Art. 2.
                         Anticipo d'imposta
  1. All'articolo  3 della legge  23 dicembre  1996, n. 662,  i commi
211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:
  " (( 211.  )) I soggetti indicati nell'articolo 23  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, riguardante i
sostituti d'imposta per  i redditi da lavoro  dipendente, sono tenuti
al  versamento  di un  importo  pari  al 5,89  e  al  3,89 per  cento
dell'ammontare complessivo  dei trattamenti di fine  rapporto, di cui
all'articolo  2120  del  codice  civile,  maturati  al  31  dicembre,
rispettivamente, dell'anno  1996 e  1997, a  titolo di  acconto delle
imposte  dovute  su  tali  trattamenti  dai  dipendenti.  Ognuno  dei
predetti ammontari e' comprensivo delle  rivalutazioni ed e' al netto
delle  somme  gia' erogate  a  titolo  di  anticipazione fino  al  31
dicembre di tali  anni. Al versamento di ognuno degli  importi di cui
al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1
del decretolegislativo  3 febbraio  1993, n.  29, nonche'  quelli che
alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:
  a) non  superiore a cinque,  limitatamente al versamento del  2 per
cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
  b) non  superiore a 15, limitatamente  all'ulteriore versamento del
3,89 per  cento degli importi  maturati al 31 dicembre  1996, nonche'
alla  prevista  intera  percentuale  degli  importi  maturati  al  31
dicembre 1997;
  (( b    -bis)    non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore ))
(( versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31      ))
(( dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente      ))
(( assunzione.                                                     ))
  (( 211    -bis.    Il versamento previsto dal comma 211 non e'   ))
(( dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30     ))
(( ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli        ))
(( addetti delle singole aziende.                                  ))
  (( 211  -ter.  Sono parimenti escluse dal  versamento le quote   ))
(( di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto      ))
(( comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di  ))
(( cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive ))
(( modificazioni e integrazioni.                                   ))
  212.  Gli  importi  indicati  al  comma  211,  da  riportare  nella
dichiarazione  prevista nell'articolo  7 del  decreto del  Presidente
della   Repubblica    29   settembre   1973,   n.    600,   relativa,
rispettivamente, al  1997 e  al 1998, vanno  versati in  parti uguali
entro  il 31  luglio  e il  30  novembre dei  predetti  anni, con  le
modalita' prescritte per il versamento  delle ritenute sui redditi da
lavoro dipendente.
  ((  213. ))  L'importo  di  cui al  comma  211, nell'ammontare  che
risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo
i criteri  previsti dal  quarto comma  dell'articolo 2120  del codice
civile. Esso  costituisce credito  di imposta,  da utilizzare  per il
versamento delle ritenute applicate  sui trattamenti di fine rapporto
corrisposti a  decorrere dal 1  gennaio 2000, fino a  concorrenza del
9,78  per cento  di  detti trattamenti,  ovvero,  se superiore,  alla
percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo
a tale data  e i trattamenti di fine rapporto  risultanti alla stessa
data.  Se precedentemente  al 1  gennaio 2000  il credito  di imposta
risulta  superiore   al  12   per  cento  dei   trattamenti  residui,
l'eccedenza e' utilizzata per  il versamento delle ritenute applicate
sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.".
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso
il Fondo  di garanzia  di cui  all'articolo 2  della legge  29 maggio
1982, n. 297,  e' autorizzato a prestare idonee  garanzie, nei limiti
delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti
indicati all'articolo 3, comma 211,  della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come   modificato  dal  presente  articolo,   che  ne  facciano
richiesta,  da  utilizzare esclusivamente  a  fronte  di aperture  di
credito destinate all'anticipazione delle  imposte sul trattamento di
fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
  3. A  carico dei soggetti  di cui  al richiamato articolo  3, comma
211,  della legge  23  dicembre  1996, n.  662,  come modificato  dal
presente  articolo,   e'  posto  un  contributo   sulla  retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
per il finanziamento  dell'intervento di cui al comma  2. L'entita' e
la durata del contributo e'  da determinarsi con decreto del Ministro
del lavoro  e della previdenza  sociale, di concerto con  il Ministro
del tesoro, sentite  le associazioni di categoria  interessate, (( da
emanarsi entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. ))
          Riferimenti normativi:
            -  La  legge  23  dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica".
