Art. 4.
          Disposizioni in materia di condono previdenziale
  1.  I soggetti  tenuti al  versamento  dei contributi  e dei  premi
previdenziali  ed assistenziali,  debitori  per  contributi omessi  o
pagati tardivamente  relativi a periodi contributivi  maturati fino a
tutto  il  mese  di  dicembre 1996,  possono  regolarizzare  la  loro
posizione  debitoria  nei  confronti  degli enti  stessi  presso  gli
sportelli unificati di  cui all'articolo 14, comma 4,  della legge 30
dicembre  1991,   n.  412,   come  modificato  dall'articolo   1  del
decreto-legge 15  gennaio 1993, n. 6,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31
maggio 1997, di  quanto dovuto a titolo di contributi  e premi stessi
maggiorati,  in luogo  delle sanzioni  civili, degli  interessi nella
misura del  10 per cento annuo,  nel limite massimo del  40 per cento
dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
  2. La regolarizzazione puo'  avvenire, secondo le modalita' fissate
dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di
uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il
31  maggio 1997.  Fermo  restando quanto  disposto dall'articolo  10,
comma 13 - (( quinquies )) , del decreto - legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1997, n.
30, la  scadenza della prima  e della seconda  rata e' fissata  al 31
maggio 1997.  L'importo delle rate, comprensivo  degli interessi pari
al  7  per  cento  annuo,   e'  calcolato  applicando  al  debito  il
coefficiente  indicato alla  colonna 4  della tabella  A allegata  al
presente decreto.
  3. Le disposizioni  di cui ai commi 1 e  2 possono applicarsi oltre
che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini
di cui  all'articolo 1, comma 226,  della legge 23 dicembre  1996, n.
662,   anche  ai   soggetti   che  abbiano   presentato  domanda   di
regolarizzazione   contributiva   ai   sensi  dell'articolo   3   del
decreto-legge  24  settembre 1996,  n.  499,  e dell'articolo  2  del
decreto -  legge 23  ottobre 1996, n.  538, relativamente  alla parte
residua del debito.
  4. I  datori di lavoro  agricolo, i coltivatori  diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi  concedenti e gli imprenditori  agricoli a titolo
principale,  debitori  per  contributi   omessi  relativi  a  periodi
contributivi maturati fino a tutto  il mese di dicembre 1996, purche'
in scadenza entro la data di  entrata in vigore del presente decreto,
possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli
enti, previa presentazione della domanda  entro il 31 maggio 1997, in
20 rate  semestrali consecutive, di cui  la prima entro il  31 maggio
1997, secondo  le modalita'  fissate dagli  enti impositori.  Le rate
successive alla  prima saranno maggiorate  degli interessi del  5 per
cento annuo  per il periodo  di differimento, secondo il  criterio di
cui al comma 2, ultimo  periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto
a  titolo di  contributi  o  premi puo'  avvenire  anche mediante  il
pagamento, attualizzato  al tasso del  5 per cento annuo  della quota
capitale  dovuta sulla  base delle  predette  20 rate,  in una  unica
soluzione entro il 31 maggio 1997,  ovvero in tre rate scadenti il 31
maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente
nelle misure del  10 per cento, del  40 per cento e del  50 per cento
del dovuto.
  ((    4-bis.    Le obbligazioni sorte a titolo di somme          ))
(( aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi    ))
(( contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al ))
(( comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del     ))
(( presente decreto, sono estinte e non si da' luogo alla          ))
(( riscossione dei corrispondenti importi.                         ))
  5.  Possono  essere  corrisposti  con le  modalita'  ed  i  termini
previsti dal comma 4 anche i  contributi che hanno formato oggetto di
procedure  di  regolarizzazione  agevolata  ai  sensi  di  precedenti
disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.
  6. Restano confermate le disposizioni  di cui all'articolo 1, commi
228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.
  ((    6-bis.    Nell'ambito del potere di adozione di            ))
(( provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto  ))
(( legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate     ))
(( dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo  ))
(( deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono   ))
(( per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione  ))
(( ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato      ))
(( decreto legislativo.                                            ))
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo    del  comma 4 dell'art. 14 della  legge 30
          dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia  di  finanza
          pubblica),  come  modificato dall'art.   1   del   D.L.  15
          gennaio  1993,  n.   6,   convertito,   con  modificazioni,
          dalla  legge  17 marzo 1993,  n. 63, e' il seguente: "4.  A
          decorrere   dal    1   gennaio   1992   le      iscrizioni,
          variazioni    e cancellazioni   all'INPS,   all'INAIL,   al
          Servizio  per  i  contributi agricoli  unificati (SCAU)   e
          alle  camere    di  commercio,    industria,  artigianato e
          agricoltura nonche'   alle  commissioni    provinciali  per
          l'artigianato,   e    le  operazioni  che  interessino   la
          competenza dell'Amministrazione   finanziaria   poste    in
          essere   da   parte   delle aziende che  svolgono attivita'
          economica con  lavoratori dipendenti, nonche' da  parte dei
          lavoratori autonomi,  artigiani, commercianti,  coltivatori
          diretti,  mezzadri  e coloni, e loro familiari coadiuvanti,
          sono   effettuate    esclusivamente   presso      sportelli
          polifunzionali  istituiti   nelle  sedi  di  ciascuno degli
          anzidetti    organismi.    La  denuncia    di   iscrizione,
          variazione  e    cancellazione  presentata    dal datore di
          lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno
          dei   predetti organismi   ai sensi   e per    gli  effetti
          previsti  dalle vigenti   disposizioni ha  efficacia  anche
          nei   conronti degli   altri soggetti    interessati    nei
          limiti  delle  rispettive  competenze  di legge".
            -  Si  trascrive  il  testo  del  comma  13  -  quinquies
          dell'art.  10  del  D.L.    31  dicembre  1996,    n.   669
          (Disposizioni urgenti  in materia tributaria, finanziaria e
          contabile     a  completamento  della  manovra  di  finanza
          pubblica   per      l'anno      1997)      convertito,  con
          modificazioni, dalla   legge 28   febbraio   1997,   n.  30
          (testo    coordinato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -   serie
          generale - n. 54 del  6 marzo 1997): "13- quinquies. Per  i
          soggetti  operanti  nell'ambito delle  aree territoriali di
          cui agli articoli 1,   2 e  5b  del  regolamento  (CEE)  n.
          2052/88    del    Consiglio, del   24   giugno   1988, come
          modificato    dal  regolamento  (CEE)     n.  2081/93   del
          Consiglio,  del 20 luglio  1993, la regolarizzazione di cui
          ai commi 226 e 227 dell'art.  1  della  legge  23  dicembre
          1996,    n.  662,  puo'    avvenire, secondo le   modalita'
          fissate dagli enti   impositori, anche in    sessanta  rate
          bimestrali,    la  prima delle quali da versare entro il 31
          marzo 1997".
            - Il   testo del comma  226,    dell'art.  1  della  gia'
          citata  legge  n.    662  /  1996,  e' il seguente: "226. I
          soggetti tenuti al versamento dei contributi e   dei  premi
          previdenziali  ed    assistenziali, debitori per contributi
          omessi  o   pagati  tardivamente    relativi  a     periodi
          contributivi  maturati    fino  a tutto   il mese di giugno
          1996, possono regolarizzare la  loro posizione    debitoria
          nei  confronti    degli  enti stessi presso   gli sportelli
          unificati  di cui all'art. 14,   comma 4,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  412,  come  modificato dall'art. 1 del
          decreto - legge 15 gennaio  1993,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante
          il versamento, entro il 31 marzo 1997,  di quanto dovuto  a
          titolo  di contributi e  premi stessi maggiorati,  in luogo
          delle sanzioni  civili, degli  interessi nella  misura  del
          17  per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei
          contributi e dei premi complessivamente dovuti".
            - Il testo dell'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499
          (Norme in materia previdenziale), non convertito in  legge,
          era il seguente:
            "Art.  3    (Regolarizzazione  contributiva).  -  1.    I
          soggetti tenuti   al versamento   dei   contributi e    dei
          premi  previdenziali   e assistenziali, che  denunciano per
          la  prima volta la   loro posizione  presso  gli  sportelli
          unificati  di  cui al comma 4  dell'art. 14 della legge  30
          dicembre  1991, n.  412,  come modificato  dall'art. 1  del
          decreto -legge 15 gennaio 1993,    n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 17 marzo 1993, n.  63, possono
          versare entro il 30 giugno 1996  i  contributi  e  i  premi
          relativi   a   periodi   precedenti   l'anzidetta  denuncia
          maggiorati,  in  luogo    delle  sanzioni   civili,   degli
          interessi nella misura  del 17 per  cento annuo nel  limite
          massimo  del    50  per  cento  dei  contributi e dei premi
          complessivamente dovuti.
            2. L'agevolazione  di cui al comma   1 si  applica  anche
          ai  soggetti  gia'  iscritti che risultino ancora  debitori
          per i contributi o premi omessi  o   pagati   tardivamente,
          relativi   a   periodi  contributivi maturati fino  a tutto
          il mese  di dicembre   1995, a   condizione che  versino  i
          contributi o premi e / o la relativa somma aggiuntiva entro
          lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
            3.   La  regolarizzazione  puo'    avvenire,  secondo  le
          modalita'  fissate  dagli  enti    impositori,  anche:  per
          debiti  di   importo fino a  lire 1 miliardo,   in  quattro
          rate,    di       uguale    importo,       da      pagarsi,
          rispettivamente,  la  prima    entro il 30 giugno 1996,  la
          seconda entro il 31 luglio   1996, la terza entro    il  30
          settembre  1996  e la quarta entro il 30 novembre 1996; per
          i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo  e  fino  a
          lire  5    miliardi,  in  sette rate, di uguale importo, da
          pagarsi,  rispettivamente, la  prima entro il    30  giugno
          1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il
          30  settembre  1996, la quarta  entro il 30 novembre  1996,
          la quinta entro  il 31 gennaio 1997, la sesta entro  il  31
          marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti
          di  importo  superiore  ai   5 miliardi di lire e fino a 20
          miliardi  di lire,  in nove  rate, di  uguale importo,   da
          pagarsi rispettivamente la prima  entro il 30 giugno 1996 ,
          la seconda entro il 31  luglio 1996, la  terza entro il  30
          settembre  1996,  la quarta entro il  30 novembre 1996,  la
          quinta entro  il 31 gennaio  1997, la sesta entro    il  31
          marzo  1997, la settima  entro il 31  maggio 1997, l'ottava
          entro    il  31    luglio  1997   e la nona   entro il   30
          settembre 1997; per  i debiti   d'importo superiore   a  20
          miliardi di  lire, in quattordici rate, di uguale  importo,
          da  pagarsi,  rispettivamente,  la prima entro il 30 giugno
          1996, la seconda entro il 31 luglio 1996,  la  terza  entro
          il  30   settembre 1996,   la quarta  entro il  30 novembre
          1996, la quinta entro il 31 gennaio  1997, la  sesta  entro
          il  31  marzo  1997,  la  settima  entro il 31 maggio 1997,
          l'ottava entro il 31 luglio 1997,  la nona   entro il    30
          settembre    1997, la   decima entro   il 30 novembre 1997,
          l'undicesima   entro il 31 gennaio    1998,  la  dodicesima
          entro il 31 marzo  1998, la tredicesima entro il 31  maggio
          1998  e  la quattordicesima   entro il  31 luglio  1998. Le
          rate successive   alla  prima  saranno  maggiorate    degli
          interessi  dell'8  per    cento  annuo  per  il  periodo di
          differimento.
            4. La regolarizzazione estingue  i    reati  previsti  da
          leggi speciali in materia di  versamento di contributi e di
          premi    e le obbligazioni per  sanzioni  amministrative  e
          per   ogni   altro   onere    accessorio  connessi  con  le
          violazioni  delle  norme  sul   collocamento nonche' con la
          denuncia e con il versamento   dei contributi o  dei  premi
          medesimi,  ivi  compresi  quelli  di  cui  all'art. 51  del
          testo   unico   delle  disposizioni    per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro    gli  infortuni  sui  lavoro    e le
          malattie  professionali,    approvato  con    decreto   del
          Presidente    della Repubblica   30 giugno  1965,  n. 1124.
          In  caso    di  regolarizzazione,  non  si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  6,  commi  9  e    10, del
          decreto-legge 9 ottobre 1989,    n.  338,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
            5. Nel  caso di  regolarizzazioni contributive effettuate
          ai  sensi  dell'art.  18,  commi da   1 a 3, della legge 23
          dicembre  1994,  n.  724,  dell'art.    14     -bis     del
          decretolegge     23   febbraio   1995,  n.  41, convertito,
          con modificazioni,  dalla legge  22 marzo   1995, n.    85,
          dell'art.    4, comma   8,   del   decreto-legge 7   aprile
          1995, n.  105, dell'art. 4,  comma 9, del  decreto -  legge
          14  giugno  1995,    n. 232, dell'art.   4, comma   9,  del
          decreto-legge 4  agosto  1995, n.  326, dell'art.  4, comma
          9, del  decreto-legge  2 ottobre  1995, n.  416,  dell'art.
