Art. 6.
       Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro
  1. Nei  confronti dei soggetti  pubblici e privati che  non abbiano
ottemperato alla disposizione dell'articolo  58, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che
comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato
rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56,
58, 60 e  61, della legge 23  dicembre 1996, n. 662,  (( ovvero senza
autorizzazione  dell'amministrazione di  appartenenza, ))  oltre alle
sanzioni per  le eventuali  violazioni tributarie o  contributive, si
applica  una  sanzione pecuniaria  pari  al  doppio degli  emolumenti
corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.
  2. Dopo il  comma 56 dell'articolo 1 della legge  23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
  "  ((  56-bis.  ))  Sono   abrogate  le  disposizioni  che  vietano
l'iscrizione ad albi  e l'esercizio di attivita'  professionali per i
soggetti di cui  al comma 56. Restano ferme le  altre disposizioni in
materia di  requisiti per  l'iscrizione ad  albi professionali  e per
l'esercizio delle relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti
ad albi  professionali e  che esercitino attivita'  professionale non
possono   essere   conferiti   incarichi   professionali   ((   dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere
il  patrocinio in  controversie nelle  quali sia  parte una  pubblica
amministrazione. )) ".
  3. Dopo il  comma 58 dell'articolo 1 della legge  23 dicembre 1996,
n. 662, (( sono inseriti i seguenti: ))
  "  (( 58-bis.  )) Ferma  restando  la valutazione  in concreto  dei
singoli   casi  di   conflitto  di   interesse,  le   amministrazioni
provvedono, con decreto  del Ministro competente, di  concerto con il
Ministro per  la funzione pubblica,  ad indicare le attivita'  che in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque
non consentite ai dipendenti con  rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al  50 per cento di quella a
tempo  pieno. ((  I  dipendenti degli  enti  locali possono  svolgere
prestazioni per conto di  altri enti previa autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza. ))
  (( 58-ter.    Al fine di consentire la trasformazione del        ))
(( rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite   ))
(( percentuale della dotazione organica complessiva di personale a ))
(( tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista           ))
(( dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n.    ))
(( 724, puo' essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque ))
(( all'unita'".                                                    ))
  4.  I dipendenti  che trasformano  il rapporto  di lavoro  da tempo
pieno a tempo parziale hanno diritto  di ottenere il ritorno al tempo
pieno alla scadenza di un  biennio dalla trasformazione, nonche' alle
successive   scadenze   previste   dai   contratti   collettivi.   La
trasformazione  del   rapporto  a   tempo  pieno  avviene   anche  in
sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.
  5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
modificazioni, adottano,  entro novanta giorni dalla  data di entrata
in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque
giorni lavorativi. La giornata  di riposo infrasettimanale, di regola
coincidente con il sabato,  e' stabilita da ciascuna amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con
regolamento da emanarsi  entro sessanta giorni dalla  data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto  1988, n.  400, sono  individuati gli  uffici ed  i servizi
delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessita' di
assicurare  prestazioni  continuative, sono  esclusi  dall'osservanza
delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli
enti provvedono ad  individuare tali uffici e servizi  sulla base dei
rispettivi ordinamenti.
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  del  comma 6 dell'art.   58 del gia' citato
          D.Lgs. n. 29 / 1993,  e'  il  seguente:   "6.    Ai    fini
          della      compiuta     attuazione  dell'anagrafe     delle
          prestazioni,  disciplinata dall'art.   24   della legge  30
          dicembre    1991,  n.  412  (112),  i soggetti   pubblici o
          privati che  conferiscono    un  incarico    al  dipendente
          pubblico  sono  tenuti a farne immediata comunicazione alla
          amministrazione di appartenenza".
            - Il testo dei commi 56, 58, 60 e 61 dell'art.  1,  della
          gia' citata legge n. 662 / 1996, e' il seguente:
            "56.    Le disposizioni   di cui  all'art.  58, comma  1,
          del   decreto legislativo 3   febbraio 1993,   n.  29,    e
          successive    modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  le
          disposizioni  di  legge  e    di  regolamento  che  vietano
          l'iscrizione   in   albi   professionali non  si  applicano
          ai dipendenti delle  pubbliche amministrazioni con rapporto
          di lavoro a tempo parziale,    con  prestazione  lavorativa
          non superiore al  50 per cento di quella a tempo pieno.
