Art. 9. Trasferimento dei fondi agli enti locali 1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinamenti diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica della prima rata dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dei comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilita' liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunita' montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, gia' intestatari di contabilita' speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento della disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso "collettivi". 3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunita' montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilita' sulle contabilita' speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1 giugno per la seconda rata dei trasferimenti e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata. 4. Il Ministero dell'interno comunica altresi' ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate: a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997; b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997; c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997; c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 )) (( dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il )) (( 30 giugno 1997. )) 5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso "collettivi", sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilita' sulle contabilita' speciali con le modalita' di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o piu' assegnazioni, la somma da anticipare e' quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente e' quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria e' tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalita' previste dal comma 9. 6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni. 7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonche' degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi". Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione e' effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1 ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso "collettivi" entro la fine dell'esercizio 1997. 8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo puo' essere modificato con decreto del Ministero del tesoro. 9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o piu' titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilita' speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo. 9-bis. (( All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo )) (( 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto )) (( legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in )) (( stato di dissesto finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino )) (( all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3". )) 10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili. Riferimenti normativi: (a) Il testo dell'art. 34 del D.Lgs. n. 504 / 1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 34 (Assetto generale della contribuzione erariale). - 1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi: a) fondo ordinario; b) fondo consolidato; c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti. 3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della lege 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto l988, n. 362. 4. Per le comunita' montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b). 5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al presente articolo non e' riducibile nel triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3. 6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun anno". - Il testo dell'art. 1, comma 156, della citata legge n. 662/1996 e' il seguente: "156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e' attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilita' liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi". - Il testo dell'art. 28 del citato D.Lgs. n. 504/1992 e' il seguente: "Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi: a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane. b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane: c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni". - Il testo dell'art. 3, comma 214, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997. La cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio 1997, sono disciplinati modalita' e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunita' montane". - Il testo dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come sopra modificato, e' il seguente: "1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, comma 3, e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 68". - Il testo dell'art. 92, comma 3, del citato D.Lgs. n. 77/1995 e' il seguente: "3. In caso di esito positivo dell'esame la Commisione di ricerca sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente".