Art. 8. Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esegibili, possono procedere, (( al fine di realizzare celermente i relativi incassi, )) alla cessione dei (( relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di recupero crediti di comprovata affidabilita' e che siano abilitati alla suddetta attivita' da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, )) che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilita' della loro realizzazione. (( 1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di )) (( ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione )) (( sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui )) (( al presente articolo, indicando in particolare, per ogni )) (( singola amministrazione, l'entita' complessiva delle cessioni )) (( dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime. )) )) Riferimenti normativi: - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 3.