ART. 3
                         RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro del personale  dell'ENEA  e',  di  norma,  a
     tempo  pieno  e  indeterminato.  Esso  puo' essere anche a tempo
     parziale e/o determinato ai sensi delle vigenti disposizioni  di
     legge.
2.  Per  la costituzione dei suddetti rapporti di lavoro si applicano
     le disposizioni legislative  e  normative  vigenti,  nonche'  le
     norme previste dall'apposito Regolamento per le Assunzioni.
3.  Il  contratto  di  assunzione,  da  stipulare  individualmente in
     applicazione  del  presente  C.C.L.,  deve  specificare,   oltre
     all'area contrattuale di appartenenza:
-  la  natura  del contratto (tempo indeterminato, tempo determinato,
      tempo pieno, tempo parziale);
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la sede di lavoro;
- il livello e il profilo professionale di assunzione;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova;
- la durata  del  periodo  entro  il  quale  non  verranno  prese  in
      considerazione  istanze  individuali  di trasferimento ad altre
      sedi di lavoro secondo quanto previsto dal bando di concorso;
- il  termine  finale  nel  caso  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
      determinato;
- l'articolazione dell'orario di lavoro nel caso di contratto a tempo
      parziale.