Art. 7.
               Programma straordinario di dismissione
                         di beni immobiliari
  1. Al fine di consentire  l'immediata realizzazione di un programma
straordinario  di   dismissione  di   beni  immobiliari   degli  enti
previdenziali pubblici di cui  all'articolo 1 del decreto legislativo
16 febbraio 1996,  n. 104, il Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale,  di concerto  con il  Ministro del  tesoro, provvede,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  a) a  definire i criteri  per la  stima del valore  commerciale del
predetto programma sulla base  delle valutazioni correnti di mercato,
relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;
  b) ad  individuare, anche sulla  base delle indicazioni  allo scopo
fornite dai predetti enti, i  beni oggetto del predetto programma per
un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;
  c)  a  definire uno  schema  -  tipo  di contratto  d'acquisto  dei
predetti beni che  disciplini, tra l'altro, le modalita'  e i termini
dei relativi pagamenti;
  d)  ad  individuare,  tramite procedura  competitiva,  il  soggetto
disponibile  ad acquistare  l'intero complesso  dei beni  oggetto del
programma ad un prezzo non inferiore  ai valori di mercato come sopra
stimati, ovvero  il compendio  dei beni  appartenenti a  ciascun ente
interessato,  accordando  in  ogni  caso la  preferenza  al  soggetto
disponibile ad  acquistare l'intero  compendio dei predetti  beni. Lo
stesso  soggetto,  deve  impegnarsi,   nel  caso  proceda  a  vendita
frazionata degli  immobili cosi' acquistati, a  garantire il rispetto
del diritto  di prelazione  degli eventuali  conduttori ((  secondo i
criteri di cui  all'art. 6 del decreto legislativo  16 febbraio 1996,
n. 104,  ed all'art. 3, comma  109, della legge 23  dicembre 1996, n.
662; )) deve altresi' indicare un  istituto bancario che si impegni a
concedere (( mutui ipotecari ))  a condizioni agevolate in favore dei
conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime
condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
  2.  Gli enti  previdenziali  di cui  al comma  1  stipulano con  il
soggetto  o i  soggetti individuati  a  norma dello  stesso comma  il
contratto di  alienazione secondo  il relativo  schema -  tipo, entro
trenta giorni  dal ricevimento dell'offerta irrevocabile  di acquisto
da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso
decorso di detto  termine, il Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale  nomina un  commissario  che provvede  in sostituzione  degli
organi ordinari dell'ente.
  (( 2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e     ))
(( della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione   ))
(( sul programma straordinario di dismissione di cui al presente   ))
(( articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei  ))
(( beni gia' alienati e di quelli da alienare, i criteri           ))
(( utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate gia' ))
(( realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti. ))  ))
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo  dell'art. 1 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n.
          104, recante "Attuazione della delega  conferita  dall'art.
          3,  comma  27,  della  legge 8   agosto 1995,   n. 335,  in
          materia di  dismissioni del   patrimonio immobiliare  degli
          enti  previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi
          in campo immobiliare", e' il seguente:
            "Art.  1 (Ambito  di  applicazione e  finalita').   -  1.
          Il  presente   decreto   legislativo,  in  attuazione delle
          norme  di  cui all'art. 3, comma  27, della legge 8  agosto
          1995,  n. 335, disciplina l'attivita' in  campo immobiliare
          degli  enti   previdenziali di natura pubblica elencati  al
          numero 1   della tabella allegata  alla    legge  20  marzo
          1975,   n.   70,   ed   altresi'   di   quelli  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n.    479,  e  di  enti
          previdenziali   pubblici   successivamente  istituiti,  per
          quanto attiene alla gestione dei  beni,  alle  norme    del
          trasferimento  della proprieta'  degli stessi  e alle forme
          di  realizzazione    di    nuovi   investimenti immobiliari
          secondo  principi     di  trasparenza,     economicita'   e
          congruita' di  valutazione economica.
            2.   Le  norme    del  presente  decreto,  relative    al
          trasferimento della proprieta', non   trovano  applicazione
          riguardo  ai   beni di proprieta' degli enti che gli stessi
          utilizzano  quali  sede  di  uffici  propri  o  di  enti  o
          soggetti  con    i  quali  gli    enti  proprietari    sono
          stabilmente collegati o  ai quali partecipano  in vista del
          raggiungimento delle proprie    finalita'    istituzionali.
          Nell'individuazione   dei  predetti immobili si tiene conto
          dei piani di riorganizzazione e decentramento  degli  enti,
          definiti    anche in collaborazione fra gli  stessi al fine
          di una possibile unificazione di  sedi e  sportelli  aperti
          al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza.