            - Si trascrive il testo  dell'art.    2  della  legge  29
          maggio   1982,   n.     297,  contenente:  "Disciplina  del
          trattamento  di  fine   rapporto   e   norme   in   materia
          pensionistica":
            "Art.  2 (Fondo  di  garanzia ). -  E'  istituito  presso
          l'Istituto  nazionale   della previdenza sociale il  "Fondo
          di garanzia per il  trattamento di fine rapporto"   con  lo
          scopo  di    sostiuirsi  al  datore  di  lavoro  in caso di
          insolvenza del medesimo nel pagamento  del  trattamento  di
          fine  rapporto,  di  cui  all'art.  2120 del codice civile,
          spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
            Trascorsi quindici   giorni dal    deposito  dello  stato
          passivo,  reso  esecutivo ai sensi   dell'art. 97 del regio
          decreto  16    marzo  1942,  n.    267,  ovvero  dopo    la
          pubblicazione  della  sentenza  di    cui all'art. 99 dello
          stesso  decreto,  per  il    caso  siano   state   proposte
          opposizioni  o  impugnazioni  riguardanti   il suo credito,
          ovvero    dalla  pubblicazione  della    sentenza        di
          omologazione   del  concordato   preventivo,  il lavoratore
          o i  suoi aventi  diritto possono  ottenere a   domanda  il
          pagamento,  a    carico del fondo,  del trattamento di fine
          rapporto di lavoro   e dei   relativi   crediti  accessori,
          previa detrazione  delle somme eventualmente corrisposte.
            Nell'ipotesi  di  dichiarazione    tardiva  di crediti di
          lavoro di cui all'art. 101 del    regio  decreto  16  marzo
          1942, n.  267, la domanda di cui al  comma precedente  puo'
          essere  presentata    dopo  il   decreto di ammissione   al
          passivo  o dopo   la   sentenza che   decide il    giudizio
          insorto   per   l'eventuale   contestazione   del  curatore
          fallimentare.
            Ove l'impresa   sia sottoposta  a  liquidazione    coatta
          amministrativa  la    domanda    puo'  essere    presentata
          trascorsi   quindici  giorni    dal  deposito  dello  stato
          passivo,  di  cui all'art. 209   del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte  opposizioni
          o  impugnazioni   riguardanti il  credito di  lavoro, dalla
          sentenza che decide su di esse.
            Qualora il   datore  di    lavoro,  non    soggetto  alle
          disposizioni  del regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,
          non  adempia, in  caso  di risoluzione  del   rapporto   di
          lavoro,  alla   corresponsione  del trattamento dovuto o vi
          adempia  in misura parziale, il lavoratore o i suoi  aventi
          diritto possono  chiedere  al   fondo il   pagamento    del
          trattamento  di  fine  rapporto,    sempreche',  a  seguito
          dell'esperimento   dell'esecuzione   forzata      per    la
          realizzazione del  credito relativo a detto trattamento, le
          garanzie   patrimoniali siano risultate in tutto o in parte
          insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione  in
          materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
            Quanto   previsto  nei     commi  precedenti  si  applica
          soltanto nei casi in  cui  la  risoluzione   del   rapporto
          di   lavoro   e  la  procedura concorsuale   od   esecutiva
          siano   intervenute   successivamente all'entrata in vigore
          della presente legge.
            I pagamenti  di cui al  secondo, terzo,  quarto e  quinto
          comma  del  presente   articolo sono   eseguiti   dal fondo
          entro  60 giorni  dalla richiesta   dell'interessato.    Il
          fondo  e'  surrogato  di diritto  al lavoratore  o  ai suoi
          aventi    causa   nel privilegio  spettante  sul patrimonio
          dei datori  di lavoro ai sensi degli articoli  2751 -bis  e
          2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
            Il  fondo,  per   le cui entrate ed uscite e'  tenuta una
          contabilita' separata  nella gestione    dell'assicurazione
          obbligatoria  contro  la disoccupazione, e' alimentato  con
          un contributo a  carico dei datori di lavoro pari allo 0,03
          per cento della retribuzione di  cui  all'art.    12  della
          legge 30 aprile  1969, n. 153,  a decorrere dal  periodo di
          paga  in  corso   al 1 luglio 1982. Per tale  contributo si
          osservano   le   stesse   disposizioni       vigenti    per
          l'accertamento  e  la riscossione dei contributi  dovuti al
          Fondo  pensioni      dei   lavoratori      dipendenti.   Le
          disponibilita'  del  fondo di garanzia non possono in alcun
          modo essere utilizzate   al   di   fuori   della  finalita'
          istituzionale  del  fondo stesso. Al fine di assicurare  il
          pareggio   della  gestione,  l'aliquota  contributiva  puo'
          essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto
          del  Ministro del  lavoro  e   della previdenza    sociale,
          di  concerto   con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il
          consiglio   di amministrazione dell'INPS,  sulla base delle
          risultanze  del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
            Il datore di lavoro deve integrare  le  denunce  previste
          dall'art.  4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978,
          n. 352, convertito,  con  modificazione,  nella  legge    4
          agosto   1978,  n.    467,  con  l'indicazione  dei    dati
          necessari  all'applicazione   delle  norme  contenute   nel
          presente    articolo    nonche'      dei    dati   relativi
          all'accantonamento effettuato   nell'anno    precedente  ed
          all'accantonamento  complessivo risultante  a  credito  del
          lavoratore.   Si   applicano   altresi'  le disposizioni di
          cui ai commi secondo,   terzo  e  quarto  dell'art.  4  del
          predetto    decretolegge.  Le   disposizioni   del presente
          comma non  si applicano al rapporto di lavoro domestico.
            Per   i giornalisti   e per   i  dirigenti    di  aziende
          industriali,  il  fondo di  garanzia per  il trattamento di
          fine rapporto  e' gestito, rispettivamente,   dall'Istituto
          nazionale     di    previdenza    dei giornalisti  italiani
          "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza
          per i dirigenti di aziende industriali".
            -  I soggetti, cui si riferisce  il comma 211 dell'art. 3
          della gia' citata legge n. 662/1996, come modificato  dalla
          legge  qui  pubblicata,  sono   indicati nell'art.   23 del
          D.P.R. 29  settembre 1973,  n. 600, recante:  "Disposizioni
          comuni  in  materia  di   accertamento   delle imposte  sui
          redditi", di cui si trascrive il testo:
            "Art.  23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).  -
          Gli enti e  le societa' indicati  nell'art. 2  del  decreto
          del  Presidente  della   Repubblica    29  settembre  1973,
          n.  598,  le   societa'  e associazioni indicate  nell'art.
          5   del decreto  del    Presidente  della  Repubblica    29
          settembre    1973,   n.   597, e   le  persone fisiche  che
          esercitano imprese commerciali ai  sensi  dell'art.  51  di
          detto  decreto  o imprese agricole,   i quali corrispondono
          compensi e  altre somme di cui  all'art.  46 dello   stesso
          decreto    per prestazioni   di  lavoro dipendente,  devono
          operare  all'atto  del pagamento   una ritenuta   a  titolo
          di  acconto    dell'imposta    sul  reddito   delle persone
          fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
            a)  sugli    emolumenti  comunque    denominati,  esclusi
          quelli indicati alle  successive lettere  b),  e  c), sulle
          pensioni    e sulla   parte imponibile delle  indennita' di
          cui  al terzo comma dell'art.  48 del predetto decreto  del
          Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n.    597,
          corrisposti    in  ciascun    periodo    di  paga,   con le
          aliquote  dell'imposta    sul  reddito    delle     persone
          fisiche,   ragguagliando     al  periodo     di     paga  i
          corrispondenti    scaglioni    annui  di     reddito     ed
          effettuando le detrazioni  previste negli articoli 15 e  16
          del  detto  decreto    rapportate al   periodo   stesso. Le
          detrazioni  di cui  agli articoli  15 e   16 del    decreto
          del  Presidente   della Repubblica  29 settembre  1973,  n.
          597,  sono   effettuate  a  condizione  che  il percipiente
          dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;
            b)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e   sui compensi della
          stessa natura, con  le  aliquote dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone      fisiche,   ragguagliando   a   mese   i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
            c)  sugli    emolumenti  arretrati    relativi  ad   anni
          precedenti  con i criteri  di cui  all'art. 13  del decreto
          indicato nella   precedente lettera   a), intendendo    per
          reddito  complessivo netto  l'ammontare globale dei redditi
          di  lavoro    dipendente percepiti dal prestatore di lavoro
          nel biennio precedente;
            d) sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
            I soggetti  indicati nel  primo comma  devono  effettuare
          entro  due  mesi  dalla    fine  dell'anno  e, in   caso di
          cessazione del    rapporto  di  lavoro,    alla    data  di
          cessazione,    il    conguaglio tra   le   ritenute operate
          sugli emolumenti  di   cui alle   lettere a)   e    b)  del
          comma  precedente  nonche'  sugli  emolumenti di   cui alla
          lettera b) dell'art.  47 del decreto indicato nel   secondo
          comma,  lettera  a),    e l'imposta dovuta   sull'ammontare
          complessivo  degli emolumenti  stessi, tenendo conto  delle
          sole  detrazioni  d'imposta   gia' applicate a  norma della
          lettera a), del secondo comma.