          4,  comma 9, del decreto  - legge 4 dicembre  1995, n. 515,
          dell'art.  5,  comma  3,    del  decreto - legge 1 febbraio
          1996, n. 40, i versamenti   tardivi  delle    rate  dovute,
          successive   alla      prima,  sono  considerati    validi,
          ancorche' sia  stato  omesso  il versamento  di talune   di
          dette   rate,   se  i  soggetti  interessati  abbiano  gia'
          provveduto ovvero  provvedano, entro  il 30   giugno  1996,
          a  versare,  secondo  le    modalita'  fissate  dagli  enti
          impositori, interessi nella misura dell'8  per cento  annuo
          commisurati  al  ritardo    rispetto  alle scadenze fissate
          dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
            6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila  per
          contributi   o   premi  dovuti    agli  enti  pubblici  che
          gestiscono forme obbligatorie di previdenza  ed  assistenza
          sociale,  in  essere  alla  data  del 30 marzo 1996,   sono
          estinti  unitamente  agli accessori  di   legge   ed   alle
          eventuali   sanzioni   e   non   si   fa  luogo  alla  loro
          riscossione".
            - Il  testo dell'art. 3 del    decreto-legge  23  ottobre
          1996,    n. 538 (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          sanzioni  per  violazione  di obblighi    contributivi    e
          di    regolarizzazione   di   posizioni previdenziali), non
          convertito in legge, era il seguente:
            "Art.    2  (Regolarizzazione  contributiva).    -  1.  I
          soggetti  tenuti    al  versamento   dei contributi   e dei
          premi  previdenziali    ed  assistenziali,  debitori    per
          contributi   omessi  o    pagati  tardivamente  relativi  a
          periodi contributi vi  maturati fino  a tutto il   mese  di
          luglio  1996,    possono  regolarizzare   la loro posizione
          debitoria nei confronti degli   enti  stessi    presso  gli
          sportelli  unificati   di cui all'art. 14,  comma 4,  della
          legge   30  dicembre    1991,  n.    412,  come  modificato
          dall'art.   1 del decreto  - legge  15 gennaio 1993,  n. 6,
          convertito,   con modificazioni,   dalla legge    17  marzo
          1993,  n.  63, mediante il versamento, entro il 16 dicembre
          1996, di quanto dovuto a titolo  di   contributi e    premi
          stessi  maggiorati, in  luogo  delle sanzioni civili, degli
          interessi  nella  misura del 17 per cento annuo nel  limite
          massimo  del  50 per  cento dei  contributi  e dei    premi
          complessivamente dovuti.
            2.   (La   regolarizzazione  puo'  avvenire,  secondo  le
          modalita' fissate dagli enti impositori,  anche  in  trenta
          rate  bimestrali  consecutive  di  uguale importo, la prima
          delle  quali    da  versare  entro  il  16  dicembre  1996.
          L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8
          per cento  annuo  e'  calcolato  applicando  al  debito  il
          coefficiente indicato alla colonna 4 dell'allegata tabella.
            3.  I  soggetti  che hanno provveduto al versamento della
          prima,  della  seconda  e  della  terza  rata  del  condono
          previdenziale  ed  assistenziale  di  cui  all'art.  3  del
          decreto - legge 24 settembre 1996, n. 499,  alle  scadenze,
          gia' previste dal citato  art. 3, comma 3, rispettivamente,
          del  30  giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre
          1996, hanno facolta' di  procedere  alla  regolarizzazione,
          per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di
          cui ai commi 1 e 2, ovvero secondo le seguenti modalita'  e
          con  la  maggiorazione    degli  interessi dell'8 per cento
          annuo  sulla rateizzazione per il  periodo di differimento,
          decorrente dal  30 giugno 1996: per  debiti di importo fino
          a lire 1 miliardo con il versamento della  quarta rata,  di
          importo  uguale  alle precedenti,  da pagarsi  entro il  30
          novembre 1996;  per debiti  di importo superiore a lire   1
          miliardo e fino a lire  5 miliardi con il versamento  delle
          rimanenti  rate,    di    uguale    importo,  da   pagarsi,
          rispettivamente, entro il 30 novembre  1996,  entro  il  31
          gennaio  1997,  entro  il   31 marzo   1997 ed entro  il 31
          maggio   1997; per    debiti  di  importo  superiore  ai  5
          miliardi  di  lire    e  fino a 20 miliardi di lire con  il
          versamento  delle  rimanenti rate,   di   uguale   importo,
          da  pagarsi,  rispettivamente, entro  il 30  novembre 1996,
          entro il  31 gennaio 1997, entro il 31 marzo   1997,  entro
          il  31 maggio 1997, entro il  31 luglio  1997 ed  entro  il
          30  settembre 1997;  per debiti   di importo   superiore  a
          20  miliardi   di  lire con  il versamento  delle rimanenti
          rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
          il 30  novembre 1996,  entro il  31 gennaio 1997,  entro il
          31 marzo 1997, entro il 31  maggio 1997, entro il 31 luglio
          1997, entro il 30 settembre  1997,  entro  il  30  novembre
          1997,  entro  il  31  gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998,
          entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
            4. La regolarizzazione estingue  i    reati  previsti  da
          leggi speciali in materia di  versamento di contributi e di
          premi    e le obbligazioni per  sanzioni  amministrative, e
          per   ogni   altro  onere    accessorio,  connessi  con  le
          violazioni  delle    norme sul collocamento, nonche' con la
          denuncia e con il versamento   dei contributi o  dei  premi
          medesimi,  ivi  compresi  quelli  di  cui  all'art. 51  del
          testo   unico   delle  disposizioni    per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro    gli  infortuni  sul  lavoro    e le
          malattie  professionali,    approvato  con    decreto   del
          Presidente    della Repubblica   30 giugno  1965,  n. 1124.
