Art. 8.
                        Cessione dei crediti
              da parte delle amministrazioni pubbliche
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  aver  esperito  le  ordinarie
procedure  previste dai  rispettivi ordinamenti  per il  pagamento da
parte dei  terzi debitori di  quanto ad esse dovuto  per obbligazioni
pecuniarie liquide  ed esegibili,  possono procedere,  (( al  fine di
realizzare celermente  i relativi  incassi, ))  alla cessione  dei ((
relativi crediti,  con esclusione  di quelli  di natura  tributaria e
contributiva,  a soggetti  abilitati all'esercizio  dell'attivita' di
recupero crediti  di comprovata  affidabilita' e che  siano abilitati
alla suddetta attivita' da almeno  un anno, individuati sulla base di
apposita gara. Ai fini della gara,  il prezzo base della cessione, ))
che  deve essere  effettuata a  titolo definitivo,  viene determinato
tenendo  conto,  fra  l'altro,  della  natura  dei  crediti  e  della
possibilita' della loro realizzazione.
  ((    1-bis.    Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di  ))
(( ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione              ))
(( sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui  ))
(( al presente articolo, indicando in particolare, per ogni        ))
(( singola amministrazione, l'entita' complessiva delle cessioni   ))
(( dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime. ))       ))
          Riferimenti normativi:
            - Il testo del  comma 2 dell'art. 1 del citato  D.Lgs. n.
          29/1993  e  successive  modificazioni, e' riportato in nota
          all'art. 3.