Art. 3-bis. Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (( 1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, )) (( n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza )) (( pubblica, e' sostituito dal seguente: )) (( "181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 )) (( dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti )) (( previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione )) (( delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. )) (( 240 del 1994, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad )) (( effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui )) (( all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive )) (( modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per )) (( ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali )) (( emissioni non concorrono al raggiungimento del limite )) (( dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici )) (( annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. )) (( Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 )) (( miliardi per la prima annualita', sara' versato ai competenti )) (( enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare )) (( in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme )) (( previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; )) (( l'importo di ciascuna annualita' sara' determinato in relazione )) (( all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli )) (( enti previdenziali". )) (( 2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata )) (( legge n. 662 del 1996 e' sostituito dai seguenti: "Per gli anni )) (( successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli )) (( interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione )) (( dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed )) (( impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la )) (( prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati )) (( sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla )) (( data di pagamento". )) (( 3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata )) (( legge n. 662 del 1996 e' abrogato. )) Riferimenti normativi: - Il testo vigente del comma 182 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662/1996, come modificato dai commi 2 e 3 del presente articolo, e' il seguente: "182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. (( Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualita' sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data di pagamento".