Art. 5 Disposizioni comuni 1. Lo Stato interviene finanziariamente in relazione ai costi delle attivita' teatrali di cui all'art. 1, con le modalita' previste ai successivi articoli e secondo i seguenti criteri di massima: a) Per le attivita' di produzione - i costi presi a riferimento riguardano in particolare gli oneri previdenziali ed assistenziali versati complessivamente dall'organismo teatrale, maggiorati di una quota forfettaria a remunerazione dei costi di allestimento; per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica i costi di allestimento saranno oggetto di separata valutazione. Nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, per ogni iniziativa, gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino ad un massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia, salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto e' portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare. Per le iniziative di cui agli artt. 9, 10 e 11, in caso di una prevalenza di recite di autore italiano contemporaneo o di paese comunitario, i costi presi a riferimento per la determinazione del contributo saranno maggiorati di una quota forfettaria. Per le imprese di cui agli artt. l2, 13 e 15 gli oneri di cui sopra saranno maggiorati di una quota forfettaria in presenza di una prevalenza di recite di autore italiano contemporaneo o di paese comunitario, nonche' di una ulteriore quota forfettaria in caso di recite con contratti a percentuale, comunque non inferiori al 60% delle recite complessivamente realizzate. b) Per le attivita' di ospitalita' - I costi presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono: 1) quelli relativi a recite finanziate con compensi a percentuale sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, nella misura che sara' determinata con apposito provvedimento; 2) I costi di ospitalita' di formazioni teatrali non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, saranno valutati con le modalita' di cui al precedente punto 1), entro il tetto massimo del 25% dei costi delle compagnie sovvenzionate. c) Per la distribuzione - i costi presi a riferimento riguardano, di regola, quelli riferiti a organismi beneficiari di intervento finanziario dello Stato, con le stesse modalita' stabilite al precedente punto b), nonche' le spese connesse alla gestione della sala, alla promozione e alla pubblicita'. d) Per la promozione - i costi presi a riferimento riguardano, di regola, quelli concernenti l'attivita' istituzionale, con esclusione delle spese generali. e) Per le rassegne ed i festival - i costi presi a riferimento sono quelli riguardanti l'ospitalita' e/o la produzione e la pubblicita'. 2. Ai fini della valutazione qualitativa delle iniziative si terra' conto dei seguenti elementi: - validita' culturale del progetto artistico; - direzione artistica; - validita' organizzativa e gestionale degli organismi, valutata anche tenendo conto della esatta e tempestiva corresponsione dei compensi, pattuiti contrattualmente, agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonche' dell'equilibrio finanziario della gestione; - continuita' del nucleo artistico e della stabilita' pluriennale dell'impresa; - spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario e validita' dello stesso; - committenza di nuove opere; - attenzione prestata alla drammaturgia contemporanea rapportata alle problematiche della vita civile; - qualita' e numero degli spettacoli ospitati. - specifica e collaudata peculiarita' delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'; - innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali. - coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo. Una particolare valutazione qualitativa sara' riservata, a non piu' di dieci compagnie, in ragione della specificita' e dell'organicita' del progetto drammaturgico e culturale elaborato. 3. In sede di valutazione del progetto si terra' inoltre conto dei seguenti elementi: - interesse pubblico, con riferimento al territorio in cui operano gli organismi e in particolare, alle aree carenti di strutture e di offerta culturale e/o alle aree depresse; - funzione di servizio sul territorio; - vocazione sociale delle associazioni culturali e delle imprese cooperative autogestite. Speciale attenzione sara', altresi', riservata ai Teatri e alle Compagnie che presentino, nell'ambito del progetto globale, un programma organico di promozione del pubblico dei giovani (v. art. 26). 4. L'intervento finanziario dello Stato non puo' eccedere: - il pareggio di bilancio; - il 60% delle uscite complessive del bilancio stesso, nel quale puo' essere inserita la quota di ripiano del bilancio di stagioni teatrali precedenti a quella considerata, fatta eccezione per le iniziative di cui ai successivi articoli 7, 8 e 23. Ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili, l'Amministrazione si riserva di definire i limiti di oscillazione dell'intervento finanziario in relazione al contributo della stagione teatrale precedente definitivamente assegnato in sede consuntiva. Tali limiti potranno essere di diversa ampiezza in relazione alle varie dimensioni dei contributi dell'anno precedente. In ogni caso i costi in sede di esame del preventivo potranno essere considerati compatibilmente con le disponibilita' finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attivita' di prosa. 5. L'Amministrazione - sentita la Commissione Consultiva per la Prosa - si riserva la facolta' di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga piu' rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante o alla normativa vigente. 6. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato, l'Amministrazione si riserva la facolta' di commisurarne l'entita' ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attivita'). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attivita' svolta. 7. E' ammessa la finanziabilita' di coproduzioni, preferibilmente fra due organismi, solo per la realizzazione di spettacoli che richiedano un particolare impegno artistico, finanziario e organizzativo, motivato da adeguata relazione dei rispettivi direttori artistici. Le recite realizzate in coproduzione saranno valutate, ai fini degli interventi finanziari previsti nella presente circolare, in presenza di una compartecipazione artistica e finanziaria dei diversi organismi, nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione regolarmente documentati. 8. Salvo che nei casi di errore materiale o di violazioni di norme della presente circolare puntualmente indicate, e' esclusa la possibilita' di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attivita' svolta, salvo che per gli enti di cui all'art.7, o nei casi in cui, in sede di prima assegnazione, sia fatta esplicita riserva di ulteriori interventi finanziari. 9. L'Amministrazione potra' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, avvalendosi dell'Ufficio VI - Affivita' - Ispettive istituito con D.P.C.M. 2 agosto 1995 ovvero tramite la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di accertare la regolarita' dei bilanci relativi all'attivita' teatrale da effettuare o effettuata. 10. L'Amministrazione si riserva la facolta' di erogare il contributo gia' definito su parere della Commissione, dopo l'effettuazione di ispezione che accerti - ove ritenuto opportuno - l'attendibilita' dei dati presentati dal soggetto istante. 11. Il Dipartimento dello Spettacolo esclude dai finanziamenti, per un periodo di un anno, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere. Nei casi di particolare gravita' la sanzione dell'esclusione pao' essere aumentata fino a tre anni.