            3.  In presenza di disposizioni legislative che vincolano
          gli enti a costituire riserve a garanzia degli  obblighi di
          prestazione  a  favore   dei   beneficiari   della   tutela
          previdenziale   e  ad  investire  quote  delle  riserve  in
          immobili, a copertura  di tali  quote, si pongono   i  beni
          individuati        dagli    enti,       previo       parere
          dell'Osservatorio   sul patrimonio immobiliare  degli  enti
          previdenziali   di     cui  all'articolo  10,  relativi  in
          particolare alle seguenti tipologie:
            a) immobili   la cui alienazione  determinerebbe    gravi
          ripercussioni   di  carattere  sociale  in  relazione  alle
          specifiche caratteristiche del mercato immobiliare e  delle
          zone   di ubicazione degli immobili, anche con  riferimento
          alla  tipologia  reddituale  e alle  caratteristiche  medie
          di    composizione  del    nucleo   familiare   proprie dei
          relativi conduttori;
            b) immobili   di particolare   pregio  storicomonumentale
          per  i quali possono essere previsti specifici programmi di
          valorizzazione;
               c) immobili di cui al comma 2;
            d)   immobili  ad  uso  non    abitativo  interessati  da
          specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo   di
          tre  anni, una redditivita' in linea con quella di mercato;
          i  progetti   sono   sottoposti   a   preventiva   verifica
          dell'Osservatorio   di cui  all'art. 10  che accerta  anche
          i presupposti  della   effettiva  redditivita'.   In   caso
          di  mancato raggiungimento degli  obiettivi di redditivita'
          ipotizzati,   gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili
          nei piani di cessione.
            4. La  copertura delle  riserve tecniche puo'    in  ogni
          caso  essere  realizzata      anche       attraverso     la
          sottoscrizione      di     titoli rappresentativi  di  beni
          immobili".
            -  Si  riporta  il    testo  dell'art.  6 del gia' citato
          D.Lgs. n. 104 / 1996:
            "Art. 6 ( (Consiglio di Gabinetto, Comitati di Ministri e
          Comitati interministeriali).  )  -  1.  Il  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, nello  svolgimento delle  funzioni
          previste     dall'articolo  95,      primo   comma,   della
          Costituzione,  puo'  essere  coadiuvato da un Comitato, che
          prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed e'  composto  dai
          Ministri   da  lui  designati,  sentito  il  Consiglio  dei
          Ministri.
            2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' invitare
          a singole  sedute  del    Consiglio  di    Gabinetto  altri
          Ministri in  ragione della loro competenza.
            3.  I  Comitati  di Ministri   e quelli interministeriali
          istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare   al
          Presidente  del Consiglio dei Ministri  l'ordine del giorno
          delle riunioni. Il  Presidente del Consiglio dei   Ministri
          puo' deferire singole  questioni al Consiglio dei Ministri,
          perche'    stabilisca  le direttive alle   quali i Comitati
          debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti".
            -  Il  testo del  comma  109  dell'art.  3  della  citata
          legge      n.     662/1996,  e'  il  seguente:  "109.    Le
          amministrazioni pubbliche che non rispondono alla  legge 24
          dicembre  1993,    n.  560,    la  Concessionaria   servizi
          assicurativi   pubblici   S.p.a.  (CONSAP)  e  le  societa'
          a prevalente   partecipazione  pubblica,    procedono  alla
          dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti
          modalita':
            a)    e' garantito,  nel caso  di vendita  frazionata, il
          diritto  di  prelazione  ai  titolari  dei  contratti    di
          locazione  in  corso  ovvero  di  contratti scaduti   e non
          ancora   rinnovati, purche' si   trovino  nella  detenzione
          dell'immobile,  e ai  loro familiari conviventi, sempre che
          siano  in  regola  con  i    pagamenti  al  momento   della
          presentazione della domanda di acquisto;
            b)  e' garantito  il rinnovo del contratto di  locazione,
          secondo le norme  vigenti,   agli  inquilini   titolari  di
          reddito  familiare complessivo  inferiore  ai  limiti    di
          decadenza  previsti  per  la permanenza  negli  alloggi  di
          edilizia  popolare.  Per  famiglie  di conduttori  composte
          da     ultrasessantacinquenni  o  con  componenti portatori
          di handicap, tale limite e' aumentato  del venti per cento;
            c) il  diritto di prelazione di  cui alla lettera a)    e
          la  garanzia  del rinnovo   del contratto  di locazione  di
          cui   alla lettera   b) si  applicano  anche  nel  caso  di
          dismissione  del  patrimonio  immobiliare da parte    delle
          societa'    privatizzate  o    di  societa'    da    queste
          controllate;
            d)  per   la determinazione  del prezzo di  vendita degli
          alloggi e' preso  a  riferimento  il   prezzo di    mercato
          degli    alloggi    liberi diminuito del trenta   per cento
          fatta  salva  la    possibilita',  in  caso  di    difforme
          valutazione,  di   ricorrere   ad   una stima  dell'Ufficio
          tecnico erariale;
            e)  i soggetti  alienanti  di  cui al   presente   comma,
          sentite   le organizzazioni    sindacali    rappresentative
          degli         inquilini,  disciplinano  le   modalita'   di
          presentazione  delle  domande di acquisto per gli  immobili
          posti in   vendita e    di  accesso  ad    eventuali  mutui
          agevolati;
            f)  il    10  per  cento   del ricavato della dismissione
          degli immobili appartenenti alle   amministrazioni  statali
          e'  versato    su  un  apposito capitolo   dello stato   di
          previsione dell'entrata;    il  Ministro    del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio".