Art. 3-bis.
                Modifiche all'articolo 1 della legge
                      23 dicembre 1996, n. 662
  (( 1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, ))
(( n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza        ))
(( pubblica, e' sostituito dal seguente:                           ))
  (( "181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 ))
(( dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti ))
(( previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione     ))
(( delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n.  ))
(( 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad          ))
(( effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui          ))
(( all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive ))
(( modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per      ))
(( ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali ))
(( emissioni non concorrono al raggiungimento del limite           ))
(( dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici            ))
(( annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. ))
(( Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 ))
(( miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti   ))
(( enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare ))
(( in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme  ))
(( previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;   ))
(( l'importo di ciascuna annualita' sara' determinato in relazione ))
(( all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli     ))
(( enti previdenziali".                                            ))
  (( 2. Il quarto periodo del  comma 182 dell'articolo 1 della citata
))
(( legge n. 662 del 1996 e' sostituito dai seguenti: "Per gli anni ))
(( successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli   ))
(( interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione     ))
(( dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed  ))
(( impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la    ))
(( prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati        ))
(( sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla   ))
(( data di pagamento".                                             ))
 (( 3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata ))
(( legge n. 662 del 1996 e' abrogato.                              ))
          Riferimenti normativi:
            -  Il   testo vigente   del comma  182 dell'art.  1 della
          gia' citata legge  n. 662/1996,  come modificato  dai commi
          2 e  3 del  presente articolo, e' il   seguente:  "182.  Il
          diritto  al    pagamento  delle somme arretrate di cui   al
          comma 181 spetta ai soli   soggetti interessati e  ai  loro
          superstiti  aventi  titolo  alla pensione di reversibilita'
          alla data del 30 marzo  1996.    La  verifica  annuale  del
          requisito  reddituale per  il diritto  all'integrazione del
          trattamento e'   effettuata  non  solo  in    relazione  ai
          redditi  riferiti all'anno  1983, ma  anche con riferimento
          ai    redditi degli  anni successivi.  Nella determinazione
          dell'importo   maturato   al   31    dicembre   1995    non
          concorrono  gli interessi e la  rivalutazione monetaria. ((
          Per      gli  anni  successivi,  sulle  somme    ancora  da
          rimborsare, sono  dovuti gli   interessi sulla base  di  un
          tasso  annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al
          consumo per le  famiglie di operai ed  impiegati  accertata
          dall'ISTAT  per l'anno precedente.  Con la prima annualita'
          sono corrisposti  gli  interessi    maturati    sull'intero
          ammontare   degli  arretrati  dal  1 gennaio 1996 alla data
          di pagamento".