
          lire 2.725.000 milioni per le province, in lire  15.486.000
          milioni  per  i  comuni  e  in  lire 151.000 milioni per le
          comunita' montane.
              b) fondo perequativo per la finanza locale  determinato
          in  lire  1.066.400  milioni  per  le  province  e  in lire
          6.444.600 milioni per i comuni.  Il  fondo  perequativo  e'
          aumentato   in   applicazione  delle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  28  novembre
          1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          gennaio  1989,  n.  20, attribuendo la somma riscossa dallo
          Stato, valutata in lire 520.000  milioni,  per  il  20  per
          cento  alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento
          del fondo ordinario per  le  comunita'  montane  e  per  la
          restante  parte  ai  comuni.  Le  eventuali  maggiori somme
          incassate dallo Stato verranno  ripartite  per  il  20  per
          cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il
          5  per  cento  ad  incremento  del  fondo  ordinario per le
          comunita' montane:
              c) fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  delle
          amministrazioni  provinciali,  dei comuni e delle comunita'
          montane pari, per l'anno 1993, ai  contributi  dello  Stato
          concessi  per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
          31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
          e negli anni precedenti  ma  non  utilizzati,  valutati  in
          complessive lire 11.725.914 milioni".
             -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  214,  della legge n.
          662/1996  (Misure  di   razionalizzazione   della   finanza
          pubblica)  e'  il  seguente:  "214.   Per gli enti soggetti
          all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita'  liquide  nelle
          contabilita'  speciali  o  in conti correnti con il tesoro,
          per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello  Stato  sono
          accreditati  sui  conti  aperti  presso  la tesoreria dello
          Stato solo ad avvenuto accertamento che  le  disponibilita'
          sui  conti  medesimi  si  sono  ridotte  a  un  valore  non
          superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate  al
          1   gennaio  1997.  La  cadenza  temporale  delle  rate  di
          pagamento risultanti dalla normativa  vigente  decorre  dal
          raggiungimento   del   predetto  limite.  Con  decreto  del
          Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno,
          da emanare entro il  15  gennaio  1997,  sono  disciplinati
          modalita' e termini degli accreditamenti di somme spettanti
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane".
             -  Il testo dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995
          (Ordinamento finanziario e contabile  degli  enti  locali),
          come  sopra modificato, e' il seguente: "1. Gli enti locali
          di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione degli enti  in
          stato  di  dissesto  finanziario  sino  all'emanazione  del
          decreto di cui all'art. 92, comma 3, e di  quelli  che  non
          hanno   ricostituito   i   fondi  vincolati  utilizzati  in
          precedenza, possono  disporre  l'utilizzo,  in  termini  di
          cassa  di  entrate  aventi  specifica  destinazione  per il
          finanziamento  di  spese  correnti,  anche  se  provenienti
          dall'assunzione  di  mutui con istituti diversi dalla Cassa
          depositi  e  prestiti  per   un   importo   non   superiore
          all'anticipazione   di   tesoreria   disponibile  ai  sensi
          dell'art. 68".
             - Il testo dell'art. 92, comma 3, del citato  D.Lgs.  n.
          77/1995  e'  il  seguente:  "3.  In  caso di esito positivo
          dell'esame la Commisione  di  ricerca  sottopone  l'ipotesi
          all'approvazione  del Ministro dell'interno che vi provvede
          con  proprio  decreto,  stabilendo  prescrizioni   per   la
          corretta ed equilibrata gestione dell'ente".