           57. (Omissis).
            58.  La  trasformazione  del  rapporto di lavoro da tempo
          pieno  a  tempo  parziale  avviene  automaticamente   entro
          sessanta  giorni  dalla  domanda,  nella  quale e' indicata
          l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo  che
          il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il
          predetto  termine, nega la  trasformazione del rapporto nel
          caso in cui l'attivita' lavorativa di   lavoro  autonomo  o
          subordinato  comporti  un   conflitto di  interessi con  la
          specifica  attivita' di   servizio svolta   dal  dipendente
          ovvero,   nel caso  in  cui la  trasformazione comporti, in
          relazione alle mansioni e    alla  posizione  organizzativa
          ricoperta    dal   dipendente,    grave   pregiudizio  alla
          funzionalita' dell'amministrazione    stessa,    puo'   con
          provvedimento     motivato differire la trasformazione  del
          rapporto di lavoro  a tempo parziale per un  periodo    non
          superiore  a  sei mesi. La   trasformazione non puo' essere
          comunque concessa    qualora  l'attivita'    lavorativa  di
          lavoro    subordinato        debba   intercorrere       con
          un'amministrazione   pubblica. Il dipendente  e'    tenuto,
          inoltre,    a   comunicare,      entro   quindici   giorni,
          all'amministrazione    nella    quale  presta     servizio,
          l'eventuale   successivo   inizio      o  la     variazione
          dell'attivita'  lavorativa. Fatte salve  le  esclusioni  di
          cui  al  comma  57,  per il restante personale che esercita
          competenze istituzionali  in    materia  di  giustizia,  di
          difesa  e  di    sicurezza  dello  Stato,  di   ordine e di
          sicurezza   pubblica, con esclusione   del  personale    di
          polizia  municipale    e  provinciale,    le  modalita'  di
          costituzione dei rapporti  di lavoro a tempo parziale ed  i
          contingenti  massimi  del personale che puo' accedervi sono
          stabiliti con decreto dei Ministro competente,  di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          del tesoro.
           59. (Omissis).
            60.  Al    di fuori   dei casi  previsti al comma  56, al
          personale e' fatto  divieto  di  svolgere  qualsiasi  altra
          attivita'  di  lavoro subordinato o autonomo tranne che  la
          legge    o    altra    fonte    normativa    ne   prevedano
          l'autorizzazione   rilasciata    dall'amministrazione    di
          appartenenza  e    l'autorizzazione sia stata concessa.  La
          richiesta di autorizzazione inoltrata dal  dipendente    si
          intende   accolta   ove   entro   trenta      giorni  dalla
          presentazione     non  venga     adottato  un      motivato
          provvedimento di diniego.
            61.    La violazione  del  divieto di  cui al  comma  60,
          la  mancata comunicazione di cui al comma   58, nonche'  le
          comunicazioni  risultate  non     veritiere     anche     a
          seguito         di          accertamenti          ispettivi
          dell'amministrazione    costituiscono  giusta    causa   di
          recesso  per    i  rapporti  di  lavoro  disciplinati   dai
          contratti  collettivi nazionali di lavoro  e  costituiscono
          causa   di   decadenza   dall'impiego   per    il  restante
          personale, sempreche'  le prestazioni  per le  attivita' di
          lavoro    subordinato o   autonomo svolte  al di  fuori del
          rapporto di impiego con l'amministrazione  di  appartenenza
          non siano rese a titolo gratuito,  presso  associazioni  di
          volontariato        o       cooperative       a   carattere
          socioassistenziale  senza scopo di lucro.  Le procedure per
          l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
          svolgersi in contradditorio fra le parti".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29, e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59,  e'
          il seguente:
            "Art.  17  (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del   Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro novanta giorni    dalla  richiesta,
          possono  essere emanati  i regolamenti  per disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
          e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      dcl    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il   Consiglio di  Stato,  sono  emanati
          regolamenti  per   la disciplina delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per  le  quali    le leggi della Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio, della potesta'  regolamentare    del  Governo,
          "determinano  le  norme generali regolatrici  della materia
          e  dispongono  l'abrogazione delle   norme vigenti,     con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita',   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati
          previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al
          visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
            a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici  hanno  esclusive competenze di supporto dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione;
            b)  individuazione  degli  uffici di livello dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
            c)   previsione   di   strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali