Art. 6
                       Acconti e anticipazioni
    1.   A   richiesta   dei  beneficiari  puo'  essere  disposta  la
liquidazione di un acconto o  di  una  anticipazione  dell'intervento
finanziario  concesso, secondo le modalita' ed i requisiti di seguito
indicati.
    2. Puo'  essere  disposta  la  liquidazione  di  un  acconto  del
contributo,  fino  ad  un  massimo  del 60%, per iniziative che siano
state destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato per almeno
tre anni negli ultimi cinque, abbiano regolarizzato la documentazione
relativa agli anni precedenti e documentino almeno il 60% delle spese
considerate  ai  fini   dell'intervento   finanziario,   nonche'   la
realizzazione di almeno il 60% dell'attivita' recitativa.
    3.  Puo' essere disposta la liquidazione di una anticipazione del
contributo, fino a un massimo dell'80%, per le iniziative  che  siano
state  destinatarie dell'intervento finanziario dello Stato da almeno
sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni
precedenti, previa documentazione dello svolgimento di almeno il  50%
dei minimi di attivita' recitativa prevista dalla presente circolare.
    4.  Per  i  festival  e  le  rassegne  di  rilevanza nazionale ed
internazionale di cui al D.M. previsto al successivo art.  22  potra'
essere   concessa  una  anticipazione  fino  al  40%  del  contributo
assegnato previa presentazione  della  documentazione  relativa  alle
spese  gia'  sostenute  per  la preparazione e l'organizzazione della
manifestazione.
    5. In mancanza  o  in  caso  di  incompletezza  della  prescritta
documentazione relativa al consuntivo, decorso un anno dalla chiusura
della  stagione  teatrale, sara' disposta la decadenza dall'acconto o
dall'anticipazione e saranno attivate le procedure  per  il  recupero
degli  stessi. In tale ipotesi, l'organismo e' escluso dai contributi
per un periodo di  due  anni  e  comunque  fino  a  restituzione  dei
finanziamenti percepiti.
    6.  La  documentazione  prevista  ai  commi  2 e 3, relativa alla
stagione   teatrale   in   corso,   puo'   essere    sostituita    da
autocertificazione  accompagnata  da  fideiussione  bancaria  per  il
valore corrispondente all'anticipazione o acconto richiesti.