Art. 7. Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari 1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche; b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi; c) a definire uno schema - tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalita' e i termini dei relativi pagamenti; d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori (( secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; )) deve altresi' indicare un istituto bancario che si impegni a concedere (( mutui ipotecari )) a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema - tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente. (( 2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e )) (( della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione )) (( sul programma straordinario di dismissione di cui al presente )) (( articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei )) (( beni gia' alienati e di quelli da alienare, i criteri )) (( utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate gia' )) (( realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti. )) )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare", e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita'). - 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle norme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica. 2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento della proprieta', non trovano applicazione riguardo ai beni di proprieta' degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. Nell'individuazione dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza. 3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle riserve in immobili, a copertura di tali quote, si pongono i beni individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'articolo 10, relativi in particolare alle seguenti tipologie: a) immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili, anche con riferimento alla tipologia reddituale e alle caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie dei relativi conduttori; b) immobili di particolare pregio storicomonumentale per i quali possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione; c) immobili di cui al comma 2; d) immobili ad uso non abitativo interessati da specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditivita' in linea con quella di mercato; i progetti sono sottoposti a preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10 che accerta anche i presupposti della effettiva redditivita'. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditivita' ipotizzati, gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei piani di cessione. 4. La copertura delle riserve tecniche puo' in ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di beni immobili". - Si riporta il testo dell'art. 6 del gia' citato D.Lgs. n. 104 / 1996: "Art. 6 ( (Consiglio di Gabinetto, Comitati di Ministri e Comitati interministeriali). ) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, puo' essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed e' composto dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri Ministri in ragione della loro competenza. 3. I Comitati di Ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei Ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti". - Il testo del comma 109 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, e' il seguente: "109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalita': a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati, purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento; c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle societa' privatizzate o di societa' da queste controllate; d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale; e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati; f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".