            Le  disposizioni  dei  precedenti   commi si    applicano
          anche    alle  persone  fisiche  che  esercitano  arti    e
          professioni ai sensi dell'art.   49 del   decreto  indicato
          nel   comma   precedente,      quando   corrispondono   per
          prestazioni   di  lavoro  dipendente  compensi    e   altre
          somme  deducibili  ai   fini della determinazione  del loro
          reddito  di lavoro autonomo.
            Per le pensioni  e per le indennita' di   fine  rapporto,
          corrisposte  su  fondi  la    cui gestione e' demandata per
          legge  o per convenzione a soggetti  diversi dai  datori di
          lavoro, gli    obblighi  previsti    nei  commi  precedenti
          incombono  a  tali    soggetti, ferma restando, nel caso di
          convenzione, la  responsabilita'  solidale  del  datore  di
          lavoro.
            Per  i    rapporti  di  lavoro   dipendente che importano
          prestazioni di attivita'  lavorativa e  corresponsione   di
          emolumenti     per  una    sola  parte    dell'anno,  sugli
          emolumenti  corrisposti non  si  fa luogo  a ritenuta  fino
          a  concorrenza    dell'ammontare  di reddito corrispondente
          all'intero importo delle detrazioni   di  imposta  previste
          nell'art.  12  del  testo unico delle imposte  sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente della Repubblica    22
          dicembre  l986,  n.    917, e all'importo delle detrazioni,
          rapportate  al  periodo  di  lavoro   nell'anno,   previste
          nell'art.  13  del  medesimo  testo  unico  alle condizioni
          stabilite nella lettera    a)  del    secondo    comma  del
          presente    articolo; sulla  parte eccedente la ritenuta si
          applica    con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di
          reddito dell'imposta   sul reddito delle  persone  fisiche,
          computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.
            Ai   fini   dell'applicazione   della     ritenuta  sugli
          emolumenti indicati nelle lettere   a) e b)  del    secondo
          comma  si  tiene    conto  anche delle somme   corrisposte,
          delle  ritenute  operate  e   delle  detrazioni  effettuate
          nel   corso del precedente rapporto  di lavoro intrattenuto
          dal  dipendente   nello stesso   periodo   di   imposta  ed
          indicate   nel certificato  di  cui al  comma  2  dell'art.
          7  -bis che   lo   stesso dipendente  puo'  consegnare,  al
          nuovo datore di lavoro".
            -    Il testo   dell'art.   12   della legge   30  aprile
          1969, n.  153, recante:   "Revisione   degli    ordinamenti
          pensionistici   e  norme  in materia di sicurezza sociale",
          e' il seguente:
            "Art. 12. - Gli articoli 1  e    2  del  decreto-legge  1
          agosto  1945, n.  692, recepiti  negli articoli 27 e 28 del
          testo unico delle norme sugli assegni familiari,  approvato
          con decreto  30 maggio 1955, n.  797, e l'art. 29 del testo
          unico delle  disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
            "Per la  determinazione  della  base  imponibile  per  il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si  considera retribuzione tutto cio' che lavoratore riceve
          dal datore di lavoro in danaro o in  natura,  al  lordo  di
          qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
            Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
            1)  di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa,
          limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
            2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso
          di spese sostenute dal lavoratore  per  l'esecuzione  o  in
          occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
            5)  di  idennita' di panatica per i marittimi a terra, in
          sostituzione  del trattamento di bordo, limitatamente al 60
          per cento del suo ammontare;
            6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum a
          titolo  di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e   non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
            L'art.  74  del  testo  unico delle norme concernenti gli
          assegni familiari, approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori di assicurazione, tuttavia, resta  esclusa dalla
          retribuzione    imponibile   la      quota   dei   compensi
          provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel  limite
          massimo  del  50  per cento dell'importo lordo dei compensi
          stessi.
            L'elencazione  degli  elementi  esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
            La    retribuzione  come  sopra  determinata  e'   presa,
          altresi',  a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate"".