Art. 4. Disposizioni in materia di condono previdenziale 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13 - (( quinquies )) , del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata e' fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito. 4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purche' in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto. (( 4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme )) (( aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi )) (( contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al )) (( comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del )) (( presente decreto, sono estinte e non si da' luogo alla )) (( riscossione dei corrispondenti importi. )) 5. Possono essere corrisposti con le modalita' ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto. 6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996. (( 6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di )) (( provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto )) (( legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate )) (( dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo )) (( deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono )) (( per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione )) (( ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato )) (( decreto legislativo. )) Riferimenti normativi: - Il testo del comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e' il seguente: "4. A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonche' alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attivita' economica con lavoratori dipendenti, nonche' da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei conronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge". - Si trascrive il testo del comma 13 - quinquies dell'art. 10 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997): "13- quinquies. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli articoli 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997". - Il testo del comma 226, dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662 / 1996, e' il seguente: "226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto - legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti". - Il testo dell'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), non convertito in legge, era il seguente: "Art. 3 (Regolarizzazione contributiva). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto -legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e / o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1. 3. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi rispettivamente la prima entro il 30 giugno 1996 , la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti d'importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. 4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14 -bis del decretolegge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del decreto - legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del decreto - legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del decreto - legge 1 febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia' provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse. 6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione". - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali), non convertito in legge, era il seguente: "Art. 2 (Regolarizzazione contributiva). - 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributi vi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto - legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 16 dicembre 1996, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. (La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo e' calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 dell'allegata tabella. 3. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 3 del decreto - legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste dal citato art. 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facolta' di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero secondo le seguenti modalita' e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998. 4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste. 5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14 -bis del decreto - legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del decreto - legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del decreto - legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del decreto - legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del decreto - legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del decreto - legge 1 febbraio 1996, n. 40, dell'art. 3 del decreto - legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorche' sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano gia' provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse. 6. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione". - Si riporta il testo dei commi 228, 230 e 232 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 662/1996: "228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 3 del decreto - legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste dal citato art. 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facolta' di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalita' e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versa - mento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998. 230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste. 231. (Omissis). 232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione". - Il testo del comma 2 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' il seguente: "Art. 2, comma 2. La gestione economico - finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale". "Art. 3, comma 2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale".