Art. 3.
                    Trattamento di fine servizio
              e termini di liquidazione della pensione
  1. Il trattamento pensionistico dei dipendentidelle amministrazioni
pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli  di
cui  ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo,
e' corrisposto in  via  definitiva  entro  il  mese  successivo  alla
cessazione  dal  servizio.  In  ogni  caso l'ente erogatore, entro la
predetta  data,  provvede  a  corrispondere  in  via  provvisoria  un
trattamento  non  inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte
salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli.
  2.  Alla liquidazione  dei trattamenti  di fine  servizio, comunque
denominati, per  i dipendenti di  cui al  comma 1, loro  superstiti o
aventi causa, che ne hanno  titolo, l'ente erogatore provvede decorsi
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione
agli  aventi diritto  l'ente provvede  entro i  successivi tre  mesi,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
  3. Per i dipendenti  di cui al comma 1 cessati  dal servizio dal ((
29 marzo al  30 giugno 1997 )) e loro superstiti o aventi  causa,  il
trattamento di fine servizio e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio
1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.
  4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle   analoghe prestazioni erogate  dall'Istituto  postelegrafonici,
nonche'  a  quelle  relative  al  personale  comunque  iscritto  alle
gestioni dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
  5.    Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo non trovano
applicazione nei casi di cessazione dal servizio  per  raggiungimento
dei  limiti di eta' (( o di servizio )) previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, (( per collocamento a  riposo  d'ufficio  a  causa  del
raggiungimento  dell'anzianita' massima  di  servizio prevista  dalle
norme di legge o  di regolamento applicabili nell'amministrazione, ))
per inabilita'  derivante o  meno da causa  di servizio,  nonche' per
decesso  del  dipendente.  ((  Nei  predetti  casi  l'amministrazione
competente  e'  tenuta a  trasmettere,  entro  quindici giorni  dalla
cessazione  dal  servizio,   la  necessaria  documentazione  all'ente
previdenziale  che  dovra'  corrispondere   il  trattamento  di  fine
servizio nei tre mesi  successivi alla ricezione della documentazione
medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. ))
  6.  I  dipendenti  pubblici   che  abbiano  presentato  domanda  di
cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla
data di  entrata in  vigore del presente  decreto. I  dipendenti gia'
cessati  per causa  diversa dal  compimento dei  limiti di  eta' sono
riammessi  in  servizio  con  effetto  immediato  qualora  presentino
apposita  istanza entro  il  predetto termine  e  non abbiano  ancora
percepito, alla  data di entrata  in vigore del presente  decreto, il
trattamento di fine servizio, comunque denominato.
          Riferimenti normativi:
            -  Il testo   del comma 2 dell'art. 1  e dei commi 4 e  5
          dell'art. 2 del   D.Lgs.     3    febbraio     1993,     n.
          29         (Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
          amminstrazioni  pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico    impiego, a norma dell'art. 2 della
          legge   23   ottobre   1992,   n.    421)   e    successive
          modificazioni  e integrazioni, e' il seguente:
            "Art.   1, comma  2. -  Per amministrazioni  pubbliche si
          intendono tutte le    amministrazioni  dello    Stato,  ivi
          compresi  gli   istituti e scuole di ogni ordine e grado  e
          le istituzioni educative,  le  aziende  ed  amministrazioni
          dello  Stato  ad  ordinamento    autonomo,  le  regioni, le
          province, i   comuni, le   comunita'    montane,  e    loro
          consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,
          gli istituti   autonomi case   popolari,   le  camere    di
          commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  e  loro
          associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici   non  economici
          nazionali,   regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            "Art. 2,  commi 4  e 5. -  4. In  deroga ai commi  2 e  3
          rimangono disciplinati  dai   rispettivi   ordinamenti:   i
          magistrati    ordinari,  amministrativi  e   contabili, gli
          avvocati e  procuratori dello Stato, il personale  militare
          e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della
          carriera   diplomatica e della carrieria    prefettizia,  a
          partire  rispettivamente  dalle qualifiche di segretario di
          legazione e di vice consigliere di prefettura, i  dirigenti
          generali  nominati  con  decreto  del  Presidente     della
          Repubblica     previa  deliberazione    del  Consiglio  dei
          Ministri, e  quelli  agli  stessi  equiparati  per  effetto
          dell'art.  2  della  legge  8 marzo 1985, n.  72, nonche' i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio    dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle leggi 4  giugno 1985, n.  281 e 10 ottobre  1990,  n.
          287.
            5.  Il  rapporto  di impiego dei professori e ricercatori
          universitari  resta    disciplinato  dalle     disposizioni
          rispettivamente   vigenti,     in  attesa  della  specifica
          disciplina  che  la  regoli  in    modo  organico   ed   in
          conformita'    ai principi  della  autonomia  universitaria
          di  cui all'art. 33  della Costituzione ed  agli articoli 6
          e  seguenti della legge  9 maggio  1989,  n.   168,  tenuto
          conto    dei   principi di   cui all'art. 2, comma 1, della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".