          In  caso    di  regolarizzazione  non   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'art.  6,  commi  9  e    10, del
          decreto-legge 9 ottobre 1989,    n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,     dalla   legge   7    dicembre  1989,  n.
          389.  I provvedimenti di merito e di esecuzione  in  corso,
          in  qualsiasi fase e grado, sono sospesi  per effetto della
          domanda      di   regolarizzazione  e  subordinatamente  al
          puntuale pagamento delle somme   determinate  agli  effetti
          del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
            5. Nel  caso di  regolarizzazioni contributive effettuate
          ai  sensi  dell'art.  18,  commi da   1 a 3, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724, dell'art.  14 -bis  del   decreto  -
          legge  23    febbraio    1995,  n.    41, convertito,   con
          modificazioni,   dalla legge   22 marzo    1995,  n.    85,
          dell'art.  4,    comma 8,   del decreto   - legge 7  aprile
          1995,  n. 105, dell'art. 4,  comma 9, del  decreto -  legge
          14  giugno  1995,    n.  232, dell'art. 4,   comma 9,   del
          decreto  - legge 4  agosto 1995,   n. 326,  dell'art.    4,
          comma    9, del   decreto-legge   2 ottobre  1995, n.  416,
          dell'art. 4,   comma 9, del decreto   -  legge  4  dicembre
          1995,  n.  515, dell'art. 5,  comma 3, del  decreto - legge
          1 febbraio 1996,   n. 40, dell'art.   3   del  decreto    -
          legge  24  settembre  1996, n.  499,  i versamenti  tardivi
          delle     rate  dovute,    successive  alla    prima,  sono
          considerati  validi,   ancorche' sia   stato   omesso    il
          versamento    di talune   di  dette  rate,  se  i  soggetti
          interessati  abbiano  gia' provveduto,  ovvero  provvedano,
          entro   il    16  dicembre  1996,  a  versare,  secondo  le
          modalita' fissate dagli enti   impositori, interessi  nella
          misura  dell'8    per  cento annuo   commisurati al ritardo
          rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento
          delle rate stesse.
            6. I crediti di importo non  superiore a lire 50.000  per
          contributi   o   premi  dovuti    agli  enti  pubblici  che
          gestiscono forme obbligatorie di  previdenza  e  assistenza
          sociale,  in    essere  alla  data del 31 marzo 1996,  sono
          estinti  unitamente  agli accessori  di   legge   ed   alle
          eventuali   sanzioni   e   non   si   fa  luogo  alla  loro
          riscossione".
            - Si riporta   il  testo  dei  commi    228,  230  e  232
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662/1996:
            "228.  I    soggetti che hanno   provveduto al versamento
          della prima, della  seconda   e   della   terza rata    del
          condono   previdenziale  ed assistenziale  di cui  all'art.
          3  del decreto  - legge  24 settembre 1996, n. 499,    alle
          scadenze,  gia'  previste  dal  citato    art.  3, comma 3,
          rispettivamente, del  30 giugno 1996, del 31 luglio  1996 e
          del 30 settembre 1996,  hanno facolta'  di procedere   alla
          regolarizzazione,   per  la    parte  residua  del  debito,
          secondo le disposizioni di   cui ai commi    226  e    227,
          ovvero  secondo    le  seguenti    modalita'    e  con   la
          maggiorazione    degli  interessi    dell'8   per     cento
          annuo      sulla  rateizzazione    per    il  periodo    di
          differimento,  decorrente dal  30 giugno 1996:  per  debiti
          di  importo    fino a lire   1 miliardo   con il versamento
          della  quarta rata, di  importo uguale alle  precedenti  da
          pagarsi  entro  il 30 novembre 1996;  per debiti di importo
          superiore a lire 1  miliardo e   fino a   lire  5  miliardi
          con il  versamento delle rimanenti rate, di uguale importo,
          da  pagarsi,  rispettivamente,  entro  il 30 novembre 1996,
          entro  il  31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro
          il 31  maggio 1997;  per debiti di  importo superiore  ai 5
          miliardi di lire  e fino a 20   miliardi  di  lire  con  il
          versa  -  mento delle rimanenti rate, di uguale importo, da
          pagarsi, rispettivamente, entro il    30  novembre    1996,
          entro   il 31 gennaio  1997, entro  il 31 marzo 1997, entro
          il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro  il  30
          settembre    1997;  per  debiti di importo superiore   a 20
          miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di
          uguale importo, da pagarsi,  rispettivamente, entro  il  30
          novembre  1996,    entro  il   31 gennaio 1997, entro il 31
          marzo  1997, entro il 31 maggio 1997, entro  il  31  luglio
          1997,  entro  il  30 settembre 1997,   entro il 30 novembre
          1997, entro il 31  gennaio 1998, entro il 31 marzo    1998,
          entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
            230.   La  regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti
          da   leggi  speciali    in  materia    di  versamento    di
          contributi    e di   premi e  le obbligazioni  per sanzioni
          amministrative,   e per   ogni  altro    onere  accessorio,
          connessi  con le   violazioni delle norme sul collocamento,
          nonche' con   la denuncia   e  con    il  versamento    dei
          contributi  o dei premi  medesimi, ivi  compresi quelli  di
          cui    all'art. 51   del testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni    sul
          lavoro  e    le   malattie   professionali, approvato   con
          decreto del Presidente   della Repubblica 30  giugno  1965,
          n. 1124. In caso  di regolarizzazione  non si  applicano le
          disposizioni  di    cui  all'art.  6,  commi    9 e 10, del
          decreto-legge 9   ottobre 1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n. 389. I
          provvedimenti di esecuzione in corso  in qualsiasi  fase  e
          grado,  sono sospesi   per   effetto   della   domanda   di
          regolarizzazione      e  subordinatamente  al      puntuale
          pagamento   delle  somme    determinate  agli  effetti  del
          presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
            231. (Omissis).
            232.  I  crediti  di  importo  non   superiore   a   lire
          50.000  per contributi o  premi dovuti  agli enti  pubblici
          che      gestiscono  forme  obbligatorie  di  previdenza  e
          assistenza  sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996,
          sono estinti unitamente agli accessori  di  legge  ed  alle
          eventuali   sanzioni   e   non   si   fa  luogo  alla  loro
          riscossione".
            - Il testo del   comma 2 dell'art.  2  e  del  comma    2
          dell'art.  3,  del  D.Lgs.    30  giugno    1994,  n.   509
          (Attuazione  della delega   conferita dall'art.   1,  comma
          32,  della   legge 24   dicembre 1993,  n. 537,  in materia
          di   trasformazione in   persone   giuridiche   private  di
          enti  gestori    di forme   obbligatorie   di previdenza  e
          assistenza) e'  il seguente:
            "Art.   2,   comma   2.   La   gestione    economico    -
          finanziaria  deve assicurare   l'equilibrio   di   bilancio
          mediante     l'adozione    di provvedimenti  coerenti  alle
          indicazioni  risultanti  dal  bilancio tecnico da redigersi
          con periodicita' almeno triennale".
            "Art.  3,  comma    2. Nell'esercizio della vigilanza  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,   di
          concerto  con  i  Ministeri  di  cui  al comma 1, approva i
          seguenti atti:
            a) lo statuto   e i regolamenti,  nonche'  le    relative
          integrazioni o modificazioni;
            b)  le delibere  in materia di contributi e  prestazioni,
          sempre che la relativa  potesta' sia  prevista dai  singoli
          ordinamenti  vigenti.    Per  le    forme  di    previdenza
          sostitutive  dell'assicurazione generale obbligatoria    le
          delibere     sono     adottate     sulla     base     delle
          determinazioni  definite  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale".