Art. 2. Anticipo d'imposta 1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti: " (( 211. )) I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti: a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996; b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997; (( b -bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore )) (( versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 )) (( dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di piu' recente )) (( assunzione. )) (( 211 -bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e' )) (( dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 )) (( ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli )) (( addetti delle singole aziende. )) (( 211 -ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote )) (( di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto )) (( comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di )) (( cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive )) (( modificazioni e integrazioni. )) 212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalita' prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente. (( 213. )) L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e' rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.". 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. 3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, e' posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entita' e la durata del contributo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate, (( da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, contenente: "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica": "Art. 2 (Fondo di garanzia ). - E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostiuirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 -bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonche' dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto decretolegge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali". - I soggetti, cui si riferisce il comma 211 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 662/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, sono indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", di cui si trascrive il testo: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b), e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a), del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo testo unico alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'art. 7 -bis che lo stesso dipendente puo' consegnare, al nuovo datore di lavoro". - Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e' il seguente: "Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennita' di anzianita'; 4) di indennita' di cassa; 5) di idennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"".